Nel 2025 l’INAIL ha ricevuto 104.417 denunce di infortunio in itinere, cioè di infortuni avvenuti nel tragitto fra casa e lavoro: circa il 17% delle circa 600.000 denunce dell’anno (Relazione annuale INAIL 2025). L’azienda deve denunciarli come gli altri infortuni, ma non pesano sul suo tasso di premio. Il tragitto non è sotto il controllo del datore di lavoro; gli spostamenti fatti per lavoro invece sì, e vanno valutati nel DVR.
Il dato 2025 e come leggerlo
Il numero di 104.417 è tratto dalla Relazione annuale INAIL 2025, presentata il 22 settembre 2026 con dati rilevati al 30 aprile 2026. Tre avvertenze prima di usarlo:
- Sono denunce, non infortuni riconosciuti. Dopo l’istruttoria una parte dei casi viene respinta, per esempio per deviazioni dal percorso non giustificate o per uso non necessitato del mezzo privato.
- Il valore verrà rivisto. INAIL aggiorna i dati di ogni anno nelle Relazioni successive, man mano che arrivano denunce tardive; i dati mensili provvisori pubblicati in corso d’anno danno valori diversi e non vanno mescolati con quelli della Relazione.
- Sono compresi anche nei casi mortali. I casi mortali denunciati (1198 nel 2025) includono gli infortuni in itinere: per analizzare solo gli eventi avvenuti nei luoghi di lavoro bisogna usare il dato “in occasione di lavoro”.
La serie completa di denunce, casi mortali e malattie professionali dal 2020 è nella pagina principale dell’Osservatorio.
Quando l’INAIL tutela l’infortunio in itinere
La tutela è prevista dall’art. 2, comma 3, del DPR 1124/1965, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Copre il normale percorso fra abitazione e luogo di lavoro, fra due luoghi di lavoro e verso il luogo dove il lavoratore consuma abitualmente i pasti se manca la mensa aziendale. In sintesi:
- a piedi o con i mezzi pubblici la copertura è piena sul percorso normale;
- con il mezzo privato serve che l’uso sia necessitato (mezzi pubblici assenti o con orari incompatibili, distanze non percorribili a piedi);
- la bicicletta è sempre considerata necessitata (art. 5, comma 5, L. 221/2015);
- sono esclusi gli infortuni dovuti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, all’uso non terapeutico di stupefacenti, o subiti da chi guida senza patente.
La definizione completa, con le regole su deviazioni e interruzioni, è nella voce del glossario infortunio in itinere.
Cosa deve fare l’azienda
Denuncia e comunicazione
L’infortunio in itinere si denuncia all’INAIL per via telematica come ogni altro infortunio: entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico se la prognosi supera i 3 giorni, entro 24 ore se è mortale o con pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965). Il fatto che avvenga fuori dall’azienda non esonera dalla denuncia; la mancata o tardiva denuncia è sanzionata in via amministrativa.
Distinguere il tragitto dal lavoro su strada
Il rischio stradale dei dipendenti che guidano per lavoro (autisti, tecnici, agenti di commercio, addetti alle consegne) è un rischio della mansione: va valutato nel documento di valutazione dei rischi come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con misure su veicoli, tempi di guida, pianificazione dei percorsi e formazione. Gli infortuni che ne derivano sono in occasione di lavoro e incidono sul premio INAIL.
Ridurre gli spostamenti a rischio
Sul tragitto casa-lavoro il datore di lavoro non ha obblighi di valutazione, ma ha leve concrete:
- orari di ingresso e uscita flessibili, per evitare le ore di punta e i turni che finiscono di notte;
- attenzione all’affaticamento dei turnisti: chi esce da un turno notturno guida in condizioni peggiori (vedi lavoro notturno);
- lavoro agile per le mansioni compatibili, che elimina il tragitto nei giorni da remoto;
- navette, abbonamenti al trasporto pubblico e car pooling aziendale.
Il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Per le unità locali con più di 100 dipendenti in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città metropolitana o in un Comune con più di 50.000 abitanti, l’art. 229, comma 4, del D.L. 34/2020 impone di adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un PSCL e di nominare un mobility manager. Contenuti e procedura sono nel decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021.
Domande frequenti sugli infortuni in itinereFAQ
Quante sono le denunce di infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere fa aumentare il premio INAIL dell’azienda?
Chi deve denunciare l’infortunio in itinere e in quali tempi?
Un incidente stradale durante una consegna è in itinere?
Il Piano spostamenti casa-lavoro è obbligatorio?
Fonti normative
- INAIL — Relazione annuale 2025 (22 settembre 2026, dati al 30 aprile 2026)
- DPR 30 giugno 1965, n. 1124 — art. 2 (infortunio in itinere)
- DPR 30 giugno 1965, n. 1124 — art. 53 (denuncia di infortunio)
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 — art. 12
- L. 28 dicembre 2015, n. 221 — art. 5 (bicicletta nel tragitto casa-lavoro)
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 — art. 229 (PSCL e mobility manager)
- D.Lgs. 81/2008 — art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)
- D.Lgs. 81/2008 — art. 18 (obblighi del datore di lavoro)
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