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SINP — Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione

Definizione, finalità, soggetti coinvolti e obblighi informativi del SINP previsti dall'art. 8 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) è la banca dati nazionale istituita dall'art. 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con lo scopo di raccogliere, elaborare e rendere disponibili i dati relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e all'attività di vigilanza svolta dagli organi ispettivi. Il sistema è alimentato dai principali enti istituzionali — INAIL, INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province Autonome — e costituisce lo strumento principale di conoscenza quantitativa dei fenomeni infortunistici e tecnopatici in Italia.

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Base normativa

Il SINP trova il proprio fondamento giuridico nei seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

  • Art. 8 — istituisce il SINP, ne definisce le finalità, i soggetti alimentatori e le modalità di accesso ai dati, prevedendo l'adozione di decreti interministeriali per la regolamentazione tecnica del sistema.
  • Art. 40 — stabilisce l'obbligo del medico competente di trasmettere all'INAIL, con cadenza annuale, i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, in forma anonima e aggregata, tramite il SINP.

Le modalità operative di funzionamento del SINP sono disciplinate da decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute e dell'Economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Finalità del SINP

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 81/08, il SINP persegue le seguenti finalità:

  • Raccolta e analisi dei dati su infortuni sul lavoro, malattie professionali, esposizione a fattori di rischio e attività di vigilanza, al fine di costruire un quadro statistico affidabile e aggiornato del fenomeno infortunistico nazionale.
  • Orientamento delle politiche di prevenzione: i dati aggregati consentono alle istituzioni di individuare i settori produttivi e le tipologie di rischio su cui concentrare le risorse e gli interventi ispettivi.
  • Supporto alle attività di vigilanza: gli organi di controllo (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro) utilizzano le informazioni del SINP per pianificare le ispezioni in base al profilo di rischio settoriale e territoriale.
  • Diffusione delle conoscenze: i dati elaborati sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, a soggetti istituzionali, parti sociali, ricercatori e, tramite la pubblicazione degli open data INAIL, a tutti i cittadini.

Soggetti coinvolti nel SINP

L'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/08 individua i soggetti che alimentano il SINP con i propri dati e quelli che possono accedere alle informazioni elaborate:

  • INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) — soggetto gestore del SINP e principale alimentatore, trasmette i dati sugli infortuni denunciati e riconosciuti, sulle malattie professionali e sui dati di esposizione.
  • INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) — fornisce dati previdenziali e occupazionali utili a contestualizzare il fenomeno infortunistico rispetto al volume di lavoro per settore e area geografica.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — coordina il sistema e trasmette i dati raccolti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sull'attività di vigilanza svolta.
  • Ministero della Salute — contribuisce con dati sanitari e coordina il flusso informativo proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Regioni e Province Autonome — trasmettono i dati delle attività di vigilanza effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/ATS e concorrono alla costruzione del quadro statistico regionale.
  • Medici competenti — alimentano il SINP con i dati sanitari anonimi e aggregati relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08.

Dati trasmessi al SINP

Il patrimonio informativo del SINP si compone di flussi di dati eterogenei, provenienti dalle diverse istituzioni coinvolte:

  • Infortuni sul lavoro: dati sugli infortuni denunciati all'INAIL, distinti per settore produttivo, agente materiale, sede e natura della lesione, esito (inabilità temporanea, permanente, morte), area geografica e dimensione aziendale.
  • Malattie professionali: denunce di malattia professionale ricevute dall'INAIL, con indicazione della patologia, del settore di attività e dell'agente causale riconosciuto.
  • Dati di vigilanza: esito delle ispezioni condotte dagli organi di controllo, con indicazione delle violazioni contestate, delle prescrizioni impartite e delle sanzioni irrogate.
  • Dati sanitari del medico competente: dati anonimi e aggregati sui giudizi di idoneità espressi, sulle patologie riscontrate in sorveglianza sanitaria e sui fattori di rischio professionali ai quali i lavoratori risultano esposti, trasmessi annualmente all'INAIL tramite apposita procedura telematica.
  • Dati occupazionali: informazioni di fonte INPS sul numero di lavoratori per settore e territorio, utilizzate per il calcolo dei tassi di incidenza infortunistica.

