Tra il 2025 e il 2026 il quadro della sicurezza sul lavoro è cambiato in più punti. Gli interventi principali sono due: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione e il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (la legge di conversione è in vigore dal 31 dicembre 2025). Questa pagina riassume cosa cambia per le aziende e rimanda agli approfondimenti.
Il D.L. 159/2025 in sintesi
Il decreto interviene sul D.Lgs. 81/2008 e su norme collegate. Le modifiche con effetti più diretti sulle imprese sono queste.
- Patente a crediti (art. 27): per chi lavora in cantiere senza patente o con meno di 15 crediti la sanzione resta pari al 10% del valore dei lavori, ma il minimo sale a 12.000 euro (prima 6.000). È prevista anche la decurtazione di crediti per l'impiego di lavoratori senza comunicazione di assunzione. I dettagli sono nell'articolo sulla patente a crediti.
- Tessera di riconoscimento nei cantieri: per i cantieri edili in appalto e subappalto è prevista una tessera con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. La piena operatività dipende da un decreto attuativo.
- Indumenti di lavoro come DPI (art. 77): gli obblighi di manutenzione, igiene e sostituzione valgono anche per gli indumenti che la valutazione dei rischi individua come DPI, per esempio quelli ad alta visibilità.
- Alcol e sostanze (art. 41): per le mansioni a rischio il medico competente può effettuare la visita, prima o durante il turno, quando c'è un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o sostanze. Approfondimento nelle FAQ su test di alcol e droghe.
- Modelli organizzativi (art. 30, comma 5): la presunzione di conformità richiama ora la norma UNI EN ISO 45001 al posto della BS OHSAS 18001.
Le indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle novità in materia di patente e vigilanza sono nella circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 e, per la decurtazione dei crediti, nella nota n. 609/2026.
Formazione: il nuovo Accordo Stato-Regioni
L'Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, sostituisce gli Accordi del 2011, del 2012 e del 2016. Le durate minime da ricordare:
- lavoratori: 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica secondo il livello di rischio; aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
- preposti: 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni;
- dirigenti: 12 ore;
- datore di lavoro: nuovo percorso obbligatorio previsto dall'art. 37, comma 7;
- modulo aggiuntivo di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri.
Durate, modalità ammesse (aula, videoconferenza sincrona, e-learning) e regime transitorio sono spiegati nella guida all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Le altre novità da tenere presenti
- Sanzioni: gli importi delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sono stati rivalutati del 15,9% dal 6 ottobre 2023 (art. 306, comma 4-bis). Per gli importi delle singole violazioni vedi le FAQ sulle sanzioni.
- ATECO 2025: dal 1° aprile 2025 è in uso la nuova classificazione delle attività economiche. Il codice serve anche a individuare la classe di rischio per la formazione specifica: va verificato il codice attribuito dopo la riclassificazione.
- Intelligenza artificiale: la L. 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto le prime regole nazionali sull'uso dell'IA nel lavoro. Vedi IA sul lavoro: obblighi del datore.
Cosa resta invariato
Il D.L. 159/2025 non ha introdotto una scadenza fissa per il DVR: la valutazione va rielaborata nei casi dell'art. 29, comma 3 (modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione rilevanti per la sicurezza, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che la rendono necessaria). Restano invariati anche gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17).
Cosa fare in pratica
- Confronta gli attestati di formazione con le nuove durate e pianifica gli aggiornamenti in scadenza.
- Se lavori in cantiere, verifica patente, punteggio e comunicazioni di assunzione di tutta la filiera.
- Controlla nel DVR quali indumenti di lavoro sono classificati come DPI e organizza lavaggio e sostituzione.
- Con il medico competente, aggiorna la procedura per alcol e sostanze nelle mansioni a rischio.