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Amianto: il censimento obbligatorio negli edifici costruiti prima del 1992

La Legge 257/1992 impone ai proprietari di edifici realizzati prima del 1992 l'obbligo di censire la presenza di amianto e di notificare le risultanze alla ASL competente. Il mancato censimento espone a sanzioni amministrative e penali. Per le PMI che operano in immobili di quell'epoca o gestiscono patrimoni immobiliari, conoscere le procedure di valutazione dello stato di conservazione, i criteri di priorità per la bonifica e gli adempimenti documentali è fondamentale per operare in conformità e tutelare la salute dei lavoratori e degli occupanti.

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La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha messo al bando la produzione e la commercializzazione dell'amianto in Italia, ma ha contestualmente introdotto obblighi precisi per la gestione del materiale già presente negli edifici esistenti.

L'art. 10 della L. 257/1992 stabilisce che i proprietari di immobili in cui siano presenti materiali contenenti amianto (MCA) hanno l'obbligo di effettuare un censimento e di notificarne i risultati alla ASL territorialmente competente. L'obbligo riguarda tutti gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto, ovvero prima del 1992, e si estende a coperture in eternit, tubazioni, lastre ondulate, coibentazioni di impianti e qualsiasi altro manufatto contenente amianto.

La valutazione dello stato di conservazione deve essere condotta da tecnici abilitati secondo le metodologie previste dal D.M. 6 settembre 1994, che distingue tra materiali friabili (più pericolosi, priorità d'intervento elevata) e materiali compatti (meno pericolosi se in buono stato). La valutazione deve considerare stato fisico del materiale, presenza di danni, possibilità di rilascio di fibre e frequentazione dell'area.

In base all'esito della valutazione, il proprietario deve predisporre un Piano di Controllo e Manutenzione (per MCA in buono stato) oppure un Piano di Bonifica (per MCA in stato precario o friabile). Il piano di bonifica deve essere approvato dalla ASL e rispettare le procedure di lavoro sicure stabilite dal D.Lgs. 81/08 (Titolo XI — agenti cancerogeni) e dal D.M. 6 settembre 1994.

Le sanzioni per omesso censimento o omessa notifica alla ASL possono raggiungere importi significativi e, nei casi più gravi, configurare reati penali per esposizione dei lavoratori a sostanze cancerogene. Le imprese che operano in edifici pre-1992 devono verificare l'esistenza della documentazione di censimento e, in assenza, provvedere tempestivamente all'incarico a tecnici qualificati.

Per i datori di lavoro, il rischio amianto deve essere valutato nel DVR ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, con aggiornamento ogni volta che intervengono modifiche significative alla struttura dell'edificio o al materiale contenente amianto.

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Fonti normative

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 — bando amianto
  • D.M. 6 settembre 1994 — valutazione MCA negli edifici
  • D.Lgs. 81/08 — Titolo XI (agenti cancerogeni e mutageni)

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