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FAQ Rischio Incendio Aziendale — Valutazione, DVR e Certificato di Prevenzione Incendi

Risposte alle domande più frequenti sulla valutazione del rischio incendio in azienda: classificazione dell'attività (basso, medio, alto), obbligo CPI, addetti antincendio e DVR secondo il D.M. 3 agosto 2015 e il D.M. 2 settembre 2021.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR (art. 46 D.Lgs. 81/08) e richiede una classificazione dell'attività secondo il D.M. 3 agosto 2015. Supportiamo la gestione documentale e la valutazione del rischio incendio specifica per la tua realtà aziendale.

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Domande frequenti sul rischio incendio aziendaleFAQ

Come si classifica il rischio incendio di un'azienda secondo il D.M. 3 agosto 2015? Quali criteri si usano?
Il D.M. 3 agosto 2015 ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998 e introduce un approccio basato su scenari di incendio e livelli di prestazione. La classificazione del rischio incendio di un'attività (basso, medio, alto) dipende da diversi fattori: la natura e la quantità dei materiali combustibili presenti, le caratteristiche costruttive dei locali (compartimentazione, vie di esodo, resistenza al fuoco delle strutture), il numero di persone presenti e la loro mobilità, la presenza di impianti tecnologici a rischio specifico e la destinazione d'uso dell'immobile. Per le attività non soggette ai controlli VVF (ossia non incluse nel D.P.R. 151/2011), il datore di lavoro deve comunque effettuare una valutazione autonoma del livello di rischio applicando i criteri generali del decreto. Le attività a rischio elevato richiedono misure aggiuntive come piani di emergenza dettagliati, sistemi di rilevazione automatica e una maggiore frequenza di esercitazioni antincendio. È importante che la valutazione sia documentata nel DVR e firmata dal RSPP o da un professionista abilitato.
Tutte le aziende devono inserire la valutazione del rischio incendio nel DVR?
Sì. L'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la prevenzione incendi costituisce una componente obbligatoria della valutazione dei rischi, applicabile a tutte le aziende indipendentemente da dimensione o settore. Il datore di lavoro deve quindi valutare il rischio incendio nei luoghi di lavoro e inserire i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per le attività non soggette al D.P.R. 151/2011 (ossia non rientranti nelle categorie per cui è richiesto il CPI), non è necessario acquisire un parere dei Vigili del Fuoco, ma occorre comunque adottare misure di prevenzione e protezione adeguate alla classificazione del rischio. Anche le imprese con meno di dieci dipendenti che adottano procedure standardizzate devono includere nel loro documento semplificato una sezione dedicata al rischio incendio. Mancanza o incompletezza di tale valutazione comporta sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro, previste dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Quale attività rientra nell'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) secondo il D.P.R. 151/2011?
Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 elenca in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, suddivise in tre categorie (A, B, C) in base alla complessità e al rischio. Sono incluse, tra le altre: depositi di materiali infiammabili o combustibili sopra determinate soglie di quantità, impianti di distribuzione carburanti, strutture sanitarie, scuole con oltre 100 persone presenti, alberghi con più di 25 posti letto, teatri e luoghi di spettacolo, esercizi commerciali con superfici superiori ai limiti previsti, e stabilimenti industriali con lavorazioni a rischio specifico. Per queste attività è obbligatorio presentare una SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comando VVF competente prima dell'avvio, ottenere il parere preventivo in fase progettuale per le categorie B e C, e poi richiedere il CPI all'esito del collaudo. Il CPI ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza o in caso di modifiche strutturali o di attività.
Quanti addetti antincendio servono in un'azienda? Come si calcolano e qual è la loro formazione minima?
Il numero di addetti antincendio non è stabilito in modo fisso da una norma unica, ma deve essere determinato dal datore di lavoro in base alla valutazione del rischio, assicurando che siano sempre presenti in numero sufficiente durante l'orario di lavoro, tenendo conto dei turni e delle assenze. Come riferimento, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e le linee guida ministeriali suggeriscono almeno un addetto per area o piano in attività a rischio medio o elevato. La formazione minima dipende dal livello di rischio dell'attività: rischio basso: corso da 4 ore con prova pratica; rischio medio: corso da 8 ore con prova pratica; rischio elevato: corso da 16 ore con prova pratica su impianti reali. Il D.M. 2 settembre 2021 introduce ulteriori specifiche per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi. Gli addetti devono essere aggiornati periodicamente e partecipare alle esercitazioni di evacuazione previste dal piano di emergenza. Il loro nominativo va comunicato al RLS e inserito nel DVR.
