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FAQ Denuncia di Infortunio INAIL

Risposte ai dubbi più frequenti su termini, procedure, obblighi e sanzioni relativi alla denuncia di infortuni e malattie professionali all'INAIL.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La denuncia di infortunio all'INAIL è un obbligo di legge del datore di lavoro con termini precisi e sanzioni in caso di inadempimento. Supportiamo le aziende nella gestione delle denunce telematiche, nella corretta tenuta del registro infortuni e negli adempimenti connessi agli infortuni in itinere e alle malattie professionali.

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Le FAQ seguenti affrontano i casi pratici più frequenti in materia di denuncia di infortuni all'INAIL, con riferimento agli artt. 53 e 139 del D.P.R. 1124/1965, al D.M. 26/02/2015 e all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti sulla denuncia di infortuni INAILFAQ

Entro quanto tempo il datore di lavoro deve denunciare un infortunio all'INAIL?
L'art. 53 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 38/2000 e dall'art. 21 del D.Lgs. 151/2015, stabilisce termini differenziati in base alla gravità dell'infortunio. Per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (non contando il giorno dell'evento), il datore di lavoro deve effettuare comunicazione telematica all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico. Per infortuni mortali o con pericolo di morte, il termine si riduce a 24 ore e la comunicazione deve essere inviata sia all'INAIL sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio (Questura o Commissariato di zona). Per infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell'infortunio) non è richiesta la denuncia telematica immediata: è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni. L'INAIL può richiedere a consuntivo, con cadenza annuale, la comunicazione aggregata di tali eventi. Il dies a quo per il computo del termine decorre dalla ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro, non dalla data dell'infortunio. In caso di ricezione tardiva del certificato il datore deve documentare il momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Cosa deve contenere la denuncia di infortunio all'INAIL?
La denuncia telematica di infortunio, trasmessa attraverso il portale INAIL (sezione "Denuncia di infortunio"), deve riportare una serie di informazioni obbligatorie previste dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 e dalle istruzioni operative INAIL. In particolare occorre indicare: le generalità complete del lavoratore infortunato (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza); il contratto di lavoro e la qualifica; la data, l'ora e il luogo esatto dell'infortunio; la dinamica dettagliata dell'evento (come e dove è avvenuto l'infortunio, attività svolta al momento, eventuale presenza di colleghi o terzi); la parte del corpo lesa e la natura della lesione; la causa materiale che ha determinato l'evento; il codice fiscale e la partita IVA del datore di lavoro; il codice ATECO dell'attività; la posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e il codice voce di rischio. È necessario allegare o richiamare il numero del certificato medico telematico inviato dal sanitario. Il modello va compilato con la massima accuratezza poiché costituisce la base per la valutazione del nesso causale da parte dell'INAIL e, in caso di contestazione, la correttezza della denuncia rileva anche in sede penale e civile.
L'infortunio in itinere si denuncia all'INAIL nello stesso modo dell'infortunio in sede?
Sì. L'infortunio in itinere è soggetto alla stessa procedura di denuncia telematica prevista dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro ordinari: il datore di lavoro trasmette all'INAIL la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (24 ore per eventi mortali). La differenza sostanziale riguarda le informazioni da inserire nel modulo: il campo dedicato alla modalità dell'infortunio deve indicare esplicitamente che si tratta di un evento in itinere. A supporto della denuncia è necessario acquisire una dichiarazione scritta del lavoratore nella quale si attesti il percorso abituale casa-lavoro (o lavoro-lavoro in caso di doppio impiego), la modalità di trasporto utilizzata (mezzo proprio, trasporto pubblico, a piedi), il motivo dell'eventuale deviazione dal tragitto diretto, e l'orario del tragitto. L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 disciplina l'infortunio in itinere specificando che la tutela non opera se l'utilizzo del mezzo privato non è necessitato, o se il lavoratore si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. La corretta qualificazione del percorso è quindi determinante sia per il riconoscimento della prestazione INAIL sia per eventuali riflessi penali a carico di terzi.
Chi denuncia l'infortunio all'INAIL: il datore, il lavoratore o il medico?
