L’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 impone agli OSA di disporre di sistemi e procedure per individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o una sostanza, e a chi è stato a loro volta fornito (sistema “un passo avanti e un passo indietro”).
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Fonti normative tracciate e aggiornate
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Personalizzati sul caso specifico
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, comprese le attività di somministrazione e vendita al dettaglio.
Contenuti chiave
- Registrazioni di carico e scarico, DDT, fatture, bolle di accompagnamento.
- Identificazione dei lotti e dei prodotti.
- Procedure di ritiro (art. 19) e richiamo presso il consumatore.
- Informazione tempestiva all’autorità competente.
Tempi di conservazione
La documentazione va conservata per il tempo necessario a garantire la tracciabilità in funzione della shelf-life del prodotto e degli obblighi nazionali (in genere almeno alcuni anni).
Sanzioni
In Italia le sanzioni per la violazione degli obblighi di rintracciabilità sono disciplinate dal D.Lgs. 190/2006. Vanno verificate sul testo aggiornato.
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Domande frequentiFAQ
Cosa si intende per "un passo avanti, un passo indietro"?
È sufficiente conservare DDT e fatture?
Qual è la differenza tra ritiro e richiamo?
Fonti normative
- Art. 18 Reg. (CE) 178/2002
- Artt. 19–20 Reg. (CE) 178/2002 — ritiro e richiamo
- D.Lgs. 190/2006 — sanzioni
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