Il Regolamento CE 1907/2006, noto come REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), istituisce un sistema integrato per la gestione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea. Nell'ambito di questo regolamento, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) mantiene e aggiorna con cadenza semestrale la Candidate List, l'elenco delle sostanze che soddisfano i criteri per essere considerate Sostanze Estremamente Preoccupanti (Substances of Very High Concern — SVHC).
Una sostanza viene inserita nella Candidate List quando soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: è cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP); è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT); è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); è una sostanza endocrina disruptors o presenta altre proprietà di pari preoccupazione. L'inclusione nella Candidate List genera immediatamente obblighi specifici, distinti dall'iter dell'autorizzazione, che può subentrare in una fase successiva quando la sostanza viene inserita nell'Allegato XIV.
Il principale obbligo immediato per i produttori e importatori di articoli che contengono una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p) è la comunicazione ai destinatari a valle nella catena di fornitura e, su richiesta, ai consumatori entro 45 giorni, ai sensi dell'art. 33 REACH. Parallelamente, ai sensi dell'art. 7 REACH, scatta l'obbligo di notifica all'ECHA se la sostanza è presente negli articoli in quantità totale superiore a 1 tonnellata l'anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
Dal 5 gennaio 2021 è operativo il database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects — Products) dell'ECHA, nel quale i produttori e gli importatori di articoli contenenti SVHC sopra la soglia dello 0,1% p/p sono tenuti a inserire le informazioni sugli articoli immessi sul mercato UE. Questa notifica SCIP ha lo scopo di rendere disponibili le informazioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, per garantire un riciclo sicuro e conforme.
Per i fornitori di sostanze o miscele che contengono SVHC, l'inclusione nella Candidate List obbliga all'aggiornamento della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) entro sei mesi, ai sensi dell'art. 31 REACH: la SDS aggiornata deve essere trasmessa a tutti i destinatari a valle che hanno ricevuto la sostanza o la miscela negli ultimi 12 mesi. Le aziende manifatturiere, dell'industria chimica, del trattamento metalli e dell'elettronica sono le più coinvolte dagli aggiornamenti semestrali della Candidate List e devono mantenere procedure interne per il monitoraggio sistematico degli aggiornamenti ECHA e per la gestione degli adempimenti conseguenti.