Il danno biologicoè il pregiudizio all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produrre reddito. Nell'ambito INAIL la nozione è introdotta dall'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha sostituito la precedente categoria dell'inabilità permanente generica, estendendo la tutela indennitaria alla lesione della sfera biologica del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Riferimento normativo
La disciplina del danno biologico in ambito lavoristico è contenuta principalmente in due fonti:
- Art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38— definisce il danno biologico come menomazione all'integrità psicofisica della persona, accertata con i criteri e le tabelle emanate con decreto ministeriale, e stabilisce il sistema indennitario INAIL differenziato in base alla percentuale di menomazione.
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2000— approva la tabella delle menomazioni e la tabella dei coefficienti necessarie per il calcolo dell'indennizzo, con i criteri di valutazione medico-legale.
- T.U. 1124/1965 (artt. 10 e 11)— disciplina l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro e la rivalsa INAIL per il recupero delle somme erogate nei confronti del responsabile del sinistro.
Danno biologico INAIL: soglie e forma dell'indennizzo
L'art. 13 D.Lgs. 38/2000 distingue l'indennizzo in funzione della percentuale di menomazione permanente all'integrità psicofisica (MPI) accertata dal medico INAIL:
- MPI da 6% a 15% (inclusa) — indennizzo in capitale(somma una tantum), calcolato moltiplicando il valore del punto di menomazione per la percentuale accertata e per il coefficiente di età dell'assicurato ricavato dalla tabella del D.M. 12/07/2000. Le menomazioni inferiori al 6% non danno luogo ad alcun indennizzo per il danno biologico permanente.
- MPI pari o superiore al 16% — indennizzo in rendita vitalizia, comprensiva sia della quota biologica sia della quota reddituale (quest'ultima commisurata alla retribuzione del lavoratore e alla percentuale di menomazione). La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi.
Le due soglie (6% e 16%) rappresentano dunque i livelli di accesso rispettivamente all'indennizzo in capitale e alla rendita: al di sotto del 6% il danno biologico permanente non è indennizzato dall'INAIL.
Tabelle INAIL: Decreto 12 luglio 2000
Il D.M. 12 luglio 2000 contiene due tabelle di riferimento per la liquidazione del danno biologico permanente:
- Tabella delle menomazioni— elenca le singole menomazioni dell'integrità psicofisica derivanti da infortuni o malattie professionali e indica per ciascuna la percentuale di menomazione corrispondente. Il medico legale INAIL fa riferimento a questa tabella per la valutazione peritale, applicando i criteri di concorrenza e compatibilità in presenza di menomazioni multiple.
- Tabella dei coefficienti— fissa un coefficiente in funzione dell'età dell'assicurato alla data dell'infortunio o della malattia. Il coefficiente è decrescente all'aumentare dell'età, riflettendo la minore prospettiva di vita residua. Il coefficiente moltiplicatore incide direttamente sull'importo dell'indennizzo in capitale.
Il calcolo dell'indennizzo in capitale si ottiene applicando la formula: valore punto × percentuale MPI × coefficiente età. I valori del punto di menomazione sono aggiornati periodicamente dall'INAIL con apposita circolare.
Danno biologico temporaneo
Oltre al danno biologico permanente, il sistema INAIL indennizza anche il danno biologico temporaneo, che corrisponde all'inabilità assoluta temporanea (IAT) — il periodo in cui il lavoratore è completamente impedito nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a causa delle lesioni subite.
La liquidazione avviene su base giornaliera: l'indennità corrisponde a una percentuale della retribuzione giornalieradel lavoratore (calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini INAIL), pari al 60% per i primi novanta giorni e al 75% dal novantesimo giorno in poi, salvo integrazioni contrattuali. Il periodo di IAT termina con la guarigione clinica, dalla quale decorre l'eventuale valutazione dei postumi permanenti.
Danno biologico vs danno patrimoniale
La distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale è fondamentale per comprendere l'ampiezza della tutela:
- Danno biologico— lesione dell'integrità psicofisica in sé considerata, indipendentemente da qualsiasi riflesso sulla capacità lavorativa e reddituale. È un danno non patrimoniale risarcibile iure proprio, di cui all'art. 2059 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Danno patrimoniale — comprende il danno emergente (spese mediche, riabilitative, assistenziali sostenute in conseguenza della lesione) e il lucro cessante (perdita di reddito attuale e futura per riduzione della capacità lavorativa specifica). È il danno economicamente misurabile e direttamente correlato alla perdita o riduzione della capacità di guadagno.
