Il Regolamento REACH (CE 1907/2006) continua a incidere significativamente sul settore della galvanotecnica e dei trattamenti superficiali attraverso il regime di autorizzazione per le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — Substances of Very High Concern).
Il Cromo VI (CrVI) e i suoi composti — in particolare il triossido di cromo (CrO₃) utilizzato nella cromatura dura e decorativa — sono soggetti ad autorizzazione obbligatoria ai sensi dell'Allegato XIV del REACH. L'ECHA ha aggiornato nel 2026 le date di scadenza delle autorizzazioni in vigore, imponendo alle aziende che non ottengono il rinnovo di interrompere l'utilizzo o di sostituire il cromo VI con alternative valide (cromatura trivalente, PVD, vernici ad alte prestazioni).
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, il CrVI è classificato come cancerogeno di categoria 1A: le imprese galvaniche devono garantire la riduzione delle esposizioni al minimo tecnicamente possibile, adottare sistemi di aspirazione localizzata, fornire DPI specifici (maschere FPP3, guanti impermeabili) e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno annuale.
Le ispezioni di INAIL e INL nel settore galvanico sono aumentate negli ultimi anni, con particolare attenzione alla misurazione delle concentrazioni ambientali di CrVI e alla corretta gestione delle acque di processo.