Il sistema di denuncia degli infortuni si articola su tre soggetti con obblighi distinti e autonomi. Il datore di lavoro è il principale obbligato: deve trasmettere telematicamente all'INAIL la denuncia di infortunio nei termini fissati dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965. Il medico (pronto soccorso, medico curante o medico competente) ha l'obbligo autonomo di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio: tale obbligo, già previsto in linea di principio dalla normativa previgente, è stato reso pienamente operativo dal D.M. 26/02/2015 (attuativo dell'art. 21 D.Lgs. 151/2015) con decorrenza dal 22 luglio 2017. Dal quel momento il medico non consegna più il certificato cartaceo al lavoratore, ma lo trasmette direttamente all'INAIL per via telematica, rendendo disponibile al lavoratore e al datore un numero identificativo del certificato. Il lavoratore non ha un obbligo di denuncia all'INAIL, ma ha l'obbligo di dare comunicazione immediata dell'infortunio al proprio datore di lavoro e di consegnargli il numero del certificato medico ricevuto, in modo da consentire al datore di effettuare la denuncia nei termini di legge. Il mancato assolvimento dell'obbligo da parte del lavoratore può rilevare ai fini della responsabilità per il ritardo della denuncia.
Quali sanzioni si applicano per omessa o ritardata denuncia all'INAIL?
Le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all'INAIL sono disciplinate dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965. In caso di ritardo nella trasmissione della denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo varia in base al numero di giornate di ritardo e può essere maggiorato in caso di recidiva. Per infortuni mortali o con pericolo di morte, l'omissione o il ritardo nella comunicazione (da effettuarsi entro 24 ore sia all'INAIL sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) configura un'ipotesi di reato penale, con applicazione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e, in taluni casi, del RSPP. A ciò si aggiunge la possibile responsabilità penale ex art. 41 D.Lgs. 81/08 e la responsabilità civile per i danni cagionati. In caso di infortunio con conseguente procedimento penale o civile, la tempestività e la correttezza della denuncia INAIL costituisce un elemento rilevante nella valutazione della condotta del datore. L'INAIL, in sede di sopralluogo o di istruttoria del caso, verifica la data di trasmissione della denuncia e la congruità rispetto alla data di ricezione del certificato medico, per cui è fondamentale conservare documentazione probatoria del momento di ricezione del certificato stesso.
Il datore di lavoro deve denunciare anche gli infortuni lievi (prognosi 1-3 giorni)?
Per gli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni escluso il giorno dell'evento (c.d. infortuni lievi), il datore di lavoro non è tenuto alla denuncia telematica immediata all'INAIL. L'art. 53 comma 6 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015, prevede per questi eventi soltanto l'obbligo di registrazione nel registro infortuni aziendale, nel quale vanno annotati data, ora, luogo, natura e circostanze dell'infortunio, nonché le generalità del lavoratore e la prognosi. Il registro infortuni non è più obbligatoriamente vidimato dall'ASL (obbligo abrogato dall'art. 21 D.Lgs. 151/2015), ma deve comunque essere tenuto e conservato in azienda ed essere disponibile per ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dell'ASL. L'INAIL può richiedere al datore, su base annuale e a consuntivo, la comunicazione aggregata degli infortuni di durata compresa tra 1 e 3 giorni. Tale comunicazione va trasmessa telematicamente entro i termini indicati dall'INAIL nella richiesta. La mancata o incompleta registrazione nel registro infortuni degli eventi lievi può comportare sanzioni amministrative. Questi infortuni, ancorché non denunciati individualmente, concorrono alla valutazione statistica del rischio aziendale e incidono sul premio INAIL attraverso il meccanismo di oscillazione bonus/malus.
Come funziona la denuncia di malattia professionale all'INAIL?
