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Rendita INAIL per Inabilità Permanente

La rendita INAIL è la prestazione economica vitalizia riconosciuta ai lavoratori con inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La misura è disciplinata dagli artt. 66-80 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 e, per i postumi stabilizzati dopo il 25 luglio 2000, dall'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 che ha introdotto la componente biologica della rendita.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La rendita INAIL per inabilità permanenteè la prestazione economica periodica corrisposta dall'INAIL al lavoratore che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, abbia riportato postumi permanenti che riducono la capacità lavorativa in misura significativa. Nel sistema del T.U. 1124/1965 si distingueva tra inabilità permanente parziale (IPP) — che dava luogo a rendita dalla soglia minima del 11% circa — e inabilità permanente assoluta(IPA al 100%), con la rendita commisurata ai 2/3 della retribuzione annua per ogni grado di inabilità. Con l'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, la rendita spetta quando la menomazione permanente all'integrità psicofisica (MPI) è pari o superiore al 16%: la rendita è composta da una quota biologica, commisurata alla MPI e al coefficiente di età, e da una quota reddituale, calcolata sulla retribuzione media annua del lavoratore moltiplicata per il grado di inabilità e per il coefficiente 2/3. La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi permanenti.

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Quando spetta la rendita INAIL

Il sistema indennitario INAIL per il danno biologico permanente, introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, distingue tre fasce di indennizzo in funzione della percentuale di menomazione permanente accertata dal medico INAIL:

  • MPI inferiore al 6%— non è previsto alcun indennizzo per il danno biologico permanente da parte dell'INAIL.
  • MPI da 6% a 15% (inclusa) — indennizzo in capitale (somma una tantum), calcolato moltiplicando il valore del punto di menomazione per la percentuale accertata e per il coefficiente di età ricavato dalla tabella del D.M. 12 luglio 2000.
  • MPI pari o superiore al 16% — indennizzo in rendita vitalizia, comprensiva della quota biologica e della quota reddituale. La rendita è corrisposta con cadenza periodica per tutta la vita del beneficiario.

Per i casi regolati dal T.U. 1124/1965— infortuni e malattie professionali con postumi stabilizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 — la rendita spettava per l'inabilità permanente parziale (IPP) a partire da soglie percentuali minime e per l'inabilità permanente assoluta (IPA al 100%), senza la distinzione tra quota biologica e quota reddituale introdotta dalla normativa successiva.

Come si calcola la rendita INAIL

Per i casi disciplinati dal D.Lgs. 38/2000, la rendita è composta da due distinte quote:

  • Quota biologica— determinata sulla base della percentuale di MPI e del coefficiente di età dell'assicurato, secondo le tabelle del D.M. 12 luglio 2000. Il valore del punto di menomazione è aggiornato periodicamente dall'INAIL con apposita circolare.
  • Quota reddituale — calcolata applicando la formula: retribuzione media annua × percentuale di inabilità × 2/3. La retribuzione di riferimento è quella effettivamente percepita nell'anno precedente all'infortunio o alla manifestazione della malattia, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'INAIL con apposita circolare annuale.

La retribuzione imponibile ai fini del calcolo è soggetta a un minimo e a un massimoannui: se la retribuzione effettiva è inferiore al minimo, si utilizza il minimo; se è superiore al massimo, si applica il massimo. Tali valori sono aggiornati ogni anno dall'INAIL. Per l'inabilità permanente assoluta (100%), la rendita massima corrisponde ai 2/3 della retribuzione annua massima assicurabile.

Decorrenza, variazione e revisione della rendita

La rendita decorredal giorno successivo alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi permanenti, che coincide con la cessazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta (ITA). La comunicazione della costituzione della rendita avviene con provvedimento scritto dell'INAIL notificato all'assicurato.

Nei primi dieci anni dalla costituzione, l'INAIL può procedere a revisionedella rendita qualora le condizioni di salute del lavoratore siano mutate in modo rilevante rispetto alla valutazione iniziale. La revisione — che può essere richiesta anche dal lavoratore — può comportare un aumento, una diminuzione o l'estinzione della rendita e la sua eventuale sostituzione con un indennizzo in capitale ove la MPI rideterminata scenda al di sotto del 16%. Trascorso il decennio, la rendita si consolida e non è più soggetta a revisione d'ufficio.

