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REACH: aggiornato l'elenco SVHC delle Sostanze Estremamente Preoccupanti 2026

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha aggiornato la Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Il nuovo elenco, pubblicato nel 2026, include ulteriori sostanze per le quali sono state riscontrate proprietà cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) o persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). Le aziende che producono, importano o utilizzano articoli contenenti SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso devono adempiere a specifici obblighi di notifica all'ECHA e di informazione ai clienti e ai consumatori. Si segnala che l'aggiornamento della Candidate List comporta la necessità di rivedere le Schede Dati di Sicurezza (SDS) ai sensi del Reg. UE 2020/878, le valutazioni del rischio chimico nei luoghi di lavoro e i piani di sostituzione delle sostanze. È opportuno verificare, con il supporto del RSPP e del medico competente, se le nuove SVHC sono presenti nei cicli produttivi aziendali e adottare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/08, Titolo IX.

· Redazione 123 Consulenza

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) aggiorna periodicamente la Candidate List delle Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) in applicazione dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'aggiornamento del 2026 amplia significativamente l'elenco con l'inclusione di nuove sostanze caratterizzate da proprietà CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) di categoria 1A o 1B, da proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), nonché da proprietà di interferenza endocrina.

Le implicazioni per le imprese sono molteplici e immediate. In primo luogo, i fornitori di articoli contenenti SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa devono notificare la sostanza all'ECHA entro 6 mesi dall'inserimento in Candidate List e comunicare le informazioni ai destinatari commerciali e, su richiesta, ai consumatori. Analogamente, gli importatori e i produttori di sostanze o miscele sono tenuti ad aggiornare le Schede Dati di Sicurezza (SDS) in conformità al Reg. UE 2020/878.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 al Titolo IX impone al datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione agli agenti chimici pericolosi, con particolare attenzione alle sostanze CMR. L'inserimento di una sostanza nella Candidate List SVHC costituisce un segnale inequivocabile che richiede la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, ove necessario, l'adozione di misure sostitutive o di contenimento dell'esposizione.

Il RSPP e il medico competente devono collaborare per aggiornare la sorveglianza sanitaria, rivedere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in uso e informare e formare adeguatamente i lavoratori esposti, ai sensi degli artt. 227 e 228 del D.Lgs. 81/08.

È opportuno inoltre verificare se le nuove SVHC rientrano nell'ambito di applicazione di specifiche autorizzazioni REACH (Allegato XIV) o restrizioni (Allegato XVII), che possono limitarne o vietarne l'uso in determinate applicazioni. Le aziende con sistemi di gestione certificati ISO 45001 o SGSL-MoG devono integrare l'aggiornamento SVHC nei propri processi di monitoraggio normativo.

Si raccomanda di consultare regolarmente il database ECHA e di affidarsi a consulenti specializzati per una corretta mappatura delle sostanze presenti nei processi produttivi e per garantire la piena conformità agli obblighi REACH e alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 in materia di agenti chimici pericolosi.

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