L'INAIL indennizza sia il danno biologico permanente (tramite la quota biologica della rendita o l'indennizzo in capitale) sia la componente reddituale (quota reddituale della rendita per MPI ≥ 16%), ma non copre integralmente il danno civilistico totale, da cui deriva la rilevanza del danno differenziale.
Danno biologico da malattia professionale
Le regole descritte si applicano anche al danno biologico derivante da malattia professionale, sia tabellata (presunta di origine professionale ex art. 3 T.U. 1124/1965) sia non tabellata (di origine professionale da provare in concreto, secondo i criteri fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1988).
La principale differenza rispetto all'infortunio riguarda il nesso causale: per le malattie non tabellate il lavoratore deve dimostrare che l'esposizione professionale ha causato o concausato in misura efficiente e determinante la patologia denunciata. La prova si avvale di anamnesi lavorativa, documentazione tecnica sui livelli di esposizione e perizia medico-legale sull'eziologia professionale della malattia.
Rivalsa INAIL ex art. 11 T.U. 1124/1965
Quando il sinistro lavorativo (infortunio o malattia professionale) è causato da un fatto illecito del datore di lavoro o di un terzo, l'INAIL — dopo aver erogato le prestazioni al lavoratore — ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del responsabile per recuperare le somme corrisposte.
L'art. 11 T.U. 1124/1965 attribuisce all'INAIL azione di regresso contro il datore di lavoro riconosciuto penalmente responsabile per il fatto che ha causato l'infortunio o la malattia, e azione surrogatoria nei confronti del terzo responsabile civile. La rivalsa si estende a tutte le prestazioni erogate: rendita, indennizzo in capitale, spese sanitarie e protesiche.
Danno differenziale
Il danno differenzialeè la differenza tra il danno civilistico integrale subito dal lavoratore (calcolato secondo i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano o di Roma, comprensivo di danno biologico, danno morale e danno patrimoniale) e quanto già liquidato dall'INAIL a titolo indennitario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 22600 del 21 settembre 2018, hanno chiarito i criteri di calcolo del danno differenziale, stabilendo che:
- il danno civilistico e le prestazioni INAIL vanno confrontati per poste omogenee (quota biologica INAIL con danno biologico civilistico; quota reddituale INAIL con danno da lucro cessante civilistico);
- solo l'eccedenza del danno civilistico rispetto alla corrispondente posta INAIL costituisce il danno differenziale recuperabile dal lavoratore nei confronti del datore responsabile;
- non è consentita la compensazione tra poste eterogenee (es. la quota reddituale INAIL non può essere portata in detrazione dal danno biologico civilistico non coperto da INAIL).
Il danno differenziale si aziona in sede civile o, quando il datore è anche penalmente responsabile, nel procedimento penale con costituzione di parte civile.
Prescrizione
I termini di prescrizione per l'azione risarcitoria del danno biologico variano a seconda dell'origine del pregiudizio:
- Infortuni sul lavoro— il termine di prescrizione triennale dell'azione civile decorre dalla guarigione clinica o dalla stabilizzazione dei postumi, momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del danno nella sua dimensione definitiva.
- Malattie professionali — il termine di tre anni decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto o avrebbe potuto avere, con ordinaria diligenza, conoscenza dell'origine professionale della malattia (c.d. dies a quo della conoscenza qualificata: diagnosi certa + nesso eziologico professionale).
Per le prestazioni INAIL (indennizzo in capitale, rendita), il termine di prescrizione è di tre anni dalla data dell'infortunio o dal manifestarsi della malattia professionale ai sensi dell'art. 112 T.U. 1124/1965. La prescrizione è interrotta dalla presentazione della denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL e da ogni atto interruttivo previsto dal codice civile.
Approfondimenti e servizi correlati
Domande frequentiFAQ
Cosa succede se la percentuale di menomazione è inferiore al 6%?
Il danno biologico INAIL copre anche il danno morale?
Come si calcola il danno differenziale dopo la sentenza Sez. Unite n. 22600/2018?
Quando scatta la prescrizione per la malattia professionale?
Fonti normative
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — art. 13 (danno biologico INAIL)
- D.M. 12 luglio 2000 — Tabella delle menomazioni e tabella dei coefficienti
- T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 — artt. 10, 11 (esonero responsabilità civile e rivalsa INAIL)
- Cass. Sez. Unite 21 settembre 2018 n. 22600 — danno differenziale e criteri di computo
- Corte Costituzionale, sentenza 18 febbraio 1988 n. 179 — malattie professionali non tabellate
Ti serve un preventivo per danno Biologico?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.