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Osservatorio

Infortuni in itinere: dati INAIL e cosa può fare l’azienda

Quanti sono gli infortuni nel tragitto casa-lavoro, come li tratta l’INAIL e quali obblighi e leve di prevenzione ha il datore di lavoro.

104.417Denunce in itinere 2025circa 17%Quota sul totale delle denunce
Risposta rapida

Nel 2025 l’INAIL ha ricevuto 104.417 denunce di infortunio in itinere, cioè di infortuni avvenuti nel tragitto fra casa e lavoro: circa il 17% delle circa 600.000 denunce dell’anno (Relazione annuale INAIL 2025). L’azienda deve denunciarli come gli altri infortuni, ma non pesano sul suo tasso di premio. Il tragitto non è sotto il controllo del datore di lavoro; gli spostamenti fatti per lavoro invece sì, e vanno valutati nel DVR.

Il dato 2025 e come leggerlo

Il numero di 104.417 è tratto dalla Relazione annuale INAIL 2025, presentata il 22 settembre 2026 con dati rilevati al 30 aprile 2026. Tre avvertenze prima di usarlo:

La serie completa di denunce, casi mortali e malattie professionali dal 2020 è nella pagina principale dell’Osservatorio.

Quando l’INAIL tutela l’infortunio in itinere

La tutela è prevista dall’art. 2, comma 3, del DPR 1124/1965, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Copre il normale percorso fra abitazione e luogo di lavoro, fra due luoghi di lavoro e verso il luogo dove il lavoratore consuma abitualmente i pasti se manca la mensa aziendale. In sintesi:

La definizione completa, con le regole su deviazioni e interruzioni, è nella voce del glossario infortunio in itinere.

Cosa deve fare l’azienda

Denuncia e comunicazione

L’infortunio in itinere si denuncia all’INAIL per via telematica come ogni altro infortunio: entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico se la prognosi supera i 3 giorni, entro 24 ore se è mortale o con pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965). Il fatto che avvenga fuori dall’azienda non esonera dalla denuncia; la mancata o tardiva denuncia è sanzionata in via amministrativa.

Distinguere il tragitto dal lavoro su strada

Il rischio stradale dei dipendenti che guidano per lavoro (autisti, tecnici, agenti di commercio, addetti alle consegne) è un rischio della mansione: va valutato nel documento di valutazione dei rischi come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con misure su veicoli, tempi di guida, pianificazione dei percorsi e formazione. Gli infortuni che ne derivano sono in occasione di lavoro e incidono sul premio INAIL.

Ridurre gli spostamenti a rischio

Sul tragitto casa-lavoro il datore di lavoro non ha obblighi di valutazione, ma ha leve concrete:

Il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL)

Per le unità locali con più di 100 dipendenti in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città metropolitana o in un Comune con più di 50.000 abitanti, l’art. 229, comma 4, del D.L. 34/2020 impone di adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un PSCL e di nominare un mobility manager. Contenuti e procedura sono nel decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021.

Domande frequenti sugli infortuni in itinereFAQ

Quante sono le denunce di infortunio in itinere?
Secondo la Relazione annuale INAIL 2025 (presentata il 22 settembre 2026, dati al 30 aprile 2026) le denunce di infortunio in itinere del 2025 sono 104.417, su circa 600.000 denunce di infortunio complessive: circa il 17%. Sono denunce, non casi riconosciuti: una parte viene respinta dopo l’istruttoria.
L’infortunio in itinere fa aumentare il premio INAIL dell’azienda?
No. Gli infortuni in itinere non rientrano nel calcolo dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico previsto dalle modalità di applicazione delle tariffe INAIL, perché l’azienda non controlla il tragitto. Restano però da denunciare con le stesse regole degli altri infortuni.
Chi deve denunciare l’infortunio in itinere e in quali tempi?
Il datore di lavoro, con la denuncia telematica all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico se la prognosi supera i 3 giorni, ed entro 24 ore per l’infortunio mortale o con pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965). Per gli infortuni con assenza di almeno un giorno vale anche la comunicazione a fini statistici dell’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008.
Un incidente stradale durante una consegna è in itinere?
No. Se il lavoratore guida per lavoro (consegne, visite a clienti, spostamenti fra cantieri) l’infortunio è in occasione di lavoro: rientra nell’oscillazione del tasso e il rischio stradale va valutato nel DVR come qualsiasi altro rischio della mansione.
Il Piano spostamenti casa-lavoro è obbligatorio?
Lo è per imprese e pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città metropolitana o in un Comune con più di 50.000 abitanti (art. 229, comma 4, D.L. 34/2020). Queste aziende devono adottare il PSCL entro il 31 dicembre di ogni anno e nominare un mobility manager; le modalità sono nel decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021.

Fonti normative

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