In Italia l'amianto è vietato dal 1992 (L. 257/1992), ma molti edifici costruiti prima di quella data contengono ancora materiali con amianto: coperture e lastre in cemento-amianto, canne fumarie, pavimenti in vinil-amianto, coibentazioni di tubazioni e caldaie. La legge non impone di rimuovere sempre questi materiali: impone di conoscerli, valutarne lo stato e intervenire quando possono rilasciare fibre.
Valutare i materiali presenti
Il riferimento tecnico è il D.M. Sanità 6 settembre 1994. Il proprietario dell'immobile, o il datore di lavoro che lo utilizza, deve:
- individuare i materiali sospetti e farli campionare e analizzare da un laboratorio qualificato;
- valutarne lo stato di conservazione, distinguendo i materiali compatti da quelli friabili, che rilasciano fibre più facilmente;
- nominare un responsabile per il controllo e il coordinamento delle attività che possono interessare i materiali;
- predisporre un programma di controllo e manutenzione, con ispezioni periodiche documentate.
In base alla valutazione si sceglie fra tre soluzioni: rimozione, incapsulamento (trattamento con prodotti che inglobano le fibre) o confinamento (barriera che separa il materiale dagli ambienti occupati). Un materiale integro e non soggetto a sollecitazioni può restare in opera, sotto controllo.
Obblighi per i lavori che interessano l'amianto
Prima di demolizioni o manutenzioni il datore di lavoro deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto (art. 248 D.Lgs. 81/2008). Se i lavori possono esporre a fibre si applica il Titolo IX, Capo III:
- notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori (art. 250);
- piano di lavoro per demolizione o rimozione, inviato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio, salvo i casi di urgenza (art. 256);
- misure per ridurre l'esposizione, DPI respiratori adeguati e misurazioni della concentrazione di fibre (artt. 251 e 253);
- formazione specifica dei lavoratori (art. 258) e sorveglianza sanitaria (art. 259);
- iscrizione dei lavoratori esposti nel registro previsto dall'art. 260.
La rimozione e lo smaltimento possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto).
Il valore limite
La Direttiva (UE) 2023/2668 è stata recepita con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, che ha modificato quasi tutto il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008. Il valore limite dell'art. 254 scende da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, come media ponderata su otto ore. Fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre può essere fatto in microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 è richiesta la microscopia elettronica o un metodo equivalente, che conta anche le fibre più sottili. Il nuovo limite impone di rivedere la valutazione del rischio e i piani di lavoro predisposti prima del 2026.
Malattie e registri
Le patologie da amianto hanno latenze molto lunghe, spesso di decenni. L'INAIL gestisce il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), alimentato dai Centri operativi regionali. Per i lavoratori ex esposti le Regioni organizzano programmi di sorveglianza sanitaria: è utile conservare la documentazione sulle esposizioni passate, perché serve anche ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Contributi
L'INAIL finanzia interventi di bonifica dall'amianto con i bandi ISI (Incentivi alle imprese per la sicurezza), in un asse dedicato. Percentuali, massimali e scadenze cambiano a ogni bando: vanno verificati sul bando dell'anno.
Errori frequenti
- Forare, tagliare o pulire con idropulitrice lastre di cemento-amianto durante una manutenzione ordinaria.
- Affidare la rimozione di poche lastre a un'impresa non iscritta alla categoria 10.
- Considerare chiusa la questione dopo un primo campionamento, senza programma di controllo.
- Non informare le imprese esterne della presenza di amianto prima dei lavori (art. 26 D.Lgs. 81/2008).
Cosa fare in pratica
Se l'edificio è anteriore al 1992, fai censire i materiali sospetti, conserva i referti di laboratorio, nomina il responsabile e programma i controlli. Prima di ogni lavoro sull'involucro o sugli impianti verifica la mappa dei materiali e, se necessario, coinvolgi un'impresa abilitata per notifica e piano di lavoro.