È lavoratore notturno chi svolge abitualmente almeno 3 ore del suo orario nel periodo notturno, cioè in 7 ore consecutive che comprendono l’intervallo tra mezzanotte e le 5 (D.Lgs. 66/2003). Per lui l’orario non supera in media 8 ore nelle 24, servono visite preventive e periodiche almeno biennali e il DVR deve valutare il rischio di notti e turni.
Perché il lavoro notturno è un rischio
L’organismo segue un ritmo circadiano di circa 24 ore che regola sonno, temperatura corporea, ormoni e digestione. Lavorare di notte significa essere attivi quando questo orologio spinge al riposo e dormire di giorno, con un sonno più breve e frammentato. Il debito di sonno accumulato riduce vigilanza e tempi di reazione, soprattutto nelle ultime ore del turno e nel viaggio di ritorno a casa.
Sul lungo periodo il lavoro notturno è associato a disturbi gastrointestinali, alterazioni metaboliche, aumento del rischio cardiovascolare e problemi di conciliazione con la vita familiare, che si traducono spesso in stress lavoro-correlato. Nel 2019 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il lavoro notturno a turni come probabile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2A). Sono ragioni concrete per trattarlo come un rischio da valutare e non solo come una questione di orario e maggiorazioni.
Chi è lavoratore notturno
L’art. 1 del D.Lgs. 66/2003 definisce il periodo notturno come un «periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino». Il periodo concreto, ad esempio 22-5 o 23-6, dipende dal contratto collettivo applicato. È lavoratore notturno:
- chi svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale;
- chi svolge di notte almeno una parte del suo orario secondo le norme del contratto collettivo;
- in assenza di disciplina contrattuale, chi lavora di notte almeno tre ore per un minimo di 80 giorni lavorativi l’anno, soglia riproporzionata per il part-time.
La qualifica conta perché da essa dipendono visite, limiti di orario e tutele. Un turnista che fa una settimana di notte ogni tre, ad esempio, può superare la soglia degli 80 giorni anche senza lavorare stabilmente di notte.
I settori in cui la questione si pone più spesso sono sanità e assistenza residenziale, logistica e trasporti, industria a ciclo continuo, vigilanza privata, panificazione, pulizie, ristorazione e locali notturni, supermercati con riassortimento notturno.
Gli obblighi del datore di lavoro
| Obbligo | Riferimento | Cosa fare in pratica |
|---|---|---|
| Consultare le rappresentanze sindacali prima di introdurre il lavoro notturno, con procedura da concludere entro sette giorni | Art. 12 D.Lgs. 66/2003 | Verbale della consultazione secondo il CCNL applicato |
| Orario non superiore a 8 ore in media nelle 24 ore, con periodo di riferimento fissato dai contratti collettivi | Art. 13 D.Lgs. 66/2003 | Verificare la media sui turni effettivi, non solo sul turno teorico |
| Valutazione dello stato di salute, preventiva e periodica almeno ogni due anni, a carico del datore di lavoro | Art. 14 D.Lgs. 66/2003 | Visita del medico competente prima dell’assegnazione e poi secondo protocollo |
| Servizi e mezzi di prevenzione e protezione equivalenti a quelli del turno diurno | Art. 14 D.Lgs. 66/2003 | Primo soccorso, emergenze e preposti presenti anche di notte |
| Trasferimento a mansioni diurne equivalenti in caso di inidoneità accertata | Art. 15 D.Lgs. 66/2003 | Individuare in anticipo le mansioni diurne disponibili |
| Valutazione di tutti i rischi, compresi quelli dell’organizzazione del lavoro | Art. 28 D.Lgs. 81/2008 | Sezione dedicata a notti e turni nel DVR |
Un chiarimento utile: la comunicazione annuale all’Ispettorato sul lavoro notturno, prevista dalla formulazione originaria dell’art. 12, comma 2, è stata abrogata nel 2008. Molte pagine la indicano ancora come obbligo, ma non lo è più. La violazione dell’obbligo di visita (art. 14, comma 1) è invece sanzionata penalmente dall’art. 18-bis, con arresto o ammenda.