Obbligo del medico competente ex art. 40 D.Lgs. 81/08

L'art. 40 del D.Lgs. 81/08 pone a carico del medico competente uno specifico obbligo di trasmissione dati al SINP. In particolare:

  • Il medico competente è tenuto a trasmettere all'INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente riguardanti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, in forma anonima e aggregata, con indicazione dei fattori di rischio e dei giudizi di idoneità espressi.
  • La trasmissione avviene per via telematica tramite l'applicativo messo a disposizione dall'INAIL (piattaforma INAIL — sezione medico competente), che genera automaticamente i flussi informativi verso il SINP.
  • I dati trasmessi sono strettamente anonimi e aggregati: non è possibile risalire all'identità dei singoli lavoratori, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
  • L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione è sanzionato ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/08.

L'obbligo si applica a tutti i medici competenti nominati da datori di lavoro italiani, indipendentemente dal settore produttivo e dalla dimensione aziendale, ogni qualvolta abbiano svolto attività di sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno di riferimento.

Accesso ai dati del SINP

L'accesso alle informazioni del SINP è differenziato in base al soggetto richiedente e alle finalità perseguite (art. 8, comma 5, D.Lgs. 81/08):

  • Organi istituzionali e di vigilanza (Ministero del Lavoro, Regioni, ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro) — accesso completo ai dati disaggregati per settore, territorio e tipologia di rischio, ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione e vigilanza.
  • Parti sociali (organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative) — accesso ai dati aggregati per finalità di studio, analisi e negoziazione delle politiche di prevenzione.
  • Enti di ricerca e università — accesso, previa autorizzazione, a dataset anonimi per scopi scientifici e di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Cittadini e imprese — accesso ai dati pubblicati dall'INAIL nella sezione open data del proprio portale istituzionale, in forma aggregata e non nominativa.

SINP e open data INAIL

Una parte significativa dei dati elaborati nel SINP confluisce nella sezione open data del portale istituzionale INAIL (inail.it), dove sono resi disponibili in formato aperto e riutilizzabile. I dataset pubblicati includono:

  • serie storiche sugli infortuni sul lavoro per anno, settore ATECO, regione, agente materiale e conseguenza;
  • dati sulle malattie professionali per patologia, settore e anno di denuncia;
  • statistiche sui casi mortali disaggregati per modalità di accadimento e comparto produttivo;
  • rapporti annuali con l'analisi degli andamenti e dei trend settoriali.

I dataset sono scaricabili in formato CSV e XML e sono corredati da metadati che ne descrivono la struttura e le modalità di aggiornamento, conformemente ai principi delle Direttive europee sugli open data (Dir. 2019/1024/UE).

Utilità pratica del SINP per le imprese

Sebbene il SINP sia principalmente uno strumento istituzionale, i dati che ne derivano hanno una concreta utilità operativa anche per i datori di lavoro e i consulenti di sicurezza:

