Risposta rapida
Un near miss (in italiano quasi incidente o mancato infortunio) è un evento legato al lavoro che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha causato per caso o per una reazione tempestiva. Un esempio è un carico che cade dal carrello elevatore in un’area in quel momento libera. La legge italiana non impone di denunciare i near miss agli enti. Il D.Lgs. 81/08 obbliga però lavoratori e preposti a segnalare le condizioni di pericolo, e il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione dei rischi.
Termini vicini da non confondere
| Termine | Cosa indica | Obblighi principali |
|---|---|---|
| Infortunio | Evento con lesione al lavoratore | Denuncia all’INAIL e comunicazione dei dati (artt. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/08; DPR 1124/1965) |
| Incidente | Evento con danni a cose, impianti o ambiente, senza lesioni alle persone | Analisi interna ed eventuali obblighi di settore |
| Near miss | Evento che poteva causare un danno, ma non lo ha causato | Segnalazione interna e analisi. Nessuna denuncia agli enti |
| Condizione o comportamento pericoloso | Situazione di rischio che non ha ancora generato un evento | Segnalazione (artt. 19 e 20) e misure correttive |
Base normativa
- Il lavoratore deve segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le carenze di mezzi e dispositivi e ogni condizione di pericolo di cui viene a conoscenza (art. 20, comma 2, lett. e).
- Il preposto deve segnalare le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (art. 19, comma 1, lett. f).
- La valutazione dei rischi va rielaborata quando ci sono modifiche significative, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3). Una serie di near miss sulla stessa attività è un segnale concreto che la valutazione va rivista.
- Nei sistemi di gestione la registrazione e l’analisi degli eventi, compresi i quasi incidenti, sono un requisito esplicito: per la norma UNI ISO 45001 (punto 10.2) e, per chi adotta un modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, nell’ambito della vigilanza e del miglioramento del modello.
Come si gestisce
- Segnalazione: un modulo semplice, anche anonimo, con data, luogo, attività e descrizione dei fatti. Deve essere chiaro che chi segnala non sarà sanzionato.
- Analisi delle cause: cause tecniche, organizzative e comportamentali, con metodi come i “5 perché” o l’albero delle cause, coinvolgendo RSPP, preposto e RLS.
- Azioni correttive: misure con un responsabile e una scadenza, partendo da quelle tecniche e collettive prima di quelle individuali.
- Verifica e ritorno: controllo dell’efficacia, aggiornamento del DVR o delle procedure se serve, comunicazione dell’esito ai lavoratori.
- Riesame: analisi periodica delle segnalazioni, ad esempio nella riunione periodica dell’art. 35, per individuare rischi ricorrenti.
Errori frequenti
- Usare le segnalazioni per cercare un colpevole: le segnalazioni smettono di arrivare.
- Registrare l’evento senza analizzarne le cause né chiudere le azioni correttive.
- Non collegare le segnalazioni alla valutazione dei rischi e alla formazione.
- Confondere il near miss con l’infortunio senza assenza dal lavoro, che resta un infortunio.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 19 — Obblighi del preposto
- D.Lgs. 81/2008, art. 20 — Obblighi dei lavoratori
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 30 — Modelli di organizzazione e di gestione
- UNI ISO 45001:2018 — Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, punto 10.2
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