Ogni datore di lavoro valuta il rischio incendio nel DVR (art. 46 del D.Lgs. 81/2008) con i criteri del DM 3/9/2021. Il piano di emergenza scritto è obbligatorio da 10 lavoratori, oltre 50 persone aperte al pubblico o nelle attività soggette ai Vigili del fuoco; gli addetti seguono corsi di livello 1, 2 o 3 (4, 8 o 16 ore) con aggiornamento quinquennale.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, art. 46; DM 1, 2 e 3 settembre 2021, in vigore dal 2022 al posto del DM 10 marzo 1998; DPR 151/2011 per le attività soggette.
Domande frequenti sul rischio incendioFAQ
Tutte le aziende devono valutare il rischio incendio?
Quali sono i decreti da applicare?
Quando un luogo di lavoro è a basso rischio di incendio?
Quando è obbligatorio il piano di emergenza?
Che formazione serve agli addetti antincendio?
Quando serve un impianto di rivelazione e allarme incendio?
Chi può fare la manutenzione dei presidi antincendio?
Valutazione del rischio incendio e CPI sono la stessa cosa?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 46 — Prevenzione incendi
- DM 2 settembre 2021 — Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
- DM 1 settembre 2021 — Controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio
- DM 3 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
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