La presenza di amianto negli edifici costruiti prima del 1992 — anno del divieto di utilizzo introdotto dalla L. 257/1992 — rimane una delle principali priorità di salute pubblica in Italia. Il Piano Nazionale Amianto (aggiornato con il D.M. Ambiente del 18 marzo 2003 e le successive linee guida regionali) definisce gli obblighi per i proprietari e i gestori di immobili pubblici e privati.
Per i proprietari di edifici con presenza accertata o sospetta di materiali contenenti amianto (MCA), la normativa italiana prevede l'obbligo di: effettuare un'ispezione per identificare la presenza di MCA; classificare i materiali secondo lo stato di conservazione (friabile, compatto, in buono stato, deteriorato); redigere un programma di controllo e manutenzione in caso di MCA in buono stato; procedere alla bonifica (incapsulamento, confinamento o rimozione) nei casi di deterioramento o rischio imminente.
La L. 257/1992 e il D.M. 06/09/1994 stabiliscono che la valutazione del rischio per i MCA deve essere effettuata da professionisti abilitati e che la bonifica deve essere eseguita da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto). Le scuole, gli ospedali e gli altri edifici pubblici sono soggetti a obblighi di mappatura e notifica alle autorità sanitarie locali (ASL/ASP).
Nel 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato le priorità del Piano Nazionale Amianto, con particolare attenzione agli edifici scolastici costruiti tra gli anni '60 e '80 e agli impianti industriali dismessi. Sono stati stanziati fondi PNRR specifici per accelerare le bonifiche negli immobili di proprietà pubblica.
Per i lavoratori esposti durante attività di manutenzione su edifici con MCA (elettricisti, idraulici, geometri), il D.Lgs. 81/2008 (artt. 246-265) impone obblighi specifici: valutazione dell'esposizione, piano di lavoro notificato all'ASL, DPI specifici (maschere FFP3 o autorespiratori), formazione specifica per addetti alla bonifica amianto.