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Protocollo sanitario (piano di sorveglianza sanitaria)

Il programma di accertamenti che il medico competente definisce per ogni mansione esposta a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria.

Risposta rapida

Il protocollo sanitario, spesso chiamato anche piano di sorveglianza sanitaria, è il programma con cui il medico competente stabilisce, per ciascuna mansione esposta, quali accertamenti eseguire e con quale periodicità. Il D.Lgs. 81/2008 lo prevede all’art. 25, comma 1, lett. b: il medico programma ed effettua la sorveglianza sanitaria «attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati».

Cosa contiene

  • Mansioni o gruppi omogenei di lavoratori, ricavati dal DVR.
  • Rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza per ciascuna mansione (rumore, movimentazione carichi, videoterminali, agenti chimici, ecc.).
  • Accertamenti: visita medica ed eventuali esami clinici, biologici e strumentali mirati al rischio (per esempio audiometria per il rumore, spirometria per polveri e agenti chimici, esami visivi per i videoterminalisti).
  • Periodicità: annuale di norma (art. 41, comma 2, lett. b), salvo periodicità diverse fissate dalle norme specifiche (per i videoterminali, per esempio, quinquennale o biennale secondo l’art. 176) o motivate dal medico.

Come si costruisce e si aggiorna

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. a) e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (lett. l). Il protocollo va rivisto quando cambia il DVR: nuove lavorazioni, nuove sostanze, esiti delle misurazioni o dati sanitari che indicano un rischio non previsto. Gli esami non correlati ai rischi professionali non possono essere inseriti.

Chi lo usa in azienda

Il datore di lavoro lo usa per programmare le visite e collegarlo allo scadenziario; l’RSPP per allineare mansioni e rischi; il medico per registrare gli esiti nella cartella sanitaria e di rischio. I risultati anonimi e collettivi vengono illustrati nella riunione periodica (art. 25, comma 1, lett. i).

Errori frequenti

  • Protocollo uguale per tutte le mansioni, non legato ai rischi del DVR.
  • Inclusione di esami di screening generico non giustificati da un rischio professionale.
  • Mancato aggiornamento dopo l’introduzione di nuove attrezzature o prodotti.

Fonti normative

Voci collegate

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