La denuncia di malattia professionale è disciplinata dall'art. 139 D.P.R. 1124/1965 e presenta caratteristiche differenti rispetto alla denuncia di infortunio. Il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente all'INAIL la denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico attestante la malattia professionale (o sospetta tale). Il certificato medico viene inviato telematicamente all'INAIL direttamente dal medico (medico curante, specialista o pronto soccorso), con le stesse modalità introdotte per gli infortuni dal D.M. 26/02/2015. Le malattie professionali si dividono in tabellate (elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965, con presunzione legale del nesso causale se l'esposizione è avvenuta nella lavorazione indicata) ed extratavella (non elencate, per le quali il nesso causale deve essere dimostrato). Per le malattie tabellate il diritto alla rendita si prescrive nel termine di tre anni dalla cessazione dell'esposizione lavorativa; per quelle extratavella il termine decorre dalla manifestazione della malattia o dalla sua diagnosi. Il datore deve conservare il registro degli esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici (art. 243 e art. 280 D.Lgs. 81/08), che costituisce elemento probatorio essenziale in caso di malattia professionale da agenti chimici, fisici o biologici. In caso di omessa denuncia di malattia professionale si applicano sanzioni analoghe a quelle previste per gli infortuni.
Il lavoratore autonomo (artigiano) è tenuto a denunciare i propri infortuni all'INAIL?
La posizione del lavoratore autonomo rispetto all'obbligo di denuncia INAIL dipende dall'esistenza o meno di un'assicurazione INAIL obbligatoria. Gli artigiani iscritti all'INAIL ai sensi della legge 1083/1965 (artigiani autonomi titolari, soci e collaboratori familiari) sono soggetti all'obbligo assicurativo e, in caso di infortunio, devono procedere essi stessi alla denuncia all'INAIL, poiché non vi è un datore di lavoro terzo. La denuncia si effettua con le stesse modalità telematiche previste dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965, negli stessi termini (2 giorni dal certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni; 24 ore per infortuni mortali o con pericolo di morte). La medesima disciplina si applica ai commercianti iscritti INAIL (legge 613/1966) e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge 1047/1957), che devono denunciare i propri infortuni o le proprie malattie professionali. I lavoratori autonomi privi di assicurazione INAIL obbligatoria (liberi professionisti non iscritti, consulenti con partita IVA senza obbligo) non hanno l'obbligo di denuncia all'INAIL, ma di conseguenza non beneficiano delle prestazioni assicurative INAIL in caso di infortunio o malattia professionale. Possono eventualmente ricorrere ad assicurazioni private. Anche per i collaboratori di impresa familiare non artigiana, l'obbligo assicurativo e di denuncia sussiste nei limiti previsti dalla specifica normativa di settore.

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Domande frequentiFAQ

Entro quanto tempo il datore di lavoro deve denunciare un infortunio all'INAIL?
L'art. 53 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 38/2000 e dall'art. 21 del D.Lgs. 151/2015, stabilisce termini differenziati in base alla gravità dell'infortunio. Per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (non contando il giorno dell'evento), il datore di lavoro deve effettuare comunicazione telematica all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico. Per infortuni mortali o con pericolo di morte, il termine si riduce a 24 ore e la comunicazione deve essere inviata sia all'INAIL sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio (Questura o Commissariato di zona). Per infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell'infortunio) non è richiesta la denuncia telematica immediata: è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni. L'INAIL può richiedere a consuntivo, con cadenza annuale, la comunicazione aggregata di tali eventi. Il dies a quo per il computo del termine decorre dalla ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro, non dalla data dell'infortunio. In caso di ricezione tardiva del certificato il datore deve documentare il momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Cosa deve contenere la denuncia di infortunio all'INAIL?
La denuncia telematica di infortunio, trasmessa attraverso il portale INAIL (sezione "Denuncia di infortunio"), deve riportare una serie di informazioni obbligatorie previste dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 e dalle istruzioni operative INAIL. In particolare occorre indicare: le generalità complete del lavoratore infortunato (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza); il contratto di lavoro e la qualifica; la data, l'ora e il luogo esatto dell'infortunio; la dinamica dettagliata dell'evento (come e dove è avvenuto l'infortunio, attività svolta al momento, eventuale presenza di colleghi o terzi); la parte del corpo lesa e la natura della lesione; la causa materiale che ha determinato l'evento; il codice fiscale e la partita IVA del datore di lavoro; il codice ATECO dell'attività; la posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e il codice voce di rischio. È necessario allegare o richiamare il numero del certificato medico telematico inviato dal sanitario. Il modello va compilato con la massima accuratezza poiché costituisce la base per la valutazione del nesso causale da parte dell'INAIL e, in caso di contestazione, la correttezza della denuncia rileva anche in sede penale e civile.
