L'infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore durante il tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, o tra due luoghi di lavoro. È disciplinato dal D.Lgs. 38/2000 e dall'art. 12 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965). La Cassazione ha definito i confini del nesso causale e le condizioni di copertura.
Chi può essere chiamato a rispondere
La copertura INAIL opera automaticamente per gli infortuni in itinere occorsi nel tragitto normale e ragionevole, percorso con il mezzo abituale. Non risponde direttamente il datore di lavoro, salvo casi di concorso (es. richiesta esplicita di mezzi pericolosi). Il lavoratore deve dimostrare il nesso causale con il lavoro.
Perché questo orientamento è rilevante
La Cassazione ha chiarito che la copertura INAIL richiede tre condizioni: tragitto normale tra abitazione e lavoro, mezzo di trasporto necessitato (auto se trasporto pubblico inadeguato), assenza di interruzioni o deviazioni significative non giustificate. Le deviazioni per esigenze familiari essenziali (es. accompagnare i figli a scuola) sono ammesse; quelle per piacere personale interrompono la copertura.
Massime consolidate
Cassazione Civile Sez. Lavoro — orientamento consolidato
L'infortunio in itinere è indennizzabile quando avviene nel percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro o tra due luoghi di lavoro; il rischio elettivo, costituito da condotte del lavoratore non riconducibili a finalità lavorative o caratterizzate da gravissima imprudenza, esclude la copertura assicurativa.
L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 ha codificato l'infortunio in itinere modificando l'art. 2 DPR 1124/65. La copertura assicurativa INAIL si estende all'evento occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il percorso tra due luoghi di lavoro del medesimo o di diversi datori, durante il percorso per la consumazione dei pasti quando non esista mensa aziendale. La giurisprudenza ha consolidato il concetto di rischio elettivo come fattore di esclusione: ricorre quando il lavoratore tenga una condotta che esula dalla finalità lavorativa (deviazioni significative per ragioni personali) o sia caratterizzata da gravissima imprudenza non riconducibile al normale comportamento di guida. Comportamenti imprudenti ma riconducibili al rischio della circolazione (lievi distrazioni, errori di valutazione) non escludono l'indennizzo. L'uso del mezzo privato è coperto quando necessitato dall'incompatibilità con i mezzi pubblici o dall'assenza/inadeguatezza degli stessi.
Rilievo pratico: Il datore deve informare l'INAIL tempestivamente. La copertura non sostituisce l'obbligo di valutare il rischio da spostamento e di adottare misure organizzative quando opportune (es. flessibilità oraria per evitare picchi di traffico).
art. 12 D.Lgs. 38/2000art. 2 DPR 1124/65Cassazione Civile Sez. Lavoro — orientamento consolidato
L'utilizzo del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni in itinere quando sia necessitato dalla mancanza di mezzi pubblici idonei, dalla loro inadeguatezza oraria o di percorso, ovvero quando il loro impiego comporti un significativo aggravio del tempo di percorrenza rispetto al mezzo proprio.
La giurisprudenza di legittimità ha definito i criteri di valutazione della 'necessità' dell'uso del mezzo privato. Il giudice valuta la concreta disponibilità di mezzi pubblici sulla tratta interessata, gli orari di lavoro del lavoratore confrontati con le tabelle dei mezzi pubblici, le coincidenze richieste, il tempo complessivo di percorrenza. La Cassazione ha riconosciuto la copertura quando il mezzo pubblico comporti un tempo significativamente superiore (di norma più del doppio) o richieda attese e cambi non compatibili con orari di lavoro a turni o particolari esigenze organizzative. La copertura si estende anche quando il datore non fornisca servizi di trasporto aziendale per turni notturni o festivi. È elemento valutativo anche la distanza, la presenza di figli minori da accompagnare a scuola lungo il tragitto, il trasporto di attrezzature di lavoro.