  • Benchmarking settoriale: confrontando il tasso di infortuni della propria azienda con i dati medi di settore disponibili tramite INAIL, il datore di lavoro può verificare se il proprio profilo di rischio è in linea con la media o se è necessario intensificare le misure preventive.
  • Valutazione del rischio settoriale: i dati SINP/INAIL per codice ATECO forniscono un quadro aggiornato degli agenti di rischio più frequenti e delle lesioni più ricorrenti nel comparto, utile per orientare la valutazione dei rischi (DVR) e le scelte in materia di DPI e formazione.
  • Pianificazione della formazione: i dati sulle modalità di accadimento degli infortuni per settore consentono di costruire programmi formativi mirati, focalizzati sugli scenari di rischio statisticamente più rilevanti.
  • Supporto alla contrattazione di secondo livello: le organizzazioni sindacali e datoriali utilizzano i dati SINP per negoziare accordi aziendali e di categoria in materia di salute e sicurezza, con obiettivi di riduzione degli indici infortunistici verificabili nel tempo.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è il SINP e a cosa serve concretamente?
Il SINP è la banca dati nazionale per la prevenzione negli ambienti di lavoro, istituita dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08. Raccoglie, elabora e rende disponibili i dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza, alimentati da INAIL, INPS, Ministero del Lavoro, Regioni e medici competenti. Concretamente il SINP serve a orientare le politiche nazionali e regionali di prevenzione, pianificare le ispezioni degli organi di vigilanza in base al profilo di rischio settoriale e territoriale, e fornire un patrimonio statistico affidabile su cui fondare le scelte in materia di sicurezza sul lavoro. Per le imprese, i dati aggregati e gli open data INAIL derivati dal SINP permettono di confrontare il proprio andamento infortunistico con la media di settore, di aggiornare la valutazione dei rischi sulla base dei pattern statistici più recenti e di costruire programmi formativi mirati. Il sistema garantisce la tutela dei dati personali trattando solo informazioni anonime e aggregate.
Il medico competente è obbligato a trasmettere dati al SINP? Entro quando?
Sì. L'art. 40 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente ha l'obbligo di trasmettere all'INAIL, in forma anonima e aggregata, i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno precedente. La scadenza ordinaria è il 31 marzo di ogni anno. La trasmissione avviene per via telematica tramite l'apposita piattaforma INAIL riservata ai medici competenti, che genera i flussi verso il SINP. L'obbligo riguarda tutti i medici competenti nominati da datori di lavoro italiani, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, purché abbiano svolto attività di sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento. L'inadempimento espone il medico alle sanzioni previste dall'art. 58 D.Lgs. 81/08. È importante che il datore di lavoro si assicuri che il medico competente da lui nominato adempia regolarmente a questo obbligo, poiché la mancata trasmissione può emergere in sede di ispezione.
Come possono le imprese accedere ai dati del SINP?
Le imprese non accedono direttamente al SINP, che è riservato ai soggetti istituzionali individuati dall'art. 8, comma 5, D.Lgs. 81/08 (Ministero del Lavoro, Regioni, ASL, Ispettorato del Lavoro, parti sociali, enti di ricerca). Tuttavia i dati aggregati elaborati nel sistema vengono pubblicati regolarmente dall'INAIL nella sezione open data del proprio portale istituzionale (inail.it), in formato aperto e scaricabile. Attraverso questi dataset le imprese possono consultare statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali disaggregate per settore ATECO, regione, agente materiale e anno. Questi dati sono preziosi per il benchmarking del proprio profilo infortunistico, per aggiornare la valutazione dei rischi con dati settoriali recenti e per supportare la programmazione delle attività di prevenzione e formazione. I consulenti di sicurezza possono assistere le imprese nell'interpretazione e nell'utilizzo operativo di questi dati.
Il SINP sostituisce la denuncia di infortunio all'INAIL?
No. Il SINP è un sistema di raccolta e analisi dei dati che opera a valle dei flussi informativi già esistenti. La denuncia di infortunio all'INAIL, obbligatoria ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 1124/1965, rimane un obbligo autonomo e distinto in capo al datore di lavoro: deve essere presentata entro due giorni dall'evento per infortuni con prognosi superiore a tre giorni. Il SINP utilizza tra le proprie fonti proprio i dati derivanti da queste denunce, insieme a quelli delle malattie professionali, dell'attività di vigilanza e dei flussi provenienti dal medico competente ex art. 40. Si tratta quindi di sistemi complementari: gli obblighi di denuncia restano invariati, mentre il SINP elabora e valorizza i dati così raccolti per finalità statistiche e di programmazione della prevenzione.

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