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FAQ valutazione del rischio incendio

Come si valuta il rischio incendio nei luoghi di lavoro dopo i decreti del settembre 2021, quando serve il piano di emergenza e come si formano gli addetti.

Risposta rapida

Ogni datore di lavoro valuta il rischio incendio nel DVR (art. 46 del D.Lgs. 81/2008) con i criteri del DM 3/9/2021. Il piano di emergenza scritto è obbligatorio da 10 lavoratori, oltre 50 persone aperte al pubblico o nelle attività soggette ai Vigili del fuoco; gli addetti seguono corsi di livello 1, 2 o 3 (4, 8 o 16 ore) con aggiornamento quinquennale.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, art. 46; DM 1, 2 e 3 settembre 2021, in vigore dal 2022 al posto del DM 10 marzo 1998; DPR 151/2011 per le attività soggette.

Domande frequenti sul rischio incendioFAQ

Tutte le aziende devono valutare il rischio incendio?
Sì. La valutazione del rischio incendio è parte del DVR per ogni datore di lavoro con lavoratori (artt. 28 e 46 del D.Lgs. 81/2008), indipendentemente dal fatto che l’attività sia soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco. Dal 2022 i criteri sono quelli dei tre decreti del settembre 2021, che hanno sostituito il DM 10 marzo 1998.
Quali sono i decreti da applicare?
Il DM 3 settembre 2021 fissa i criteri per progettare e gestire la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: per quelli a basso rischio di incendio indica soluzioni semplificate nel suo Allegato I (il cosiddetto “minicodice”); per gli altri rinvia al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) o alle regole tecniche verticali. Il DM 2 settembre 2021 disciplina gestione dell’emergenza e formazione degli addetti; il DM 1 settembre 2021 controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
Quando un luogo di lavoro è a basso rischio di incendio?
Quando, secondo il DM 3 settembre 2021, è un’attività non soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco e non dotata di specifica regola tecnica, con ridotto affollamento, superfici e altezze contenute, assenza di lavorazioni o depositi significativi di materiali combustibili o pericolosi. Un piccolo ufficio o negozio rientra di norma in questa categoria; un magazzino con molto materiale combustibile o un’attività dell’elenco del DPR 151/2011 no. La classificazione va motivata nella valutazione.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza?
Secondo il DM 2 settembre 2021 il piano di emergenza scritto è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco (DPR 151/2011). Negli altri casi il datore di lavoro adotta comunque misure organizzative e gestionali per l’emergenza, senza obbligo del piano scritto.
Che formazione serve agli addetti antincendio?
Il DM 2 settembre 2021 prevede tre livelli in base al rischio dell’attività: livello 1 (4 ore), livello 2 (8 ore), livello 3 (16 ore), con aggiornamento almeno ogni 5 anni di durata minima 2, 5 e 8 ore. Per alcune attività elencate nel decreto (per esempio stabilimenti a rischio di incidente rilevante, strutture sanitarie con ricovero, scuole con oltre 300 persone presenti) gli addetti devono conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del fuoco. Il numero degli addetti lo stabilisce il datore di lavoro nella valutazione, garantendone la presenza in ogni turno.
Quando serve un impianto di rivelazione e allarme incendio?
Non c’è un obbligo generale: lo impongono la regola tecnica dell’attività o, con il Codice di prevenzione incendi, la strategia di progetto (misura S.7) in funzione del rischio. Per i luoghi a basso rischio il DM 3 settembre 2021 ammette anche sistemi di allarme semplici, purché efficaci. Se l’impianto è presente, va progettato e installato secondo la UNI 9795, e controllato e manutenuto secondo il DM 1 settembre 2021 e la UNI 11224.
Chi può fare la manutenzione dei presidi antincendio?
Il DM 1 settembre 2021 prevede che controlli periodici e manutenzione di estintori, idranti, impianti di rivelazione, porte e altri presidi siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo i requisiti fissati dal decreto stesso, e che gli interventi siano registrati. Il datore di lavoro conserva il registro dei controlli, che va mostrato agli organi di controllo.
Valutazione del rischio incendio e CPI sono la stessa cosa?
No. La valutazione del rischio incendio è un obbligo del D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro. Il procedimento di prevenzione incendi (SCIA, certificato di prevenzione incendi, rinnovo periodico) riguarda solo le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011. Un’attività soggetta deve fare entrambe le cose, in modo coerente.

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