Rilievo pratico: Le imprese con turni notturni o sedi mal servite devono valutare l'opportunità di servizi di trasporto o di rimborsi: oltre al beneficio reputazionale c'è un effetto di prevenzione del rischio in itinere.
art. 12 D.Lgs. 38/2000Cassazione Civile Sez. Lavoro — orientamento consolidato
L'infortunio occorso nel tragitto effettuato in bicicletta è in ogni caso coperto dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni in itinere, anche su tratte servite da mezzi pubblici, secondo quanto previsto dalla L. 221/2015 in coerenza con le politiche di mobilità sostenibile.
La L. 221/2015 ha integrato l'art. 12 D.Lgs. 38/2000 prevedendo espressamente che l'uso della bicicletta, anche elettrica, è da considerare sempre necessitato. Il legislatore ha riconosciuto il valore ambientale e sanitario della mobilità ciclabile escludendo la necessità di valutazione di idoneità del mezzo pubblico per questa modalità. La giurisprudenza ha esteso il principio anche a forme analoghe di micromobilità che non risultino vietate per la circolazione. Resta ferma la valutazione del rischio elettivo: deviazioni significative, condotte gravemente imprudenti (esempio circolazione contromano deliberata su strade ad alto scorrimento) possono escludere la copertura. L'uso del casco e dei dispositivi luminosi, ove obbligatori, è elemento di valutazione della condotta. Il principio si estende anche al tragitto verso luoghi di consumazione dei pasti.
Rilievo pratico: Le aziende che promuovono mobilità sostenibile (rastrelliere, docce, indennità bici) ottengono effetti positivi su clima organizzativo, sostenibilità e mitigazione del rischio. Informare i lavoratori della copertura piena.
art. 12 D.Lgs. 38/2000Cassazione Civile Sez. Lavoro — orientamento consolidato
La deviazione del lavoratore dal normale percorso casa-lavoro non esclude la copertura dell'infortunio in itinere quando sia determinata da esigenze essenziali e improrogabili (accompagnamento di figli minori, assistenza di familiari) o da causa di forza maggiore; deviazioni dovute a ragioni meramente personali e non urgenti escludono l'indennizzo.
La Cassazione distingue tra deviazione 'necessitata' e deviazione 'elettiva'. La prima ricomprende le esigenze familiari essenziali (accompagnamento o ritiro di figli minori da nido, scuola o luogo di affidamento; assistenza non rinviabile a familiari malati o anziani), gli adempimenti civici improrogabili (votazione, deposizione testimoniale), le situazioni di forza maggiore (eventi meteorologici, blocchi stradali, malori). In tali casi il tragitto resta funzionalmente collegato al lavoro e mantiene la copertura. La deviazione elettiva, frutto di libera scelta del lavoratore senza connessione con esigenze essenziali (acquisti voluttuari, attività ricreative), interrompe il nesso topografico e funzionale escludendo la copertura. Il giudizio è caso per caso e tiene conto della durata, della distanza e della motivazione della deviazione.
Rilievo pratico: Datore e RSPP non hanno potere di sindacare le scelte di percorso del lavoratore, ma comunicazione e flessibilità (orari elastici per genitori, parcheggi sicuri) riducono comportamenti pericolosi e contribuiscono alla prevenzione del rischio.
art. 12 D.Lgs. 38/2000art. 2087 c.c.
Prassi recente e tendenze
Recenti pronunce hanno esteso la copertura al lavoratore in smart working durante eventuali spostamenti per esigenze lavorative, e durante le pause obbligatorie. È stato negato il riconoscimento per infortuni avvenuti durante l'utilizzo del cellulare alla guida (causa principale prevalente sul nesso con il lavoro). L'uso della bicicletta è sempre coperto a prescindere dalle condizioni del trasporto pubblico.
Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.
Domande frequentiFAQ
Cosa rientra nell'infortunio in itinere?
Se uso l'auto al posto del bus, sono coperto?
Sono coperto se devio per accompagnare i figli a scuola?
L'infortunio in itinere è denunciato dal datore di lavoro?
Approfondisci
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
- Reg. CE 852/2004 e 178/2002
- Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
- INAIL — circolari e indicazioni operative
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