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123 Consulenza

Rintracciabilità Alimentare

L’obbligo di documentare la filiera in entrata e in uscita, con le procedure di ritiro e richiamo previste dal Reg. 178/2002.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 impone agli OSA di disporre di sistemi e procedure per individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o una sostanza, e a chi è stato a loro volta fornito (sistema “un passo avanti e un passo indietro”).

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Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, comprese le attività di somministrazione e vendita al dettaglio.

Contenuti chiave

  • Registrazioni di carico e scarico, DDT, fatture, bolle di accompagnamento.
  • Identificazione dei lotti e dei prodotti.
  • Procedure di ritiro (art. 19) e richiamo presso il consumatore.
  • Informazione tempestiva all’autorità competente.

Tempi di conservazione

La documentazione va conservata per il tempo necessario a garantire la tracciabilità in funzione della shelf-life del prodotto e degli obblighi nazionali (in genere almeno alcuni anni).

Sanzioni

In Italia le sanzioni per la violazione degli obblighi di rintracciabilità sono disciplinate dal D.Lgs. 190/2006. Vanno verificate sul testo aggiornato.

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Domande frequentiFAQ

Cosa si intende per "un passo avanti, un passo indietro"?
L’obbligo di documentare i propri fornitori immediati e i destinatari immediati, non l’intera filiera.
È sufficiente conservare DDT e fatture?
È un punto di partenza; servono anche corrispondenza con i lotti e procedure di gestione che consentano la rapida individuazione dei prodotti in caso di non conformità.
Qual è la differenza tra ritiro e richiamo?
Il ritiro avviene prima che il prodotto raggiunga il consumatore; il richiamo dopo, e comporta l’informazione del consumatore.

Fonti normative

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