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Piano Nazionale Amianto: lo stato delle bonifiche in Italia e i fondi PNRR per gli edifici pubblici

A oltre trent'anni dalla Legge 257/1992 che ha vietato l'amianto in Italia, la sfida delle bonifiche rimane aperta. Il Piano Nazionale Amianto ha ricevuto un impulso dal PNRR con fondi destinati alla rimozione dell'amianto dagli edifici scolastici e sanitari pubblici. Si fa qui il punto sulla situazione attuale e sugli obiettivi 2026-2030.

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La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha vietato in Italia l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto. Tuttavia, la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) nel patrimonio edilizio italiano — sia pubblico sia privato — è ancora vastissima: le stime più aggiornate parlano di milioni di tonnellate di materiali in matrice compatta (cemento-amianto, principalmente in coperture) e friabile ancora presenti in edifici costruiti prima del 1992.

Il Piano Nazionale Amianto (PNA), previsto dalla stessa L. 257/1992 e aggiornato nel corso degli anni, definisce gli indirizzi strategici per il censimento, la gestione e la bonifica dei materiali contenenti amianto. Sul fronte del censimento, il Registro Nazionale degli Edifici e dei Siti Contenenti Amianto, gestito dall'INAIL, ha progressivamente ampliato la propria banca dati, ma la copertura rimane parziale, soprattutto per il patrimonio privato dove le autodichiarazioni sono storicamente sottodimensionate rispetto alla realtà.

Il PNRR ha rappresentato un'opportunità concreta per accelerare le bonifiche nel settore pubblico. La Missione 2, Componente 4 del PNRR ha stanziato risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, con una quota specifica destinata alla rimozione dell'amianto da scuole, ospedali e altri edifici della pubblica amministrazione. I cantieri di bonifica finanziati con fondi PNRR devono rispettare sia le normative tecniche di settore (D.M. 6 settembre 1994 e D.M. 20 agosto 1999 per le coperture in cemento-amianto) sia i requisiti di rendicontazione e milestone previsti dalla Commissione Europea.

Per i datori di lavoro, la gestione dei materiali contenenti amianto negli edifici è disciplinata dall'art. 249 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III). Chi opera in edifici con presenza di amianto deve: effettuare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti; nominare il responsabile della gestione del rischio amianto; predisporre il piano di controllo e manutenzione in caso di MCA in buone condizioni; avviare la bonifica nei casi di MCA in cattivo stato di conservazione o in matrice friabile. Le imprese che effettuano lavori di bonifica dell'amianto devono essere iscritte all'apposito registro ministeriale e avvalersi di lavoratori con formazione specifica.

Per il periodo 2026-2030, gli obiettivi del Piano Nazionale Amianto includono: il completamento del censimento degli edifici pubblici con MCA; il potenziamento delle risorse umane delle ASL per i controlli; l'accelerazione delle procedure autorizzative per le bonifiche; la promozione di accordi volontari con le categorie produttive per la bonifica del patrimonio privato. Il coordinamento tra Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente, INAIL e Regioni rimane un elemento cruciale per la realizzazione degli obiettivi del Piano.

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Fonti normative

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 — divieto amianto
  • Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/2008 — protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
  • D.M. 6 settembre 1994 — normativa e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto
  • Piano Nazionale Amianto — aggiornamento 2024-2026, Ministero della Salute
  • PNRR Missione 2 Componente 4 — fondi per edifici pubblici

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