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Near miss (quasi incidente o mancato infortunio)

Un evento che avrebbe potuto causare un danno alle persone ma, per circostanze favorevoli, non lo ha causato.

Risposta rapida

Un near miss (in italiano quasi incidente o mancato infortunio) è un evento legato al lavoro che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha causato per caso o per una reazione tempestiva. Un esempio è un carico che cade dal carrello elevatore in un’area in quel momento libera. La legge italiana non impone di denunciare i near miss agli enti. Il D.Lgs. 81/08 obbliga però lavoratori e preposti a segnalare le condizioni di pericolo, e il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione dei rischi.

Termini vicini da non confondere

TermineCosa indicaObblighi principali
InfortunioEvento con lesione al lavoratoreDenuncia all’INAIL e comunicazione dei dati (artt. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/08; DPR 1124/1965)
IncidenteEvento con danni a cose, impianti o ambiente, senza lesioni alle personeAnalisi interna ed eventuali obblighi di settore
Near missEvento che poteva causare un danno, ma non lo ha causatoSegnalazione interna e analisi. Nessuna denuncia agli enti
Condizione o comportamento pericolosoSituazione di rischio che non ha ancora generato un eventoSegnalazione (artt. 19 e 20) e misure correttive

Base normativa

  • Il lavoratore deve segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le carenze di mezzi e dispositivi e ogni condizione di pericolo di cui viene a conoscenza (art. 20, comma 2, lett. e).
  • Il preposto deve segnalare le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (art. 19, comma 1, lett. f).
  • La valutazione dei rischi va rielaborata quando ci sono modifiche significative, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3). Una serie di near miss sulla stessa attività è un segnale concreto che la valutazione va rivista.
  • Nei sistemi di gestione la registrazione e l’analisi degli eventi, compresi i quasi incidenti, sono un requisito esplicito: per la norma UNI ISO 45001 (punto 10.2) e, per chi adotta un modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, nell’ambito della vigilanza e del miglioramento del modello.

Come si gestisce

  1. Segnalazione: un modulo semplice, anche anonimo, con data, luogo, attività e descrizione dei fatti. Deve essere chiaro che chi segnala non sarà sanzionato.
  2. Analisi delle cause: cause tecniche, organizzative e comportamentali, con metodi come i “5 perché” o l’albero delle cause, coinvolgendo RSPP, preposto e RLS.
  3. Azioni correttive: misure con un responsabile e una scadenza, partendo da quelle tecniche e collettive prima di quelle individuali.
  4. Verifica e ritorno: controllo dell’efficacia, aggiornamento del DVR o delle procedure se serve, comunicazione dell’esito ai lavoratori.
  5. Riesame: analisi periodica delle segnalazioni, ad esempio nella riunione periodica dell’art. 35, per individuare rischi ricorrenti.

Errori frequenti

  • Usare le segnalazioni per cercare un colpevole: le segnalazioni smettono di arrivare.
  • Registrare l’evento senza analizzarne le cause né chiudere le azioni correttive.
  • Non collegare le segnalazioni alla valutazione dei rischi e alla formazione.
  • Confondere il near miss con l’infortunio senza assenza dal lavoro, che resta un infortunio.

Fonti normative

Approfondimenti e servizi correlati

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