L'inabilità temporanea assoluta (ITA) è la condizione in cui un lavoratore assicurato INAIL, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, è temporaneamente e totalmente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Durante il periodo di ITA, il lavoratore ha diritto a una indennità giornalieraerogata dall'INAIL in sostituzione della retribuzione, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi. La distinzione dall'inabilità permanente è fondamentale: l'ITA è per definizione temporanea e reversibile, mentre l'inabilità permanente (parziale o totale) residua quando i postumi dell'infortunio o della malattia professionale permangono stabilizzati.
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Riferimento normativo
L'istituto dell'inabilità temporanea assoluta è disciplinato principalmente da:
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. INAIL)— artt. 68-73: definisce l'indennità per inabilità temporanea assoluta, le modalità di calcolo, la decorrenza e la cessazione.
- D.Lgs. 38/2000— ha ridefinito la tutela INAIL, introducendo il danno biologico temporaneo e permanente, e ha stabilito la misura dell'indennità giornaliera.
- D.Lgs. 81/08, artt. 53-54— obblighi di denuncia dell'infortunio e della malattia professionale all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza.
- Circolari INAIL— in particolare la circolare n. 74/2001 e successivi aggiornamenti sulle modalità di calcolo dell'indennità e sulla gestione del periodo di carenza.
Misura dell'indennità giornaliera INAIL per ITA
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione media giornaliera (RMG) del lavoratore ed è corrisposta nelle seguenti misure:
- 60% della RMG per i primi 90 giorni di inabilità (dal 4° giorno, escluso il periodo di carenza).
- 75% della RMG dal 91° giorno di inabilità fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi.
La retribuzione media giornalieraè calcolata dividendo la retribuzione annuale del lavoratore (fino al massimale annuo INAIL) per 365 giorni. L'indennità è erogata dall'INAIL per tutti i giorni di calendario (compresi i festivi e i domenicali), a partire dal 4° giorno successivo all'evento (infortunio o prima astensione per malattia professionale).
Periodo di carenza
Il periodo di carenzaè il periodo iniziale durante il quale l'indennità INAIL non è dovuta. Ai sensi dell'art. 68 T.U. INAIL, la carenza è di tre giorni(il giorno dell'infortunio e i due giorni successivi). Durante i giorni di carenza, la retribuzione è a carico del datore di lavoro nella misura stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile. La maggior parte dei CCNL prevede la corresponsione dell'intera retribuzione anche nei giorni di carenza, integrando quanto non coperto dall'INAIL.
Eccezione: per gli infortuni sul lavoro in itinere o per alcune categorie contrattuali, le disposizioni possono variare. In caso di ricovero ospedaliero fin dal primo giorno, la carenza si azzera secondo le disposizioni di molti CCNL.
Obbligo di denuncia dell'infortunio
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL qualsiasi infortunio sul lavoro che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, entro i seguenti termini:
- Entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni che determinano ITA (astensione superiore a 3 giorni).
- Entro 24 orein caso di infortuni mortali o con pericolo di morte, con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
La denuncia avviene telematicamente tramite il portale INAIL. La mancata o tardiva denuncia comporta sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/08 e dell'art. 116 T.U. INAIL.
Aspettativa per infortunio e conservazione del posto
Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, la maggior parte dei contratti collettivi garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per un periodo definito (periodo di comporto). Il periodo di comporto varia a seconda del CCNL applicabile (generalmente da 6 a 12 mesi per gli operai, con possibili proroghe) ed è sospeso durante il godimento dell'indennità INAIL per infortunio sul lavoro in molti CCNL. Al termine del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo diversa disposizione contrattuale.
Differenza tra ITA e inabilità permanente (IP)
La distinzione fondamentale è la seguente:
- Inabilità Temporanea Assoluta (ITA): condizione transitoria che perdura fino alla guarigione clinica. Dà diritto all'indennità giornaliera. Al termine, il lavoratore riprende l'attività lavorativa (con eventuale verifica di idoneità).
- Inabilità Permanente Parziale (IP parziale): postumi stabilizzati che riducono in modo permanente la capacità lavorativa generica (e non solo per la specifica mansione). Dà diritto a una rendita INAIL se il grado di inabilità supera il 5% (o il danno biologico supera il 6%). Calcolata con apposite tabelle INAIL.
- Inabilità Permanente Assoluta (IP assoluta): condizione in cui i postumi impediscono definitivamente qualsiasi attività lavorativa. Dà diritto alla rendita massima INAIL (100% della retribuzione).
Al termine del periodo di ITA, l'INAIL effettua la valutazione medico-legale per determinare se residuino postumi permanenti indennizzabili.
Ripresa del lavoro e visita del medico competente
Al rientro in servizio dopo un'assenza per infortuni o malattia professionale che abbia superato i 60 giorni continuativi, il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità alla mansione specifica presso il medico competente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/08. Questa visita verifica che l'evento che ha causato l'ITA non abbia determinato condizioni di inidoneità (parziale o totale) alla mansione specifica precedentemente svolta.
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Domande frequentiFAQ
Chi paga la retribuzione durante l'ITA: l'INAIL o il datore di lavoro?
L'infortunio in itinere dà diritto alla stessa indennità ITA?
La malattia professionale può dare origine a ITA?
È possibile licenziare un lavoratore in ITA?
Fonti normative
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — T.U. INAIL (artt. 68-73: indennità per ITA)
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — Riforma INAIL: danno biologico e nuove prestazioni
- D.Lgs. 81/08 — art. 53 (denuncia degli infortuni) e art. 54 (malattie professionali)
- D.Lgs. 81/08 — art. 41 c. 2 lett. e-ter) (visita al rientro da assenza >60 giorni)
- INAIL — Guida alle prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta
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