I controlli ufficiali sulla filiera alimentare sono regolati dal Reg. (UE) 2017/625, applicato dal 14 dicembre 2019. In Italia il D.Lgs. 27/2021 individua le autorità competenti (Ministero della Salute, Regioni, ASL) e disciplina controperizia e controversia; il D.Lgs. 32/2021 fissa le tariffe. I controlli sono basati sul rischio, di regola senza preavviso.
Il quadro normativo e a chi si applica
Il Reg. (UE) 2017/625 ha abrogato dal 14 dicembre 2019 i regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004 e ha riunito in un unico testo le regole sui controlli lungo la filiera: alimenti, mangimi, salute e benessere animale, sanità delle piante. Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare, registrati o riconosciuti: ristoranti, bar, laboratori, negozi, mense, produttori primari, trasportatori e chi vende online. Il regolamento verifica il rispetto delle norme sostanziali, in primo luogo il Reg. CE 852/2004 sull’igiene e il Reg. CE 178/2002 su rintracciabilità e responsabilità.
In Italia due decreti del 2 febbraio 2021 lo attuano. Il D.Lgs. 27/2021 designa le autorità competenti, disciplina gli obblighi degli operatori, il campionamento, la controperizia, la controversia e i laboratori ufficiali. Il D.Lgs. 32/2021 stabilisce quando i controlli sono a carico dell’operatore e come si calcolano le tariffe. Per la panoramica dei regolamenti sull’igiene vedi il pacchetto igiene.
Chi esegue i controlli
L’art. 2 del D.Lgs. 27/2021 indica come autorità competenti «il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali», ciascuno per le proprie competenze, in materia di alimenti e sicurezza alimentare, compresi allergeni, indicazioni nutrizionali e materiali a contatto. Nella pratica il controllo in azienda lo fa l’ASL (servizio igiene degli alimenti e nutrizione o servizio veterinario), la Regione programma e verifica le ASL, il Ministero coordina con il piano di controllo nazionale pluriennale e controlla le importazioni ai posti di controllo frontalieri.
Per le pratiche commerciali leali, l’etichettatura senza impatto sulla sicurezza, il biologico e le DOP o IGP l’autorità competente è il Ministero dell’agricoltura (art. 2, comma 3), che opera tramite l’ICQRF. In materia di sicurezza alimentare intervengono anche i Carabinieri per la tutela della salute (NAS), con compiti di polizia giudiziaria.
Frequenza e preavviso (art. 9 Reg. 2017/625)
L’art. 9 chiede controlli «regolarmente» su tutti gli operatori, «in base al rischio e con frequenza adeguata». I criteri sono cinque: i rischi associati a prodotti, attività e luoghi; le informazioni su possibili inganni al consumatore; i precedenti dell’operatore negli esiti dei controlli; l’affidabilità e i risultati dei suoi autocontrolli, comprese eventuali certificazioni private; ogni informazione che indichi una possibile non conformità. Una gastronomia con preparazioni a rischio e rilievi precedenti viene quindi controllata più spesso di un negozio di alimenti confezionati.
Il paragrafo 4 stabilisce che i controlli sono eseguiti «senza preavviso», salvo quando il preavviso è «necessario e debitamente giustificato». Per i controlli richiesti dall’operatore l’autorità decide se avvisare, e un controllo con preavviso non esclude controlli a sorpresa.
Metodi del controllo e obblighi dell’operatore
L’art. 14 elenca i metodi e le tecniche, da usare «a seconda dei casi». È la checklist reale di un sopralluogo ASL:
- esame dei controlli applicati dall’operatore e dei loro risultati (manuale HACCP, registrazioni);
- ispezione di attrezzature, mezzi di trasporto, locali e adiacenze, materie prime e prodotti, prodotti di pulizia e manutenzione, tracciabilità, etichette e imballaggi;
- controllo delle condizioni igieniche dei locali;
- valutazione delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP;
- esame di documenti e dati di tracciabilità, compresi i documenti di accompagnamento delle merci;
- interviste con l’operatore e il personale;
- verifica delle misure rilevate dall’operatore, come le temperature registrate;
- campionamento, analisi, diagnosi e prove;
- audit dell’operatore e ogni altra attività necessaria a rilevare non conformità.
L’art. 15 del regolamento e l’art. 6 del D.Lgs. 27/2021 obbligano l’operatore a garantire l’accesso a locali, sistemi informatici, merci e documenti, a collaborare e a consentire il prelievo gratuito delle matrici per i campioni. L’art. 6, comma 7, aggiunge l’obbligo di assicurare che il personale abbia «una formazione adeguata alle mansioni svolte», che l’ASL verifica chiedendo gli attestati della formazione HACCP.
