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FAQ denuncia di infortunio all’INAIL

Termini, modalità e responsabilità nella denuncia e nella comunicazione degli infortuni sul lavoro, con le regole sulle indennità e su cosa fare dopo un infortunio grave.

Risposta rapida

Se la prognosi supera i 3 giorni, il datore di lavoro deve fare la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico; entro 24 ore se l’infortunio è mortale o c’è pericolo di morte. Per assenze da 1 a 3 giorni basta la comunicazione a fini statistici entro 48 ore. Tutto si invia online.

Le regole sono nel DPR 1124/1965 (Testo unico INAIL) e nell’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/2008. Per gli infortuni durante il tragitto casa-lavoro vedi la pagina sull’infortunio in itinere.

Domande frequenti sulla denuncia di infortunioFAQ

Entro quando va fatta la denuncia di infortunio all’INAIL?
Entro 2 giorni da quando il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico, se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni escluso quello dell’evento (art. 53 DPR 1124/1965). Se l’infortunio è mortale o c’è pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore dall’evento. Il termine decorre dal giorno successivo alla ricezione e, se scade in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo. La denuncia si invia solo online, con i servizi telematici dell’INAIL.
E se la prognosi è di 1, 2 o 3 giorni?
In questo caso non c’è la denuncia ai fini assicurativi, ma la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, obbligatoria per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008). Va inviata all’INAIL in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se la prognosi si prolunga oltre i 3 giorni, va presentata la denuncia vera e propria, con termine che decorre dal nuovo certificato.
Cosa deve fare il lavoratore infortunato?
Deve dare immediata notizia dell’infortunio, anche se lieve, al datore di lavoro o al preposto (art. 52 DPR 1124/1965) e farsi visitare da un medico o dal pronto soccorso, che trasmette il certificato all’INAIL per via telematica. Il lavoratore comunica poi al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Se non avvisa in tempo e il datore di lavoro non ha potuto fare la denuncia, perde l’indennità per i giorni precedenti a quello in cui ha dato notizia.
Bisogna ancora avvisare l’autorità di pubblica sicurezza e tenere il registro infortuni?
No. Dal 2016 è l’INAIL a trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza i dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni, sulla base della denuncia del datore di lavoro (D.Lgs. 151/2015, art. 21). Lo stesso decreto ha abolito l’obbligo di tenere il registro degli infortuni dal 23 dicembre 2015. Resta utile un registro interno degli infortuni e dei quasi-infortuni per la valutazione dei rischi.
Chi paga i giorni di assenza per infortunio?
Il giorno dell’infortunio è retribuito per intero dal datore di lavoro. Per i 3 giorni successivi (periodo di carenza) il datore di lavoro corrisponde il 60% della retribuzione (art. 73 DPR 1124/1965), salvo migliori condizioni dei contratti collettivi. Dal quarto giorno l’INAIL paga l’indennità per inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica (art. 68 DPR 1124/1965). Molti contratti collettivi prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non denuncia o denuncia in ritardo?
Una sanzione amministrativa per l’omessa o tardiva denuncia prevista dall’art. 53 del DPR 1124/1965; l’importo va verificato con la sede INAIL o con il consulente del lavoro, perché dipende dal caso e dagli aggiornamenti. Per gli infortuni oltre i 3 giorni la denuncia assolve anche la comunicazione dell’art. 18, comma 1, lett. r), che ha una propria sanzione se omessa. Non denunciare un infortunio per evitare controlli espone anche a conseguenze ben più gravi se l’infortunio è legato a una violazione delle norme di sicurezza.
Cosa fare subito dopo un infortunio grave?
Prestare soccorso e chiamare il 112, mettere in sicurezza l’area senza alterare lo stato dei luoghi se non per evitare altri pericoli, avvisare il datore di lavoro e l’RSPP, raccogliere i nomi dei testimoni e fare la denuncia nei termini. In caso di infortunio con lesioni gravi o mortale intervengono gli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato del lavoro), spesso su delega della Procura. Dopo l’evento va analizzata la causa e rivista la valutazione dei rischi: un infortunio significativo è uno dei casi di rielaborazione del DVR entro 30 giorni (art. 29, comma 3).
L’infortunio in itinere va denunciato?
Sì, con le stesse regole e gli stessi termini. Spetterà poi all’INAIL valutare se ricorrono le condizioni per la tutela dell’infortunio in itinere (percorso normale tra casa e lavoro, uso del mezzo privato solo se necessario). Nella denuncia vanno indicati con precisione luogo, orario e percorso.

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