Il danno differenziale è la parte del danno subito dal lavoratore per un infortunio o una malattia professionale che l’INAIL non indennizza: la differenza tra quanto spetterebbe con il risarcimento civilistico integrale e quanto erogato dall’Istituto. L’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, ma l’esonero viene meno quando il fatto costituisce reato perseguibile d’ufficio, come le lesioni gravi o gravissime e l’omicidio colposo commessi con violazione delle norme di sicurezza (art. 10 DPR 1124/1965). In quel caso il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il danno differenziale.
Danno differenziale e danno complementare
- Differenziale quantitativo: per le stesse voci coperte dall’INAIL (danno biologico permanente, danno patrimoniale) l’importo civilistico è più alto dell’indennizzo.
- Complementare: voci che l’INAIL non copre affatto, come il danno biologico temporaneo, le menomazioni sotto la franchigia del 6% e il danno morale. Per queste la richiesta al datore di lavoro non è limitata dall’esonero.
Regresso dell’INAIL
Quando c’è responsabilità del datore di lavoro, l’INAIL può anche agire in regresso per recuperare le prestazioni erogate (art. 11 DPR 1124/1965). Il datore di lavoro può quindi trovarsi esposto sia verso il lavoratore per il differenziale sia verso l’Istituto.
Come si riduce il rischio
- Valutazione dei rischi aggiornata e misure di prevenzione effettivamente applicate, con evidenze scritte.
- Formazione, addestramento e vigilanza documentati, in particolare tramite i preposti.
- Polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con massimali adeguati.
- Analisi di infortuni e near miss con azioni correttive chiuse.
Fonti normative
Approfondimenti
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