Il SINP è il sistema istituito dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 per raccogliere e condividere tra Ministeri, Regioni, INAIL e altri enti i dati utili a programmare la prevenzione: quadri produttivi e occupazionali, rischi, infortuni, malattie professionali, attività di vigilanza. Le regole tecniche sono nel DM 25 maggio 2016, n. 183; la gestione tecnica e informatica è affidata all’INAIL. Per le aziende il collegamento più concreto è l’obbligo di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r).
Comunicazione e denuncia: due obblighi diversi
- Comunicazione di infortunio (assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento): obbligo del D.Lgs. 81/2008, a fini statistici, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, in via telematica all’INAIL.
- Denuncia di infortunio (prognosi superiore a tre giorni): obbligo assicurativo del DPR 1124/1965 (art. 53), entro due giorni dalla ricezione del certificato; per gli infortuni mortali o con pericolo di morte entro 24 ore.
La denuncia assolve anche l’obbligo di comunicazione per gli infortuni oltre i tre giorni. Il registro infortuni cartaceo è stato abolito nel 2015.
Quali dati gestisce
- Infortuni e malattie professionali, con dati su cause e circostanze.
- Attività di vigilanza degli organi competenti.
- Dati sulle aziende e sui lavoratori utili a individuare comparti e rischi su cui intervenire.
- Buone prassi e attività di prevenzione.
A cosa serve per l’azienda
I dati aggregati del SINP e delle banche dati INAIL permettono di confrontare il proprio andamento infortunistico con quello del settore e di orientare la valutazione dei rischi verso gli eventi più frequenti.
Fonti normative
Voci collegate
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