L’inabilità temporanea assoluta (ITA) è la condizione del lavoratore che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, è totalmente impedito a svolgere l’attività lavorativa per un periodo limitato. Dà diritto all’indennità giornaliera INAIL (art. 68 DPR 1124/1965) dal quarto giorno successivo all’evento fino alla guarigione clinica. Si distingue dall’inabilità permanente, che è il danno residuo dopo la guarigione e si indennizza in capitale o in rendita.
Chi paga e quanto
- Giorno dell’infortunio: retribuzione intera a carico del datore di lavoro.
- Tre giorni successivi (periodo di carenza): a carico del datore di lavoro nella misura del 60% della retribuzione, salvo condizioni più favorevoli del contratto collettivo (art. 73).
- Dal quarto giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e al 75% dal 91° giorno (art. 68).
Perché conta per la sicurezza
La durata dell’inabilità determina gli adempimenti: l’infortunio con prognosi superiore a tre giorni va denunciato all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 DPR 1124/1965); quello che comporta un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, va comunque comunicato a fini statistici (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/08). I giorni di inabilità sono anche la base dell’indice di gravità degli infortuni.
Fine dell’inabilità
L’ITA cessa con la guarigione clinica certificata. Se residuano postumi, l’INAIL valuta il danno biologico permanente; prima del rientro, se l’assenza per motivi di salute ha superato 60 giorni continuativi, il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria va sottoposto alla visita del medico competente (art. 41).
Fonti normative
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