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REACH 2026: nuove sostanze nella lista SVHC e obblighi per i datori di lavoro che le utilizzano

L'ECHA ha aggiornato nel 2026 la lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — Substances of Very High Concern) ai sensi del Regolamento REACH (CE 1907/2006). Le nuove inclusioni interessano sostanze utilizzate in processi industriali, rivestimenti e plastiche, con impatti diretti sugli obblighi di sicurezza dei datori di lavoro, sulla comunicazione nella supply chain e sulla gestione delle schede di dati di sicurezza.

· Newsroom 123 Consulenza

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH — Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) prevede l'identificazione periodica delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) da parte dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). La lista delle sostanze candidate (Candidate List) viene aggiornata due volte l'anno e rappresenta il primo passo verso la procedura di autorizzazione e, eventualmente, di restrizione all'uso.

Nell'aggiornamento del 2026, l'ECHA ha aggiunto alla Candidate List diverse nuove sostanze, identificate come SVHC per le loro proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), per la persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT/vPvB), o per le loro proprietà di perturbazione endocrina. Tra le nuove inclusioni figurano alcune sostanze utilizzate come additivi nelle materie plastiche, composti impiegati in processi di finitura superficiale di metalli e sostanze presenti in solventi industriali.

Per i datori di lavoro che utilizzano sostanze SVHC o articoli che le contengono in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), gli obblighi previsti dal REACH riguardano diversi ambiti. In primo luogo, la comunicazione nella supply chain: i fornitori di articoli contenenti SVHC in concentrazione superiore alla soglia devono fornire ai destinatari professionali, su richiesta o automaticamente, informazioni sufficienti per un uso sicuro, includendo almeno il nome della sostanza. Anche i consumatori hanno diritto a questa informazione su richiesta.

In secondo luogo, l'aggiornamento delle schede di dati di sicurezza (SDS): quando una sostanza viene aggiunta alla Candidate List o varia la classificazione di pericolo, il fornitore è tenuto ad aggiornare la SDS entro 12 mesi. I datori di lavoro destinatari devono quindi monitorare l'aggiornamento delle SDS dei prodotti in uso e aggiornare di conseguenza la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In terzo luogo, le sostanze SVHC che superano le soglie di utilizzo stabilite dall'ECHA possono essere soggette alla procedura di autorizzazione, che richiede alle imprese di richiedere un'autorizzazione specifica per continuare ad utilizzarle oltre le date limite fissate (sunset dates). Le imprese che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione o che utilizzano sostanze in fasi di supply chain non coperte da autorizzazioni altrui devono pianificare la sostituzione o il processo di autorizzazione con congruo anticipo.

Dal punto di vista pratico, i servizi di prevenzione e protezione sono invitati a verificare periodicamente la Candidate List aggiornata disponibile sul sito dell'ECHA, a confrontarla con l'inventario delle sostanze chimiche presenti in azienda (richiesto dall'art. 228 del D.Lgs. 81/2008 per gli agenti chimici pericolosi) e ad aggiornare la valutazione del rischio chimico quando vengono identificate nuove SVHC tra le sostanze in uso. La collaborazione con i fornitori per ottenere SDS aggiornate e informazioni sull'uso sicuro è elemento essenziale di questo processo.

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Fonti normative

  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 — REACH, articoli 57-59 (identificazione SVHC)
  • ECHA — Candidate List of Substances of Very High Concern, aggiornamento 2026
  • Art. 228 D.Lgs. 81/2008 — valutazione del rischio da agenti chimici
  • Regolamento (UE) 2020/878 — SDS (schede di dati di sicurezza)

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