La valutazione del rischio incendio deve essere aggiornata se cambio l'attività o ristruttura i locali?
Sì, in modo obbligatorio. L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 impone l'aggiornamento del DVR — e quindi anche della valutazione del rischio incendio — ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, le caratteristiche dei locali o i processi produttivi. Modifiche che richiedono una nuova valutazione del rischio incendio includono: ristrutturazioni o ampliamenti che alterino la compartimentazione, le vie di esodo o le caratteristiche di resistenza al fuoco; introduzione di nuove lavorazioni con materiali infiammabili o combustibili; variazione significativa del numero di lavoratori presenti; cambio di destinazione d'uso di un locale; installazione o modifica di impianti tecnologici a rischio specifico (es. impianti di verniciatura, cabine elettriche, depositi GPL). Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, le modifiche rilevanti impongono anche la presentazione di una nuova SCIA antincendio o l'avvio di un nuovo procedimento per il CPI. È opportuno che ogni aggiornamento sia documentato con data e firma del responsabile della valutazione.
Cosa prevede il D.M. 2 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi) in termini di documentazione?
Il D.M. 2 settembre 2021 aggiorna e integra il Codice di Prevenzione Incendi (già introdotto dal D.M. 3 agosto 2015) introducendo nuove regole tecniche verticali per specifiche tipologie di attività e precisando i requisiti documentali. Dal punto di vista della documentazione, il Codice richiede che ogni progetto antincendio includa: la relazione tecnica di prevenzione incendi, corredata della valutazione del rischio con identificazione degli scenari di incendio di progetto; la planimetria con indicazione delle misure antincendio adottate (compartimenti, resistenza al fuoco, impianti di rilevazione e spegnimento, vie di esodo); la dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali; il fascicolo tecnico dell'opera. Per le attività di categoria B e C, tutta la documentazione deve essere predisposta da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (ex art. 16 D.Lgs. 139/2006). Il Codice promuove un approccio prestazionale che consente soluzioni alternative a quelle prescrittive, purché dimostrate tramite analisi del rischio e documentazione tecnica equivalente.
Il documento di valutazione del rischio incendio e il DVR sono la stessa cosa o documenti separati?
Non sono la stessa cosa, ma possono essere integrati. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 è il documento generale che raccoglie l'intera valutazione dei rischi aziendali, inclusi rischi ergonomici, chimici, biologici, da movimentazione manuale dei carichi e — appunto — il rischio incendio. La valutazione del rischio incendio può essere inserita come sezione specifica all'interno del DVR oppure redatta come documento autonomo allegato al DVR stesso, purché vi sia un esplicito rimando. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, la documentazione antincendio richiesta dal Comando VVF (es. relazione tecnica, SCIA, progetto) è separata e complementare rispetto al DVR aziendale: risponde a una normativa distinta (il Codice di Prevenzione Incendi) e segue iter autorizzativi propri. In sintesi: il DVR ha finalità di tutela dei lavoratori; la documentazione VVF ha finalità di controllo pubblico sulla sicurezza dell'edificio e dell'attività. Entrambi devono essere coerenti tra loro e aggiornati contestualmente.
Quali sanzioni scattano per mancanza del CPI o per attività non conformi alle norme antincendio?
Le sanzioni in materia antincendio operano su due piani distinti. Sul piano del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che omette la valutazione del rischio incendio o non adotta le misure di prevenzione e protezione previste rischia l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.739 a 7.014 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08, importi soggetti ad adeguamento periodico). Sul piano del D.P.R. 151/2011, l'esercizio di un'attività soggetta a controllo VVF senza aver presentato la SCIA antincendio o senza il CPI valido comporta la sospensione dell'attività e sanzioni penali ai sensi del D.Lgs. 139/2006 (fino all'arresto e ammende significative). I Vigili del Fuoco possono disporre il sequestro dei locali in caso di pericolo grave e immediato. Oltre alle sanzioni dirette, la mancanza di conformità antincendio può comportare l'annullamento delle polizze assicurative in caso di sinistro, con gravi conseguenze patrimoniali per l'azienda. Si consiglia di verificare periodicamente la validità del CPI e la coerenza delle misure adottate con il DVR aggiornato.