La rendita è soggetta a rivalutazione annuale automatica sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, al fine di preservarne il valore reale nel corso degli anni.

Rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale

Quando il lavoratore decede a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale riconosciuta, il diritto alla rendita si trasferisce ai superstiti ai sensi degli artt. 85 e seguenti del T.U. 1124/1965. Le categorie aventi diritto sono:

  • Coniuge o unito civile sopravvissuto— rendita pari al 50% della retribuzione annua dell'assicurato, sino a nuovo matrimonio o unione civile. In caso di nuove nozze, la rendita è sostituita con una liquidazione in capitale pari a due annualità.
  • Figli minori o maggiorenni inabili al lavoro — rendita pari al 20% per ciascun figlio (25% se orfano di entrambi i genitori), fino al raggiungimento della maggiore età o al venir meno dello stato di inabilità.
  • Genitori a carico— in assenza di coniuge o figli aventi diritto, spetta una quota percentuale sulla retribuzione annua dell'assicurato deceduto.

La somma complessiva delle rendite ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione annua dell'assicurato deceduto. In caso di superamento, le quote individuali sono ridotte proporzionalmente fino al raggiungimento del limite.

Rendita e danno differenziale: coordinamento con il risarcimento civile

La rendita INAIL non esaurisce il diritto del lavoratore al risarcimento integrale del danno quando la responsabilità del sinistro sia imputabile al datore di lavoro o a un terzo. In tali ipotesi si configura il danno differenziale, ovvero la differenza tra il danno civilistico calcolato secondo i criteri delle tabelle giurisprudenziali (Tabelle del Tribunale di Milano o di Roma, comprensive di danno biologico, danno morale e danno patrimoniale) e quanto già erogato dall'INAIL a titolo indennitario.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 22600 del 21 settembre 2018, hanno chiarito che il confronto deve avvenire per poste omogenee:

  • la quota biologica della rendita INAIL va confrontata con il danno biologico civilistico;
  • la quota reddituale va confrontata con il danno da lucro cessante (riduzione della capacità lavorativa specifica);
  • non è ammessa la compensazione tra poste eterogenee: la quota reddituale INAIL non può essere detratta dal danno biologico civilistico non coperto dall'istituto, e viceversa.

Il danno differenziale si aziona in sede civile nei confronti del datore di lavoro responsabile, ovvero in sede penale mediante costituzione di parte civile quando sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo fatto.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la soglia minima per ottenere la rendita INAIL invece del capitale?
La rendita INAIL spetta quando la menomazione permanente all'integrità psicofisica (MPI) è pari o superiore al 16%. Per MPI compresa tra il 6% e il 15% incluso, l'INAIL liquida un indennizzo in capitale (somma una tantum). Le menomazioni inferiori al 6% non danno diritto ad alcun indennizzo INAIL per il danno biologico permanente.
Entro quando può essere revisionata la rendita INAIL?
La rendita può essere sottoposta a revisione nei primi dieci anni dalla sua costituzione. In tale arco temporale l'INAIL può rideterminarla in aumento, in diminuzione o estinguerla qualora le condizioni di salute del lavoratore siano mutate rispetto alla valutazione iniziale. Anche il lavoratore può chiedere la revisione se ritiene che i postumi siano peggiorati. Trascorso il decennio, la rendita si consolida definitivamente.
Chi ha diritto alla rendita ai superstiti INAIL in caso di decesso del lavoratore?
In caso di decesso del lavoratore per cause riconducibili a infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno diritto alla rendita ai superstiti: il coniuge o unito civile, i figli minori (o maggiorenni inabili al lavoro), e in assenza dei precedenti i genitori a carico. Le percentuali spettanti a ciascuna categoria e i limiti di cumulo sono fissati dagli artt. 85 e ss. del T.U. 1124/1965.
La rendita INAIL è cumulabile con la pensione INPS?
In linea generale la rendita INAIL per inabilità permanente è cumulabile con la pensione INPS di vecchiaia o di invalidità, trattandosi di prestazioni erogate a titoli giuridici diversi: la rendita ha natura indennitaria per il danno da lavoro, la pensione ha natura previdenziale. Tuttavia, in presenza di pensione di invalidità INPS, occorre verificare le specifiche norme di coordinamento vigenti al momento della liquidazione per escludere duplicazioni o limiti di cumulo.

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