<strong>Il quadro normativo di riferimento: dalla L. 257/1992 al D.M. 06/09/1994</strong><br><br>L'Italia ha bandito la produzione, commercializzazione e importazione di amianto con la Legge 27 marzo 1992, n. 257. La norma non ha tuttavia imposto la bonifica immediata di tutti i manufatti contenenti amianto (MCA) già installati, ma ha invece stabilito un sistema di valutazione dello stato di conservazione con obbligo di intervento nei casi di materiale friabile o in cattivo stato di conservazione.<br><br>Il Decreto del Ministro della Sanità del 6 settembre 1994 costituisce la norma tecnica di riferimento per la valutazione del rischio amianto negli edifici e per la scelta delle misure da adottare: messa in sicurezza in situ (incapsulamento o confinamento) o rimozione e smaltimento. Il D.M. definisce anche le metodologie di campionamento e analisi, i criteri per la valutazione dell'indice di degrado e i requisiti per le imprese e i tecnici che effettuano le bonifiche.<br><br><strong>Il RENAM: Registro Nazionale Mesoteliomi INAIL</strong><br><br>Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (RENAM), istituito ai sensi del D.Lgs. 277/1991 e successivamente integrato nella normativa INAIL, raccoglie i casi di mesotelioma maligno (tumore della pleura, del peritoneo e del pericardio correlato all'esposizione ad amianto) diagnosticati in Italia. Il RENAM è gestito dall'INAIL in collaborazione con i Centri Operativi Regionali (COR) distribuiti sul territorio nazionale.<br><br>I dati del RENAM, aggiornati con cadenza annuale, mostrano che nonostante il bando dell'amianto risalga a oltre 30 anni fa, i casi di mesotelioma continuano a essere diagnosticati a causa del lungo periodo di latenza della malattia (tipicamente 20-50 anni dall'esposizione). L'analisi per settore di esposizione conferma la prevalenza nei lavoratori ex-esposti nel settore cantieristico navale, edilizio, manifatturiero (coibentazioni termiche), ferroviario.<br><br><strong>Le banche dati regionali dell'amianto e il censimento degli edifici</strong><br><br>Ogni Regione è tenuta, ai sensi della L. 257/1992 e dei piani regionali amianto, a istituire e aggiornare banche dati degli edifici, impianti e siti contenenti amianto. I proprietari di edifici costruiti prima del 1994 (anno di entrata in vigore del bando) che contengono materiali in amianto friabile sono tenuti a censire la presenza di amianto e a comunicarla alle autorità competenti (ASL, Comune, ARPA).<br><br>L'obbligo di censimento riguarda in particolare: edifici pubblici e ad uso pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici); luoghi di lavoro; edifici residenziali condominiali; stabilimenti industriali dismessi. Per gli edifici residenziali privati unifamiliari non sussiste un obbligo formale di censimento, ma il proprietario è comunque tenuto a non creare pericolo per la salute dei residenti e dei soggetti terzi.<br><br><strong>I piani regionali amianto 2026 e le priorità di intervento</strong><br><br>Nel 2026 la maggior parte delle Regioni ha adottato o aggiornato i propri Piani Regionali Amianto (PRA), che definiscono le priorità di intervento per la bonifica del patrimonio edificato, i finanziamenti disponibili, le modalità di accesso alle banche dati e i requisiti per le imprese di bonifica.<br><br>Le priorità tipicamente identificate dai PRA riguardano: gli edifici scolastici con amianto in cattivo stato di conservazione; le strutture sanitarie; gli impianti sportivi; gli edifici residenziali con coperture in cemento-amianto (Eternit) in avanzato stato di degrado. Le ARPA regionali effettuano campionamenti periodici nelle aree limitrofe ai siti con amianto friabile per verificare la dispersione di fibre aerodisperse e l'eventuale necessità di intervento urgente.<br><br><strong>I finanziamenti disponibili: PNRR e ISI INAIL</strong><br><br>Per le imprese, i principali strumenti di finanziamento per la bonifica dall'amianto sono i bandi ISI INAIL (Incentivi alle Imprese per la Sicurezza sul Lavoro), che prevedono contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili per interventi di bonifica da agenti cancerogeni, inclusa la rimozione di coperture in cemento-amianto e di coibentazioni in amianto di impianti industriali.<br><br>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alcune Missioni hanno previsto finanziamenti per la riqualificazione degli edifici scolastici e dei plessi sanitari, includendo la bonifica dall'amianto tra le attività eleggibili. I Comuni e le Regioni possono accedere a questi finanziamenti per gli edifici di loro proprietà, riducendo significativamente il costo a carico degli enti locali.<br><br><strong>Chi è obbligato a bonificare e entro quando</strong><br><br>L'obbligo di bonifica non scatta automaticamente per la sola presenza di amianto, ma dipende dallo stato di conservazione del materiale e dall'esito della valutazione effettuata da un tecnico abilitato. Se il materiale è compatto, in buono stato di conservazione e non soggetto a deterioramento, il D.M. 06/09/1994 consente la messa in sicurezza in situ con programma di controllo periodico.<br><br>Se invece il materiale è friabile, presenta segni di deterioramento, è in ambiente in cui possono avvenire abrasioni o impatti, o è soggetto a correnti d'aria che potrebbero disperdere le fibre, l'intervento di rimozione diventa necessario. In questi casi il proprietario deve affidare la bonifica a un'impresa abilitata ai sensi dell'art. 12 della L. 257/1992 e comunicarne l'avvio all'ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.<br><br>Non esiste una scadenza unica nazionale entro cui tutte le bonifiche devono essere completate: i termini sono definiti dai Piani Regionali e dalle ordinanze delle autorità competenti nei casi di rischio immediato per la salute pubblica.
Fonti normative
- L. 27 marzo 1992, n. 257 — cessazione impiego dell'amianto
- D.M. Ministero della Sanità 06/09/1994 — valutazione del rischio amianto
- INAIL — RENAM Registro Nazionale Mesoteliomi
- ISI INAIL — bandi incentivi alle imprese (bandi.inail.it)
- D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III — agenti cancerogeni e mutageni
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