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Domande frequentiFAQ

Come si classifica il rischio incendio di un'azienda secondo il D.M. 3 agosto 2015? Quali criteri si usano?
Il D.M. 3 agosto 2015 ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998 e introduce un approccio basato su scenari di incendio e livelli di prestazione. La classificazione del rischio incendio di un'attività (basso, medio, alto) dipende da diversi fattori: la natura e la quantità dei materiali combustibili presenti, le caratteristiche costruttive dei locali (compartimentazione, vie di esodo, resistenza al fuoco delle strutture), il numero di persone presenti e la loro mobilità, la presenza di impianti tecnologici a rischio specifico e la destinazione d'uso dell'immobile. Per le attività non soggette ai controlli VVF (ossia non incluse nel D.P.R. 151/2011), il datore di lavoro deve comunque effettuare una valutazione autonoma del livello di rischio applicando i criteri generali del decreto. Le attività a rischio elevato richiedono misure aggiuntive come piani di emergenza dettagliati, sistemi di rilevazione automatica e una maggiore frequenza di esercitazioni antincendio. È importante che la valutazione sia documentata nel DVR e firmata dal RSPP o da un professionista abilitato.
Tutte le aziende devono inserire la valutazione del rischio incendio nel DVR?
Sì. L'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la prevenzione incendi costituisce una componente obbligatoria della valutazione dei rischi, applicabile a tutte le aziende indipendentemente da dimensione o settore. Il datore di lavoro deve quindi valutare il rischio incendio nei luoghi di lavoro e inserire i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per le attività non soggette al D.P.R. 151/2011 (ossia non rientranti nelle categorie per cui è richiesto il CPI), non è necessario acquisire un parere dei Vigili del Fuoco, ma occorre comunque adottare misure di prevenzione e protezione adeguate alla classificazione del rischio. Anche le imprese con meno di dieci dipendenti che adottano procedure standardizzate devono includere nel loro documento semplificato una sezione dedicata al rischio incendio. Mancanza o incompletezza di tale valutazione comporta sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro, previste dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Quale attività rientra nell'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) secondo il D.P.R. 151/2011?
Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 elenca in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, suddivise in tre categorie (A, B, C) in base alla complessità e al rischio. Sono incluse, tra le altre: depositi di materiali infiammabili o combustibili sopra determinate soglie di quantità, impianti di distribuzione carburanti, strutture sanitarie, scuole con oltre 100 persone presenti, alberghi con più di 25 posti letto, teatri e luoghi di spettacolo, esercizi commerciali con superfici superiori ai limiti previsti, e stabilimenti industriali con lavorazioni a rischio specifico. Per queste attività è obbligatorio presentare una SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comando VVF competente prima dell'avvio, ottenere il parere preventivo in fase progettuale per le categorie B e C, e poi richiedere il CPI all'esito del collaudo. Il CPI ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza o in caso di modifiche strutturali o di attività.
Quanti addetti antincendio servono in un'azienda? Come si calcolano e qual è la loro formazione minima?
Il numero di addetti antincendio non è stabilito in modo fisso da una norma unica, ma deve essere determinato dal datore di lavoro in base alla valutazione del rischio, assicurando che siano sempre presenti in numero sufficiente durante l'orario di lavoro, tenendo conto dei turni e delle assenze. Come riferimento, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e le linee guida ministeriali suggeriscono almeno un addetto per area o piano in attività a rischio medio o elevato. La formazione minima dipende dal livello di rischio dell'attività: rischio basso: corso da 4 ore con prova pratica; rischio medio: corso da 8 ore con prova pratica; rischio elevato: corso da 16 ore con prova pratica su impianti reali. Il D.M. 2 settembre 2021 introduce ulteriori specifiche per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi. Gli addetti devono essere aggiornati periodicamente e partecipare alle esercitazioni di evacuazione previste dal piano di emergenza. Il loro nominativo va comunicato al RLS e inserito nel DVR.
La valutazione del rischio incendio deve essere aggiornata se cambio l'attività o ristruttura i locali?
