<strong>Il D.Lgs. 24/2023: recepimento della Direttiva UE sul whistleblowing</strong><br><br>Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023 per le organizzazioni con almeno 250 dipendenti, e il 17 dicembre 2023 per quelle con 50-249 dipendenti.<br><br>L'obiettivo del legislatore è creare un sistema di protezione robusto per chi denuncia illeciti all'interno delle organizzazioni (whistleblower), superando la frammentazione delle disposizioni previgenti che disciplinavano solo il settore pubblico e alcuni comparti specifici del privato.<br><br><strong>Ambito di applicazione e violazioni segnalabili</strong><br><br>Il D.Lgs. 24/2023 si applica sia al settore pubblico che a quello privato. Nel privato, l'obbligo di istituire canali interni di segnalazione riguarda le imprese con almeno 50 dipendenti e quelle che — a prescindere dalle dimensioni — operano in settori regolati dalla normativa UE in materia di servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, trasporti, energia, ambiente e sicurezza alimentare.<br><br>Le violazioni segnalabili comprendono non solo quelle di diritto dell'Unione Europea direttamente elencate nel decreto, ma anche violazioni del diritto nazionale rilevanti. Tra queste rientrano esplicitamente le violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che costituiscono un'area applicativa di particolare rilievo per le imprese manifatturiere, edili e dei servizi.<br><br><strong>I canali interni di segnalazione: obblighi organizzativi</strong><br><br>Le organizzazioni obbligate devono istituire uno o più canali interni che consentano la trasmissione di segnalazioni in forma scritta (anche via web, tramite apposite piattaforme digitali) o verbale (tramite incontro di persona su richiesta del segnalante). Il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone eventualmente coinvolte nella segnalazione e del contenuto della stessa.<br><br>La gestione delle segnalazioni può essere affidata a una persona o ufficio interno dedicato ovvero a un soggetto esterno indipendente. Il gestore del canale ha l'obbligo di: rilasciare un avviso di ricevimento entro 7 giorni; mantenere un dialogo diligente con il segnalante; fornire riscontro entro 3 mesi sull'esito della segnalazione.<br><br><strong>La protezione del segnalante: il cuore del decreto</strong><br><br>Il D.Lgs. 24/2023 vieta qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante: licenziamento, demansionamento, trasferimento, riduzione della retribuzione, pressioni psicologiche, esclusione da promozioni, segnalazioni negative alle autorità. Le ritorsioni sono sanzionate dal legislatore con misure di nullità degli atti e con sanzioni amministrative a carico dell'organizzazione.<br><br>Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni può rivolgersi all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha il potere di accertare la violazione e irrogare sanzioni. L'onere della prova è invertito: spetta all'organizzazione dimostrare che i provvedimenti adottati nei confronti del segnalante non sono motivati dalla segnalazione.<br><br><strong>Coordinamento con l'art. 20 D.Lgs. 81/2008: l'obbligo di segnalazione del lavoratore</strong><br><br>L'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 già prevedeva — tra gli obblighi dei lavoratori — il dovere di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. Questo obbligo preesistente trova ora un potenziamento nel sistema di protezione introdotto dal D.Lgs. 24/2023.<br><br>In pratica, il lavoratore che segnala una violazione delle norme di sicurezza sul lavoro — ad esempio l'inutilizzo di DPI obbligatori, la mancanza di manutenzione di attrezzature, l'assenza di una valutazione del rischio aggiornata — attraverso il canale di whistleblowing beneficia della protezione anti-ritorsione prevista dal decreto. Questo crea un doppio livello di tutela: quella già prevista dallo Statuto dei Lavoratori per le denunce alle autorità ispettive, e quella nuova prevista dal D.Lgs. 24/2023 per le segnalazioni interne.<br><br><strong>Prime applicazioni pratiche nelle aziende italiane</strong><br><br>A circa tre anni dall'entrata in vigore del decreto per le grandi imprese, le prime evidenze pratiche mostrano alcune criticità ricorrenti. In primo luogo, molte aziende hanno istituito il canale di segnalazione sul piano formale, ma non hanno adeguatamente formato i dipendenti sulla sua esistenza e sul suo funzionamento. In secondo luogo, la gestione delle segnalazioni in materia di sicurezza richiede un coordinamento tra il responsabile del canale e l'RSPP che non sempre è stato strutturato in modo efficace.<br><br>Le sanzioni previste dall'ANAC per la mancata istituzione del canale o per le ritorsioni accertate possono variare tra i 10.000 e i 50.000 euro. Le organizzazioni obbligate che non si siano ancora adeguate devono intervenire con urgenza, sia sul piano procedurale (adozione e pubblicizzazione del canale) sia su quello formativo (informazione ai lavoratori sui loro diritti).
Fonti normative
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — protezione segnalanti
- Direttiva (UE) 2019/1937 — whistleblowing
- Art. 20 D.Lgs. 81/2008 — obblighi dei lavoratori
- ANAC — Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (2023)
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