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Fattore di Rischio

Definizione, classificazione e ruolo dei fattori di rischio nella valutazione dei rischi lavorativi prevista dal D.Lgs. 81/08 e dalla ISO 45001:2018.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un fattore di rischio è qualsiasi elemento o condizione presente nell'ambiente o nell'organizzazione del lavoro che può causare un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) impone al datore di lavoro, tramite l'art. 28, di identificare tutti i fattori di rischio presenti nel contesto lavorativo e di valutarli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La corretta identificazione dei fattori di rischio è il presupposto indispensabile per definire le misure di prevenzione e protezione adeguate.

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Riferimento normativo

L'obbligo di identificare e valutare i fattori di rischio è sancito dall'art. 28 D.Lgs. 81/08, che stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La norma internazionale ISO 45001:2018 (recepita in Italia come UNI ISO 45001:2018) inquadra l'identificazione dei fattori di rischio all'interno del ciclo Plan-Do-Check-Act e del processo di valutazione dei pericoli e dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Classificazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio lavorativi si suddividono tradizionalmente nelle seguenti categorie:

  • Rischi fisici: rumore (D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II), vibrazioni meccaniche (Capo III), campi elettromagnetici (Capo IV), radiazioni ottiche artificiali (Capo V), microclima, illuminazione, radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).
  • Rischi chimici: esposizione ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX, Capo I), cancerogeni e mutageni (Capo II), amianto (Capo III). La valutazione tiene conto delle proprietà intrinseche della sostanza, dei livelli di esposizione e delle vie di ingresso nell'organismo.
  • Rischi biologici: esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, funghi, parassiti) in ambienti sanitari, laboratori, settori alimentari, agricoltura (Titolo X D.Lgs. 81/08).
  • Rischi ergonomici: movimentazione manuale dei carichi (MMC, Titolo VI), utilizzo di videoterminali (VDT, Titolo VII), posture incongrue e movimenti ripetitivi.
  • Rischi organizzativi e psicosociali: stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08; Accordo Europeo 8 ottobre 2004), lavoro notturno, turni, burnout, violenza e molestie.
  • Rischi di sicurezza: cadute dall'alto, scivolamenti, rischio elettrico, rischio incendio ed esplosione, rischio meccanico da macchine e attrezzature (D.Lgs. 17/2010 Direttiva Macchine), rischio investimento da veicoli, ambienti confinati.

Come si valuta un fattore di rischio

Il livello di rischio (R) associato a un fattore di rischio si ottiene combinando due variabili:

  • Probabilità (P): la likelihood che l'evento dannoso si verifichi, tenendo conto delle misure di prevenzione già in atto.
  • Magnitudo o Danno (D): la gravità delle conseguenze sull'integrità fisica o sulla salute del lavoratore.

Il prodotto R = P x D, nella sua forma più semplice (metodo matriciale), consente di classificare i rischi e di definire le priorità di intervento. Metodi più avanzati (es. metodo Fine, analisi quantitativa del rischio) sono richiesti per i rischi più complessi.

Chi è coinvolto

L'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio coinvolge:

  • il Datore di lavoro (responsabile della valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/08);
  • il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che supporta il datore di lavoro;
  • il Medico Competente, per i rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria;
  • il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che deve essere consultato ex art. 50 D.Lgs. 81/08;
  • i lavoratori, che contribuiscono alla segnalazione delle anomalie e dei pericoli.

Cosa fare

Una volta identificati i fattori di rischio, il datore di lavoro deve:

  • documentarli nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) con la valutazione della loro entità;
  • definire le misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia dell'art. 15 D.Lgs. 81/08 (eliminazione, sostituzione, protezione collettiva, protezione individuale, informazione e formazione);
  • stabilire un programma di miglioramento con tempi e responsabilità;
  • aggiornare la valutazione ogni volta che intervengono modifiche significative al processo lavorativo, o comunque ogni volta che lo richieda l'evoluzione della tecnica (art. 29 D.Lgs. 81/08).

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra pericolo, fattore di rischio e rischio?
Il pericolo è la proprietà intrinseca di un agente, di una condizione o di una situazione di causare un danno. Il fattore di rischio è l'elemento concreto che, nell'ambiente di lavoro, determina l'esposizione dei lavoratori al pericolo. Il rischio è la combinazione della probabilità che si verifichi un evento dannoso e della magnitudo del danno conseguente. La distinzione è fondamentale per impostare correttamente la valutazione dei rischi.
I fattori di rischio psicosociali (stress) devono essere valutati?
Sì. L'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che la valutazione dei rischi comprenda i rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell' 8 ottobre 2004. La valutazione può essere condotta con una metodologia indicativa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente (Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010).
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione dei fattori di rischio?
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata in occasione di modifiche significative del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o dell'introduzione di nuove attrezzature, sostanze o tecnologie. Va inoltre rielaborata ogni qualvolta i risultati della sorveglianza sanitaria o gli infortuni e i near miss lo rendano necessario (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08).

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