Campioni: controperizia e controversia
Quando è «opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile» l’ASL preleva il campione in più aliquote, una delle quali resta all’operatore per l’esame di parte e una per l’eventuale controversia (art. 7, comma 1, D.Lgs. 27/2021). La rinuncia dell’operatore va annotata nel verbale di prelievo. Per le analisi microbiologiche sui criteri di sicurezza alimentare, dove la ripetizione non è riproducibile, il campione è prelevato in un’unica aliquota e il verbale ne indica i motivi (comma 2).
| Fase | Termine | Cosa fa l’operatore |
|---|---|---|
| Controperizia documentale (art. 7, c. 5) | 15 giorni perentori dalla comunicazione dell’esito sfavorevole | Chiede all’ASL l’esame delle registrazioni dal campionamento al rapporto di prova, tramite un esperto di parte; può far analizzare la propria aliquota in un laboratorio accreditato |
| Controversia: riesame ISS (art. 8, c. 1) | 30 giorni perentori dalla comunicazione dell’esito sfavorevole | Chiede, a proprie spese, il riesame documentale da parte dell’Istituto superiore di sanità, allegando la ricevuta del pagamento; l’ISS si esprime entro 30 giorni |
| Controversia: nuova analisi (art. 8, c. 2-4) | 30 giorni dall’esito del riesame ISS | Chiede una nuova analisi sull’aliquota dedicata; l’ISS notifica l’esito entro 60 giorni dall’istanza |
Le tariffe dell’ISS per la controversia sono nell’allegato 3, sezione 3, del D.Lgs. 32/2021 e vanno versate in anticipo (art. 11). La controperizia non sospende l’obbligo dell’autorità di intervenire subito per eliminare un rischio sanitario.
Esiti del controllo e misure (artt. 137-138)
In caso di sospetta non conformità l’ASL indaga e può intensificare i controlli o disporre il fermo ufficiale della merce (art. 137). Se la non conformità è accertata, l’art. 138 impone di stabilirne origine e responsabilità e di adottare misure tenendo conto della natura del problema e dei precedenti dell’operatore. Tra le misure: trattamenti sulle merci o correzione delle etichette, limitazione o divieto di immissione in commercio, aumento della frequenza dei controlli propri dell’operatore, richiamo, ritiro o distruzione, chiusura o cessazione di tutta o parte dell’attività, sospensione o ritiro della registrazione.
Le sanzioni pecuniarie dipendono dalla norma violata. Per l’igiene si applica l’art. 6 del D.Lgs. 193/2007: ad esempio da 500 a 3.000 euro per i requisiti generali dell’allegato II del Reg. 852/2004, da 1.000 a 6.000 euro per l’omessa predisposizione delle procedure HACCP, e altrettanto per la mancata eliminazione delle carenze entro il termine fissato dall’ASL (comma 7). Come leggere il verbale e rispondere è spiegato in cosa fare dopo un verbale ASL HACCP.
Quando il controllo si paga (D.Lgs. 32/2021)
Il controllo programmato in un ristorante o in un negozio non si paga. L’art. 79, paragrafo 2, lett. c), del Reg. 2017/625 impone invece tariffe per i controlli «originariamente non programmati» resi necessari da una non conformità, per valutarne la portata o verificare che sia stata sanata. L’art. 9 del D.Lgs. 32/2021 applica a questi controlli e a quelli richiesti dall’operatore la tariffa su base oraria, calcolata al minuto senza contare il viaggio (art. 10); se la verifica coincide con un controllo già programmato la tariffa non si applica. Per i controlli su richiesta svolti tra le 18 e le 6, nei festivi o con preavviso inferiore a 24 ore la tariffa oraria è maggiorata del 30 per cento (art. 8).
Esempio: una pizzeria riceve una prescrizione sulla catena del freddo e, scaduto il termine, l’ASL torna per verificare. Il secondo accesso è un controllo non programmato e viene fatturato a tariffa oraria; se il frigorifero non è stato sistemato scatta anche la sanzione da 1.000 a 6.000 euro dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. 193/2007.
Come prepararsi: checklist operativa
- manuale di autocontrollo aderente a menù, attrezzature e layout reali;
- registrazioni compilate quando il controllo avviene, non a fine mese;
- documenti di fornitori e lotti, attestati formativi, piano di pulizia, contratto di disinfestazione;
- una persona incaricata di accompagnare l’ispettore, firmare il verbale e chiedere copia di ogni documento;
- in caso di campionamento, conservazione dell’aliquota alle condizioni indicate e calendario dei 15 e 30 giorni.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili con un audit HACCP che simula il controllo ufficiale e, se serve, con l’assistenza durante il controllo ispettivo.
Domande frequentiFAQ
Posso rifiutare il prelievo di un campione?
L’ispettore può chiudere subito il locale?
Gli esiti dei controlli possono essere resi pubblici?
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