Il danno biologico è la lesione all’integrità psicofisica della persona, valutabile in sede medico-legale, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 l’INAIL lo indennizza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, in base al grado di menomazione stabilito con la tabella delle menomazioni.
Come si indennizza
| Grado di menomazione | Prestazione INAIL |
|---|---|
| Inferiore al 6% | Nessun indennizzo per il danno permanente (franchigia) |
| Dal 6% al 15% | Indennizzo in capitale, una tantum, in base alla tabella e all’età |
| Dal 16% in su | Rendita mensile, con una quota per il danno biologico e una quota per le conseguenze patrimoniali |
Il periodo di assenza dal lavoro è coperto separatamente dall’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Cosa resta fuori dall’indennizzo INAIL
L’INAIL non copre tutte le voci che il giudice civile riconoscerebbe: ad esempio il danno biologico temporaneo e il danno morale. La parte non indennizzata può essere richiesta al datore di lavoro come danno differenziale quando l’evento deriva da una sua responsabilità, in particolare per violazione delle norme di sicurezza.
Perché interessa al datore di lavoro
- Gli eventi indennizzati incidono sull’andamento infortunistico usato per l’oscillazione del tasso di premio INAIL.
- In caso di responsabilità, l’INAIL può agire in regresso per recuperare quanto pagato (artt. 10 e 11 DPR 1124/1965).
- Una valutazione dei rischi aggiornata e misure documentate sono la principale difesa.
Fonti normative
Approfondimenti
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