L’infortunio in itinere è tutelato dall’INAIL quando avviene sul normale percorso tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti se manca la mensa (art. 2, c. 3, D.P.R. 1124/1965, introdotto dall’art. 12 D.Lgs. 38/2000). Interruzioni e deviazioni non necessarie escludono la tutela; il mezzo privato è coperto solo se il suo uso è necessitato, mentre la bicicletta lo è sempre. È un tema di indennizzo, non di responsabilità del datore di lavoro, che di regola non ha alcun controllo sul tragitto.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Conta il percorso normale, non quello più breve in assoluto
La giurisprudenza considera «normale» il tragitto ragionevolmente scelto dal lavoratore, anche se non è il più corto, purché non sia dettato da esigenze personali estranee al lavoro.
2. Le deviazioni personali fanno perdere la tutela
Una sosta o una deviazione per ragioni private interrompe la copertura, salvo che sia dovuta a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio sono state ritenute compatibili con la tutela.
art. 2 c. 3 D.P.R. 1124/1965
3. Il mezzo privato deve essere necessitato
L’uso dell’auto è coperto se non ci sono mezzi pubblici o se gli orari non sono compatibili con quelli di lavoro, valutando anche le esigenze familiari. La bicicletta è sempre considerata uso necessitato dalla L. 221/2015. La tutela è esclusa per gli incidenti causati dall’abuso di alcol, dall’uso di stupefacenti o dalla guida senza patente.
4. Smart working: tutela anche per il tragitto
Il lavoratore agile è tutelato anche per gli infortuni sul percorso tra abitazione e luogo scelto per lavorare, quando la scelta del luogo risponde a esigenze della prestazione o di conciliazione vita-lavoro e a criteri di ragionevolezza (art. 23, c. 3, L. 81/2017).
art. 23 L. 81/2017
Trasferte e spostamenti per lavoro
Gli incidenti durante gli spostamenti richiesti dal lavoro (visite a clienti, trasferte, tragitti tra cantieri) non sono infortuni in itinere ma infortuni in occasione di lavoro, tutelati in base all’art. 2, c. 1. In trasferta la Cassazione ha esteso la copertura alle attività strumentali come pasti e pernottamento, escludendo quelle puramente personali che espongono a rischi estranei al lavoro.
Denuncia
Anche l’infortunio in itinere va denunciato all’INAIL dal datore di lavoro entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, se la prognosi supera i tre giorni (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro e indicare luogo, ora e dinamica, utili a verificare il percorso.
Cosa fare in azienda
- Inviare la denuncia anche quando ci sono dubbi sul percorso: la valutazione spetta all’INAIL.
- Considerare il rischio stradale nel DVR per chi guida per lavoro e per le trasferte frequenti.
- Negli accordi di lavoro agile indicare criteri per la scelta del luogo di lavoro.
Domande frequentiFAQ
Se mi fermo a fare la spesa tornando dal lavoro sono coperto?
L’infortunio in itinere comporta responsabilità del datore di lavoro?
Chi va al lavoro in monopattino è tutelato?
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