Sì, in modo obbligatorio. L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 impone l'aggiornamento del DVR — e quindi anche della valutazione del rischio incendio — ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, le caratteristiche dei locali o i processi produttivi. Modifiche che richiedono una nuova valutazione del rischio incendio includono: ristrutturazioni o ampliamenti che alterino la compartimentazione, le vie di esodo o le caratteristiche di resistenza al fuoco; introduzione di nuove lavorazioni con materiali infiammabili o combustibili; variazione significativa del numero di lavoratori presenti; cambio di destinazione d'uso di un locale; installazione o modifica di impianti tecnologici a rischio specifico (es. impianti di verniciatura, cabine elettriche, depositi GPL). Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, le modifiche rilevanti impongono anche la presentazione di una nuova SCIA antincendio o l'avvio di un nuovo procedimento per il CPI. È opportuno che ogni aggiornamento sia documentato con data e firma del responsabile della valutazione.
Cosa prevede il D.M. 2 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi) in termini di documentazione?
Il D.M. 2 settembre 2021 aggiorna e integra il Codice di Prevenzione Incendi (già introdotto dal D.M. 3 agosto 2015) introducendo nuove regole tecniche verticali per specifiche tipologie di attività e precisando i requisiti documentali. Dal punto di vista della documentazione, il Codice richiede che ogni progetto antincendio includa: la relazione tecnica di prevenzione incendi, corredata della valutazione del rischio con identificazione degli scenari di incendio di progetto; la planimetria con indicazione delle misure antincendio adottate (compartimenti, resistenza al fuoco, impianti di rilevazione e spegnimento, vie di esodo); la dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali; il fascicolo tecnico dell'opera. Per le attività di categoria B e C, tutta la documentazione deve essere predisposta da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (ex art. 16 D.Lgs. 139/2006). Il Codice promuove un approccio prestazionale che consente soluzioni alternative a quelle prescrittive, purché dimostrate tramite analisi del rischio e documentazione tecnica equivalente.
Il documento di valutazione del rischio incendio e il DVR sono la stessa cosa o documenti separati?
Non sono la stessa cosa, ma possono essere integrati. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 è il documento generale che raccoglie l'intera valutazione dei rischi aziendali, inclusi rischi ergonomici, chimici, biologici, da movimentazione manuale dei carichi e — appunto — il rischio incendio. La valutazione del rischio incendio può essere inserita come sezione specifica all'interno del DVR oppure redatta come documento autonomo allegato al DVR stesso, purché vi sia un esplicito rimando. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, la documentazione antincendio richiesta dal Comando VVF (es. relazione tecnica, SCIA, progetto) è separata e complementare rispetto al DVR aziendale: risponde a una normativa distinta (il Codice di Prevenzione Incendi) e segue iter autorizzativi propri. In sintesi: il DVR ha finalità di tutela dei lavoratori; la documentazione VVF ha finalità di controllo pubblico sulla sicurezza dell'edificio e dell'attività. Entrambi devono essere coerenti tra loro e aggiornati contestualmente.
Quali sanzioni scattano per mancanza del CPI o per attività non conformi alle norme antincendio?
Le sanzioni in materia antincendio operano su due piani distinti. Sul piano del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che omette la valutazione del rischio incendio o non adotta le misure di prevenzione e protezione previste rischia l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.739 a 7.014 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08, importi soggetti ad adeguamento periodico). Sul piano del D.P.R. 151/2011, l'esercizio di un'attività soggetta a controllo VVF senza aver presentato la SCIA antincendio o senza il CPI valido comporta la sospensione dell'attività e sanzioni penali ai sensi del D.Lgs. 139/2006 (fino all'arresto e ammende significative). I Vigili del Fuoco possono disporre il sequestro dei locali in caso di pericolo grave e immediato. Oltre alle sanzioni dirette, la mancanza di conformità antincendio può comportare l'annullamento delle polizze assicurative in caso di sinistro, con gravi conseguenze patrimoniali per l'azienda. Si consiglia di verificare periodicamente la validità del CPI e la coerenza delle misure adottate con il DVR aggiornato.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 46 — Prevenzione incendi
  • D.M. 3 agosto 2015 — Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi
  • D.M. 2 settembre 2021 — Codice di prevenzione incendi (CPI)
  • D.M. 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio
  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Attività soggette a CPI
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione antincendio
  • D.M. 18 marzo 1996 — Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

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