Il piano di evacuazione è il documento operativo che definisce le modalità e le procedure con cui i lavoratori e le persone presenti in un luogo di lavoro devono lasciare ordinatamente l'edificio o la struttura in caso di emergenza (incendio, sisma, pericolo grave e immediato). Il suo obbligo normativo discende dall'art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che impone al datore di lavoro di predisporre le misure necessarie per garantire che i lavoratori possano abbandonare rapidamente e in modo sicuro il posto di lavoro, e dalla normativa antincendio (DM 02/09/2021 — Codice di Prevenzione Incendi). Il piano di evacuazione è parte integrante del più ampio piano di emergenza aziendale.
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Contenuto del piano di evacuazione
Un piano di evacuazione completo e conforme alla normativa deve includere:
- Planimetrie aggiornate di ogni piano dell'edificio, con indicazione delle vie di esodo, delle uscite di sicurezza, dei punti di raccolta esterni, degli estintori, degli idranti, dei pannelli elettrici principali, delle valvole di intercettazione del gas e degli interruttori di emergenza.
- Procedure di evacuazione per mansione e piano: chi deve fare cosa in caso di allarme, sequenza delle azioni (segnalazione, cessazione delle attività pericolose, abbandono del posto di lavoro, messa in sicurezza degli impianti ove possibile).
- Organigramma dell'emergenza: coordinatore dell'evacuazione, addetti al controllo delle vie di esodo, responsabili dei punti di raccolta, addetti alla verifica delle presenze al punto di raccolta.
- Procedura per persone con disabilità motoria: individuazione delle persone con mobilità ridotta e delle misure specifiche per garantirne l'evacuazione sicura (aree di attesa protette, accompagnamento dedicato).
- Numeri di emergenza: 112 (Numero Unico di Emergenza), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Emergenza Sanitaria), numero interno del coordinatore dell'emergenza.
Vie di esodo e uscite di sicurezza
Le vie di esodo sono i percorsi che conducono, senza ostacoli, da qualsiasi punto del luogo di lavoro a un luogo sicuro all'esterno. La normativa prevede i seguenti requisiti minimi:
- Larghezza minima: le vie di esodo devono avere una larghezza sufficiente in funzione dell'affollamento massimo previsto; il DM 02/09/2021 definisce i criteri di calcolo per i diversi profili di rischio.
- Porte delle uscite di sicurezza: devono aprirsi nel senso del deflusso (verso l'esterno o verso il basso) quando nel locale possono trovarsi più di cinquanta persone o in presenza di rischio elevato; devono essere dotate di maniglione antipanico nei luoghi con affollamento significativo.
- Disponibilità: le vie di esodo e le uscite di sicurezza devono essere sempre sgombre da ostacoli, non devono essere chiuse a chiave durante i periodi di lavoro e devono rimanere percorribili anche in assenza di illuminazione artificiale ordinaria.
- Illuminazione di sicurezza: obbligatoria lungo le vie di esodo; deve attivarsi automaticamente in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica principale e garantire un'illuminazione minima per un tempo sufficiente all'evacuazione.
Segnaletica di emergenza (D.Lgs. 81/08 Titolo V)
Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 (artt. 161-166) e l'Allegato XXV disciplinano la segnaletica di sicurezza e di emergenza, che deve essere conforme alle norme UNI EN ISO 7010. La segnaletica di emergenza comprende:
- Cartelli di salvataggio (sfondo verde, pittogramma bianco): indicano le uscite di sicurezza, le direzioni delle vie di esodo, i punti di raccolta, le docce di emergenza e le postazioni di pronto soccorso.
- Cartelli antincendio (sfondo rosso, pittogramma bianco): indicano la posizione degli estintori, degli idranti, dei pulsanti di allarme e dei sistemi di spegnimento fisso.
- Cartelli di avvertimento (sfondo giallo, bordo e pittogramma nero): segnalano pericoli specifici nelle aree di emergenza.
I cartelli di salvataggio che indicano la direzione delle vie di esodo devono essere posizionati in modo da essere visibili da ogni punto del percorso e devono essere illuminati o fotoluminescenti.
Prove di evacuazione: frequenza e documentazione
Le prove di evacuazione sono esercitazioni pratiche obbligatorie che simulano una situazione di emergenza. I requisiti principali sono:
- Frequenza minima: almeno una volta all'anno per la generalità dei luoghi di lavoro; alcune tipologie di attività (scuole, ospedali, grandi centri commerciali, alberghi con oltre venticinque posti letto) possono essere soggette a frequenze maggiori previste dalla normativa specifica.
- Pianificazione: le prove devono essere pianificate con anticipo sufficiente per garantire la partecipazione di tutti i lavoratori e dei visitatori presenti, comunicando preventivamente la data a tutti i dipendenti.
- Documentazione obbligatoria: ogni prova deve essere documentata tramite un verbale di evacuazione che riporti: data e ora di inizio e fine della prova, numero di persone presenti e numero di persone evacuate, tempo totale di evacuazione, anomalie riscontrate durante la prova (uscite bloccate, lavoratori non a conoscenza delle procedure, ecc.), osservazioni del coordinatore dell'emergenza e azioni correttive previste.
- Conservazione della documentazione: i verbali delle prove di evacuazione devono essere conservati nel fascicolo della sicurezza dell'azienda e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.
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Domande frequentiFAQ
Il piano di evacuazione è obbligatorio per tutte le aziende?
Chi coordina l'evacuazione in azienda?
Come si documenta una prova di evacuazione?
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