L'infortunio in itinere si denuncia all'INAIL nello stesso modo dell'infortunio in sede?
Sì. L'infortunio in itinere è soggetto alla stessa procedura di denuncia telematica prevista dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro ordinari: il datore di lavoro trasmette all'INAIL la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (24 ore per eventi mortali). La differenza sostanziale riguarda le informazioni da inserire nel modulo: il campo dedicato alla modalità dell'infortunio deve indicare esplicitamente che si tratta di un evento in itinere. A supporto della denuncia è necessario acquisire una dichiarazione scritta del lavoratore nella quale si attesti il percorso abituale casa-lavoro (o lavoro-lavoro in caso di doppio impiego), la modalità di trasporto utilizzata (mezzo proprio, trasporto pubblico, a piedi), il motivo dell'eventuale deviazione dal tragitto diretto, e l'orario del tragitto. L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 disciplina l'infortunio in itinere specificando che la tutela non opera se l'utilizzo del mezzo privato non è necessitato, o se il lavoratore si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. La corretta qualificazione del percorso è quindi determinante sia per il riconoscimento della prestazione INAIL sia per eventuali riflessi penali a carico di terzi.
Chi denuncia l'infortunio all'INAIL: il datore, il lavoratore o il medico?
Il sistema di denuncia degli infortuni si articola su tre soggetti con obblighi distinti e autonomi. Il datore di lavoro è il principale obbligato: deve trasmettere telematicamente all'INAIL la denuncia di infortunio nei termini fissati dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965. Il medico (pronto soccorso, medico curante o medico competente) ha l'obbligo autonomo di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio: tale obbligo, già previsto in linea di principio dalla normativa previgente, è stato reso pienamente operativo dal D.M. 26/02/2015 (attuativo dell'art. 21 D.Lgs. 151/2015) con decorrenza dal 22 luglio 2017. Dal quel momento il medico non consegna più il certificato cartaceo al lavoratore, ma lo trasmette direttamente all'INAIL per via telematica, rendendo disponibile al lavoratore e al datore un numero identificativo del certificato. Il lavoratore non ha un obbligo di denuncia all'INAIL, ma ha l'obbligo di dare comunicazione immediata dell'infortunio al proprio datore di lavoro e di consegnargli il numero del certificato medico ricevuto, in modo da consentire al datore di effettuare la denuncia nei termini di legge. Il mancato assolvimento dell'obbligo da parte del lavoratore può rilevare ai fini della responsabilità per il ritardo della denuncia.
Quali sanzioni si applicano per omessa o ritardata denuncia all'INAIL?
Le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all'INAIL sono disciplinate dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965. In caso di ritardo nella trasmissione della denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo varia in base al numero di giornate di ritardo e può essere maggiorato in caso di recidiva. Per infortuni mortali o con pericolo di morte, l'omissione o il ritardo nella comunicazione (da effettuarsi entro 24 ore sia all'INAIL sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) configura un'ipotesi di reato penale, con applicazione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e, in taluni casi, del RSPP. A ciò si aggiunge la possibile responsabilità penale ex art. 41 D.Lgs. 81/08 e la responsabilità civile per i danni cagionati. In caso di infortunio con conseguente procedimento penale o civile, la tempestività e la correttezza della denuncia INAIL costituisce un elemento rilevante nella valutazione della condotta del datore. L'INAIL, in sede di sopralluogo o di istruttoria del caso, verifica la data di trasmissione della denuncia e la congruità rispetto alla data di ricezione del certificato medico, per cui è fondamentale conservare documentazione probatoria del momento di ricezione del certificato stesso.
Il datore di lavoro deve denunciare anche gli infortuni lievi (prognosi 1-3 giorni)?