Divieti ed esoneri
L’art. 11 vieta di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente;
- la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la madre adottiva o affidataria, o in alternativa il padre, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e non oltre i dodici anni di età;
- chi ha a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.
Per questi lavoratori l’esonero è un diritto da esercitare, non un divieto: conviene raccogliere per iscritto la scelta e tenerne conto nella programmazione dei turni. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata anche dalle strutture sanitarie pubbliche (art. 11, comma 1). Il lavoro notturno dei minori è di regola vietato dalla disciplina specifica sulla tutela del lavoro minorile.
Come valutare il rischio nel DVR
La valutazione non si limita a elencare chi lavora di notte. Va descritto lo schema dei turni e ne vanno analizzati gli elementi che, secondo la letteratura ergonomica, incidono di più sulla salute e sulla sicurezza.
- Mappare i turni reali: numero di notti l’anno per lavoratore, notti consecutive, durata del turno, straordinari.
- Analizzare la rotazione: preferibile rapida e in senso orario (mattino, pomeriggio, notte), con almeno due giorni di riposo dopo le notti.
- Valutare le condizioni del turno: pause, possibilità di un pasto caldo, illuminazione, compiti a maggiore richiesta di attenzione nelle ore più critiche.
- Verificare la gestione delle emergenze con meno personale: addetti all’emergenza e al primo soccorso presenti in ogni turno, reperibilità.
- Considerare il lavoro solitario e il rischio di aggressione dove l’attività è aperta al pubblico.
- Valutare il tragitto casa-lavoro a fine turno, con il rischio legato alla sonnolenza alla guida.
- Collegare la valutazione alla sorveglianza sanitaria e all’idoneità alla mansione.
Esempio: un panificio con turno di notte
Esempio: un panificio con 12 dipendenti, di cui 4 addetti alla produzione dalle 2 alle 9. Tutti e quattro sono lavoratori notturni, perché svolgono almeno tre ore nel periodo notturno. Per le panetterie non industriali l’art. 13 prevede che la media delle 8 ore si calcoli sulla settimana lavorativa: un turno da 7 ore per sei giorni rispetta il limite.
Gli adempimenti tipici sono la visita preventiva prima dell’assegnazione, la periodicità almeno biennale nel protocollo del medico competente, la presenza in ogni turno di un addetto al primo soccorso e all’antincendio, una procedura per chi lavora da solo nelle prime ore e la valutazione del calore dei forni insieme al rischio da notte. Se un addetto diventa inidoneo, l’azienda deve verificare se esiste una mansione diurna equivalente, ad esempio al banco vendita.
Sorveglianza sanitaria e misure di tutela
Le visite per il lavoro notturno sono svolte dal medico competente e si coordinano con la sorveglianza prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 per gli altri rischi. Il medico valuta in particolare disturbi del sonno, patologie gastrointestinali, cardiovascolari e metaboliche, e condizioni che rendono la notte incompatibile. Le regole generali sono nella pagina sulla sorveglianza sanitaria.
Le misure organizzative più efficaci sono turni con poche notti consecutive, riposi adeguati dopo le notti, pause programmate, ambienti illuminati in modo adeguato, pasti caldi e informazione sull’igiene del sonno. L’errore più frequente in ispezione è un lavoratore turnista che supera gli 80 giorni di notte ma non è mai stato visitato, perché l’azienda non lo considerava notturno.
Domande frequentiFAQ
Un dipendente che fa solo qualche notte al mese è lavoratore notturno?
Chi paga le visite mediche per il lavoro notturno?
Il lavoratore può rifiutare il turno di notte?
Bisogna comunicare il lavoro notturno all’Ispettorato?
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