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Giurisprudenza · Cassazione

Infortunio in itinere

Massime sull'infortunio in itinere: nesso causale con il lavoro, deviazioni del percorso, mezzi di trasporto utilizzati, copertura INAIL.

4MassimeCass. Pen. IVSezione di riferimentoOrientamentiConsolidati
Risposta rapida

L'infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore durante il tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, o tra due luoghi di lavoro. È disciplinato dal D.Lgs. 38/2000 e dall'art. 12 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965). La Cassazione ha definito i confini del nesso causale e le condizioni di copertura.

Chi può essere chiamato a rispondere

La copertura INAIL opera automaticamente per gli infortuni in itinere occorsi nel tragitto normale e ragionevole, percorso con il mezzo abituale. Non risponde direttamente il datore di lavoro, salvo casi di concorso (es. richiesta esplicita di mezzi pericolosi). Il lavoratore deve dimostrare il nesso causale con il lavoro.

Perché questo orientamento è rilevante

La Cassazione ha chiarito che la copertura INAIL richiede tre condizioni: tragitto normale tra abitazione e lavoro, mezzo di trasporto necessitato (auto se trasporto pubblico inadeguato), assenza di interruzioni o deviazioni significative non giustificate. Le deviazioni per esigenze familiari essenziali (es. accompagnare i figli a scuola) sono ammesse; quelle per piacere personale interrompono la copertura.

Massime consolidate

Prassi recente e tendenze

Recenti pronunce hanno esteso la copertura al lavoratore in smart working durante eventuali spostamenti per esigenze lavorative, e durante le pause obbligatorie. È stato negato il riconoscimento per infortuni avvenuti durante l'utilizzo del cellulare alla guida (causa principale prevalente sul nesso con il lavoro). L'uso della bicicletta è sempre coperto a prescindere dalle condizioni del trasporto pubblico.

Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.

Domande frequentiFAQ

Cosa rientra nell'infortunio in itinere?
Il tragitto normale e abituale tra abitazione e luogo di lavoro (e ritorno), tra due luoghi di lavoro nella stessa giornata, e dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti. Sono incluse le pause obbligatorie per il riposo.
Se uso l'auto al posto del bus, sono coperto?
Sì, se l'uso dell'auto è necessitato (mezzo pubblico inadeguato per orari, distanze, sicurezza) o se la scelta è obiettivamente ragionevole. Non si è coperti se l'auto è usata per comodità personale quando esiste alternativa pubblica adeguata.
Sono coperto se devio per accompagnare i figli a scuola?
Sì, se la deviazione rientra in un'esigenza familiare essenziale (es. unico genitore disponibile) e non aumenta significativamente il rischio. Le pronunce della Cassazione hanno consolidato un'interpretazione estensiva di queste esigenze.
L'infortunio in itinere è denunciato dal datore di lavoro?
Sì, il datore di lavoro deve presentare denuncia all'INAIL entro 2 giorni dall'evento, anche se l'infortunio non è avvenuto sul luogo di lavoro. La copertura assicurativa è automatica se ricorrono i requisiti.

Approfondisci

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
  • Reg. CE 852/2004 e 178/2002
  • Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
  • INAIL — circolari e indicazioni operative

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