Per gli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni escluso il giorno dell'evento (c.d. infortuni lievi), il datore di lavoro non è tenuto alla denuncia telematica immediata all'INAIL. L'art. 53 comma 6 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015, prevede per questi eventi soltanto l'obbligo di registrazione nel registro infortuni aziendale, nel quale vanno annotati data, ora, luogo, natura e circostanze dell'infortunio, nonché le generalità del lavoratore e la prognosi. Il registro infortuni non è più obbligatoriamente vidimato dall'ASL (obbligo abrogato dall'art. 21 D.Lgs. 151/2015), ma deve comunque essere tenuto e conservato in azienda ed essere disponibile per ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dell'ASL. L'INAIL può richiedere al datore, su base annuale e a consuntivo, la comunicazione aggregata degli infortuni di durata compresa tra 1 e 3 giorni. Tale comunicazione va trasmessa telematicamente entro i termini indicati dall'INAIL nella richiesta. La mancata o incompleta registrazione nel registro infortuni degli eventi lievi può comportare sanzioni amministrative. Questi infortuni, ancorché non denunciati individualmente, concorrono alla valutazione statistica del rischio aziendale e incidono sul premio INAIL attraverso il meccanismo di oscillazione bonus/malus.
Come funziona la denuncia di malattia professionale all'INAIL?
La denuncia di malattia professionale è disciplinata dall'art. 139 D.P.R. 1124/1965 e presenta caratteristiche differenti rispetto alla denuncia di infortunio. Il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente all'INAIL la denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico attestante la malattia professionale (o sospetta tale). Il certificato medico viene inviato telematicamente all'INAIL direttamente dal medico (medico curante, specialista o pronto soccorso), con le stesse modalità introdotte per gli infortuni dal D.M. 26/02/2015. Le malattie professionali si dividono in tabellate (elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965, con presunzione legale del nesso causale se l'esposizione è avvenuta nella lavorazione indicata) ed extratavella (non elencate, per le quali il nesso causale deve essere dimostrato). Per le malattie tabellate il diritto alla rendita si prescrive nel termine di tre anni dalla cessazione dell'esposizione lavorativa; per quelle extratavella il termine decorre dalla manifestazione della malattia o dalla sua diagnosi. Il datore deve conservare il registro degli esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici (art. 243 e art. 280 D.Lgs. 81/08), che costituisce elemento probatorio essenziale in caso di malattia professionale da agenti chimici, fisici o biologici. In caso di omessa denuncia di malattia professionale si applicano sanzioni analoghe a quelle previste per gli infortuni.
Il lavoratore autonomo (artigiano) è tenuto a denunciare i propri infortuni all'INAIL?
La posizione del lavoratore autonomo rispetto all'obbligo di denuncia INAIL dipende dall'esistenza o meno di un'assicurazione INAIL obbligatoria. Gli artigiani iscritti all'INAIL ai sensi della legge 1083/1965 (artigiani autonomi titolari, soci e collaboratori familiari) sono soggetti all'obbligo assicurativo e, in caso di infortunio, devono procedere essi stessi alla denuncia all'INAIL, poiché non vi è un datore di lavoro terzo. La denuncia si effettua con le stesse modalità telematiche previste dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965, negli stessi termini (2 giorni dal certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni; 24 ore per infortuni mortali o con pericolo di morte). La medesima disciplina si applica ai commercianti iscritti INAIL (legge 613/1966) e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge 1047/1957), che devono denunciare i propri infortuni o le proprie malattie professionali. I lavoratori autonomi privi di assicurazione INAIL obbligatoria (liberi professionisti non iscritti, consulenti con partita IVA senza obbligo) non hanno l'obbligo di denuncia all'INAIL, ma di conseguenza non beneficiano delle prestazioni assicurative INAIL in caso di infortunio o malattia professionale. Possono eventualmente ricorrere ad assicurazioni private. Anche per i collaboratori di impresa familiare non artigiana, l'obbligo assicurativo e di denuncia sussiste nei limiti previsti dalla specifica normativa di settore.

Fonti normative

  • Art. 53 D.P.R. 1124/1965 — denuncia infortuni (termini e sanzioni)
  • Art. 139 D.P.R. 1124/1965 — denuncia malattie professionali
  • D.M. 26/02/2015 — certificato medico telematico INAIL
  • Art. 21 D.Lgs. 151/2015 — semplificazioni denuncia infortuni
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 38/2000 — infortuni in itinere (art. 12)

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