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REACH: Nuove Restrizioni PFAS 2026 — Impatto su Industria Chimica, Tessile e Alimentare

L'ECHA ha avanzato la proposta di restrizione universale dei PFAS (sostanze perfluorurate) ai sensi del Reg. CE 1907/2006 (REACH), con possibile entrata in vigore nel 2027. Le aziende italiane che utilizzano PFAS nei propri processi produttivi (impregnanti tessili, rivestimenti antiaderenti, schiume antincendio) devono avviare la valutazione dell'impatto.

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I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono una famiglia di oltre 10.000 composti chimici di sintesi caratterizzati dall'estrema stabilità dei legami carbonio-fluoro, che li rende praticamente indistruttibili nell'ambiente e nell'organismo umano, tanto da valergli il soprannome di 'sostanze forever'. In Italia, la contaminazione da PFAS nel Veneto ha portato all'attenzione pubblica la pericolosità di questi composti per la salute, correlati a tumori renali e testicolari, disfunzioni tiroidee e tossicità riproduttiva.

I settori produttivi italiani più esposti alla proposta di restrizione ECHA sono: industria tessile e abbigliamento tecnico (impregnanti idro-oleofughi per outdoor), industria alimentare (rivestimenti antiaderenti PTFE per utensili e imballaggi food contact), industria chimica (PFAS come intermedi di sintesi), settore antincendio (schiume AFFF fluorurate, obbligatorie in molti siti industriali e aeroporti).

La timeline ECHA prevede: termine per le osservazioni sulla proposta di restrizione universale entro la fine del 2024, parere dei comitati scientifici RAC e SEAC nel 2025-2026, adozione definitiva della restrizione come modifica all'allegato XVII del Reg. CE 1907/2006 presumibilmente entro il 2027, con periodi di transizione differenziati per settore (18 mesi per usi generali, fino a 12 anni per usi critici senza alternative disponibili).

Le sostanze di sostituzione alternative includono i fluorotelomeri a catena corta (C2-C4) e le chemistries non-fluorurate (silicone, cera di paraffina, polimeri a base acqua), la cui efficacia tecnica varia significativamente per applicazione e deve essere valutata caso per caso.

Per le aziende italiane che espongono i lavoratori a PFAS durante i processi produttivi, gli obblighi SSL sono immediati: il DVR deve contenere una valutazione specifica dell'esposizione, con monitoraggio biologico (PFOS/PFOA nel sangue) per gli esposti significativi, e la sostituzione deve essere valutata nell'ottica dell'art. 236 D.Lgs. 81/08 sugli agenti cancerogeni e mutageni.

PFAS REACH ECHA restrizione chimica

Fonti normative

  • Reg. CE 1907/2006 (REACH) — Proposta restrizione universale PFAS
  • ECHA — Universal PFAS restriction proposal (2023)

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