Il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in applicazione dal 1° gennaio 2023 per le nuove schede e dal 1° gennaio 2025 per le schede preesistenti, ha modificato l'Allegato II del Reg. CE 1907/2006 (REACH), aggiornando il formato e i contenuti obbligatori delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS).
Le principali novità rispetto al formato precedente riguardano: l'inserimento obbligatorio delle informazioni sulle nanoparticelle e sulle sostanze presenti in concentrazione superiore allo 0,1% nelle miscele; l'aggiornamento della sezione 9 (proprietà fisiche e chimiche) con nuovi parametri obbligatori; la modifica della sezione 11 (informazioni tossicologiche) per recepire la classificazione ai sensi del Reg. UE 2017/542 per le esposizioni vie respiratorie; l'aggiornamento delle sezioni relative agli identificatori univoci di formula (UFI) per le miscele notificate ai sensi del Reg. UE 2017/542.
Il fornitore è tenuto a riemettere la scheda aggiornata senza ritardo quando: vengono rese disponibili nuove informazioni che possono modificare le misure di gestione del rischio o la classificazione; vengono concesse o rifiutate autorizzazioni; vengono imposte restrizioni. La scheda aggiornata deve essere trasmessa gratuitamente in formato elettronico o cartaceo a tutti i destinatari professionali che hanno ricevuto la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.
I datori di lavoro sono tenuti a aggiornare le proprie schede di sicurezza al formato Reg. UE 2020/878, a conservarle accessibili ai lavoratori e al medico competente, e a integrare le informazioni aggiornate nella valutazione del rischio chimico. L'uso di schede non aggiornate costituisce violazione dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 227 D.Lgs. 81/08 e può comportare contestazioni da parte degli organi di vigilanza.