Un fattore di rischio è qualsiasi elemento o condizione presente nell'ambiente o nell'organizzazione del lavoro che può causare un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) impone al datore di lavoro, tramite l'art. 28, di identificare tutti i fattori di rischio presenti nel contesto lavorativo e di valutarli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La corretta identificazione dei fattori di rischio è il presupposto indispensabile per definire le misure di prevenzione e protezione adeguate.
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Riferimento normativo
L'obbligo di identificare e valutare i fattori di rischio è sancito dall'art. 28 D.Lgs. 81/08, che stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La norma internazionale ISO 45001:2018 (recepita in Italia come UNI ISO 45001:2018) inquadra l'identificazione dei fattori di rischio all'interno del ciclo Plan-Do-Check-Act e del processo di valutazione dei pericoli e dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Classificazione dei fattori di rischio
I fattori di rischio lavorativi si suddividono tradizionalmente nelle seguenti categorie:
- Rischi fisici: rumore (D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II), vibrazioni meccaniche (Capo III), campi elettromagnetici (Capo IV), radiazioni ottiche artificiali (Capo V), microclima, illuminazione, radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).
- Rischi chimici: esposizione ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX, Capo I), cancerogeni e mutageni (Capo II), amianto (Capo III). La valutazione tiene conto delle proprietà intrinseche della sostanza, dei livelli di esposizione e delle vie di ingresso nell'organismo.
- Rischi biologici: esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, funghi, parassiti) in ambienti sanitari, laboratori, settori alimentari, agricoltura (Titolo X D.Lgs. 81/08).
- Rischi ergonomici: movimentazione manuale dei carichi (MMC, Titolo VI), utilizzo di videoterminali (VDT, Titolo VII), posture incongrue e movimenti ripetitivi.
- Rischi organizzativi e psicosociali: stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08; Accordo Europeo 8 ottobre 2004), lavoro notturno, turni, burnout, violenza e molestie.
- Rischi di sicurezza: cadute dall'alto, scivolamenti, rischio elettrico, rischio incendio ed esplosione, rischio meccanico da macchine e attrezzature (D.Lgs. 17/2010 Direttiva Macchine), rischio investimento da veicoli, ambienti confinati.
Come si valuta un fattore di rischio
Il livello di rischio (R) associato a un fattore di rischio si ottiene combinando due variabili:
- Probabilità (P): la likelihood che l'evento dannoso si verifichi, tenendo conto delle misure di prevenzione già in atto.
- Magnitudo o Danno (D): la gravità delle conseguenze sull'integrità fisica o sulla salute del lavoratore.
Il prodotto R = P x D, nella sua forma più semplice (metodo matriciale), consente di classificare i rischi e di definire le priorità di intervento. Metodi più avanzati (es. metodo Fine, analisi quantitativa del rischio) sono richiesti per i rischi più complessi.
Chi è coinvolto
L'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio coinvolge:
- il Datore di lavoro (responsabile della valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/08);
- il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che supporta il datore di lavoro;
- il Medico Competente, per i rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che deve essere consultato ex art. 50 D.Lgs. 81/08;
- i lavoratori, che contribuiscono alla segnalazione delle anomalie e dei pericoli.
Cosa fare
Una volta identificati i fattori di rischio, il datore di lavoro deve:
- documentarli nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) con la valutazione della loro entità;
- definire le misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia dell'art. 15 D.Lgs. 81/08 (eliminazione, sostituzione, protezione collettiva, protezione individuale, informazione e formazione);
- stabilire un programma di miglioramento con tempi e responsabilità;
- aggiornare la valutazione ogni volta che intervengono modifiche significative al processo lavorativo, o comunque ogni volta che lo richieda l'evoluzione della tecnica (art. 29 D.Lgs. 81/08).
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Domande frequentiFAQ
Qual è la differenza tra pericolo, fattore di rischio e rischio?
I fattori di rischio psicosociali (stress) devono essere valutati?
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione dei fattori di rischio?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/08 art. 15 — Misure generali di tutela
- D.Lgs. 81/08 art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- UNI ISO 45001:2018 — Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato, 8 ottobre 2004
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