Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale — l'AI Act — rappresenta il primo corpus normativo organico sull'IA approvato a livello mondiale. Entrato in vigore il 2 agosto 2024, il Regolamento prevede un'applicazione progressiva: dal febbraio 2025 si applicano le disposizioni sui sistemi AI vietati; dall'agosto 2025 quelle sulle obbligazioni di trasparenza per i modelli generativi; dall'agosto 2026 le prescrizioni sui sistemi ad alto rischio elencati negli Allegati I e III del Regolamento.
Per il mondo del lavoro, le disposizioni più rilevanti riguardano i sistemi AI classificati ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, categoria 4, che comprende espressamente i sistemi destinati a: (a) la selezione o il filtraggio dei candidati, in particolare per la valutazione e la classificazione delle persone nelle procedure di assunzione o promozione; (b) il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nelle relazioni di lavoro; (c) l'accesso all'autoimprenditorialità e al lavoro autonomo.
I sistemi AI che rientrano in queste categorie — dai software per il colloquio via video analytics ai sistemi di gestione delle performance basati su algoritmi, dai sistemi di videosorveglianza intelligente a quelli di controllo della fatica — devono soddisfare requisiti stringenti prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio: valutazione della conformità documentata, sistema di gestione della qualità, registrazione nella banca dati UE dei sistemi ad alto rischio, supervisione umana garantita, robustezza tecnica e cybersicurezza, nonché trasparenza nei confronti degli utenti.
Sul fronte della sicurezza sul lavoro, i sistemi AI per il monitoraggio della fatica e dell'attenzione dei conducenti (già ampiamente diffusi nella logistica) e i sistemi di rilevamento delle condizioni di rischio negli ambienti produttivi (ad esempio tramite computer vision) possono rientrare nell'Allegato III se influenzano decisioni rilevanti riguardanti i lavoratori. La classificazione dipende dal grado di autonomia decisionale del sistema e dall'impatto sulle persone.
I datori di lavoro che adottano sistemi AI ricevuti da fornitori terzi devono verificare che questi rispettino i requisiti dell'AI Act e acquisire la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE previste dal Regolamento. I fornitori di sistemi ad alto rischio sono tenuti a fornire istruzioni d'uso dettagliate, incluse indicazioni per la supervisione umana e la gestione dei casi di malfunzionamento.
Sul piano del rapporto con il D.Lgs. 81/2008, l'AI Act non modifica direttamente il Testo Unico sulla sicurezza, ma introduce obblighi complementari. I sistemi AI che costituiscono parte dell'organizzazione del lavoro o delle attrezzature devono essere considerati nel processo di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/2008. Il Garante per la protezione dei dati personali ha già emanato linee guida sull'uso dei sistemi AI nei luoghi di lavoro, da coordinare con l'AI Act e con lo Statuto dei Lavoratori (art. 4 L. 300/1970) in materia di controllo a distanza.