La Candidate List è l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). L'ECHA la aggiorna di norma due volte l'anno, a gennaio e a giugno. Ogni aggiornamento fa scattare obblighi immediati, anche per aziende che non producono sostanze chimiche ma vendono articoli o miscele.
Quali sostanze entrano nell'elenco
Possono essere identificate come SVHC (art. 57 REACH) le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT o vPvB) e quelle con effetti di gravità equivalente, come alcuni interferenti endocrini. L'elenco aggiornato si consulta sul sito dell'ECHA.
Gli obblighi per chi fornisce articoli
Se un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso:
- informazione ai clienti professionali (art. 33, par. 1): va fornita senza attendere la richiesta, almeno con il nome della sostanza e le informazioni per un uso sicuro;
- informazione ai consumatori (art. 33, par. 2): su richiesta, gratuitamente, entro 45 giorni;
- notifica all'ECHA (art. 7, par. 2): per produttori e importatori, se la sostanza supera anche 1 tonnellata all'anno nei loro articoli, entro 6 mesi dall'inclusione;
- database SCIP: la direttiva quadro sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, impone di notificare all'ECHA gli articoli che contengono SVHC sopra lo 0,1%.
Lo 0,1% si calcola su ogni singolo articolo che compone un prodotto complesso, non sul prodotto finito nel suo insieme.
Gli obblighi per chi fornisce sostanze e miscele
Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza per le sostanze in Candidate List e, su richiesta, per le miscele che le contengono oltre le soglie dell'art. 31. Le SDS vanno aggiornate senza ritardo quando una sostanza entra nell'elenco. Sul formato e i contenuti delle schede vedi le FAQ sulla scheda di sicurezza.
Cosa cambia per la sicurezza dei lavoratori
L'inclusione nella Candidate List non vieta l'uso della sostanza, ma è un segnale da riportare nella valutazione del rischio chimico: se la sostanza è cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione si applicano gli obblighi del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008, a partire dalla sostituzione quando tecnicamente possibile. Vedi valutazione del rischio chimico e le FAQ su cancerogeni e mutageni.
Sono in discussione a livello europeo anche restrizioni più ampie, come quella proposta per i PFAS: fino all'adozione definitiva non producono obblighi, ma è utile sapere se i propri prodotti ne contengono.
Errori frequenti
- Ritenere che l'obbligo riguardi solo chi produce sostanze chimiche.
- Calcolare lo 0,1% sul peso del prodotto finito.
- Non chiedere ai fornitori le dichiarazioni aggiornate dopo ogni revisione dell'elenco.
Cosa fare in pratica
Dopo ogni aggiornamento di gennaio e giugno confronta la lista con le distinte dei materiali, chiedi conferma ai fornitori, aggiorna le comunicazioni ai clienti e le notifiche SCIP, e segnala all'RSPP le sostanze usate nei reparti.