Le ondate di calore hanno smesso di essere eventi eccezionali per diventare una realtà climatica ricorrente che il sistema della sicurezza sul lavoro deve affrontare con strumenti adeguati. Per i lavoratori che operano all'aperto — in edilizia, agricoltura, logistica, manutenzione — le temperature elevate non sono solo una fonte di disagio ma un vero e proprio rischio per la salute, riconosciuto e regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle linee guida nazionali.
**Il quadro normativo di riferimento**
Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 28, stabilisce che la valutazione dei rischi deve considerare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli legati alle condizioni climatiche. Lo stress termico da caldo è un rischio fisico che rientra nell'ambito del Titolo VIII (Agenti fisici) del Testo Unico. Il datore di lavoro è pertanto obbligato a valutarlo nel DVR e ad adottare misure preventive e protettive adeguate.
L'INAIL ha sviluppato negli anni strumenti operativi per la valutazione del rischio da caldo negli ambienti di lavoro, tra cui indicatori biometeorologici come il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), utilizzato per valutare il carico termico a cui è esposto il lavoratore in funzione di temperatura, umidità, irraggiamento solare e velocità del vento.
**Gli obblighi specifici del datore di lavoro**
Il datore di lavoro, in presenza di lavoratori esposti al rischio da caldo, deve adempiere a una serie di obblighi concreti. La valutazione del rischio da stress termico deve essere parte integrante del DVR e deve essere aggiornata ogni estate, tenendo conto delle previsioni climatiche stagionali e delle specifiche condizioni di lavoro.
La pianificazione organizzativa del lavoro è il primo e più efficace strumento preventivo: organizzare le attività più fisicamente impegnative nelle ore mattutine (prima delle 12), prevedere pause frequenti in luoghi freschi e ombreggiati, e sospendere le attività durante le ore di punta del calore (tipicamente 12-16) sono misure che riducono significativamente il rischio di patologie da caldo.
L'accesso ad acqua potabile fresca e gratuita è un obbligo del datore di lavoro per i lavoratori esposti al calore. Le linee guida INAIL raccomandano almeno 250 ml ogni 15-20 minuti per i lavoratori che svolgono attività fisicamente intensa in condizioni di caldo.
I DPI idonei per il rischio caldo includono abbigliamento leggero e traspirante, copricapo, occhiali da sole e, in alcuni contesti, indumenti ad alta visibilità con proprietà di riflessione del calore.
**Il ruolo del Medico Competente**
Il Medico Competente deve collaborare con il datore di lavoro nella definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da caldo. Alcune categorie di lavoratori sono particolarmente vulnerabili: anziani, soggetti con patologie cardiovascolari o respiratorie, lavoratori in sovrappeso e coloro che assumono farmaci che interferiscono con la termoregolazione. Per questi lavoratori, il Medico Competente può prescrivere misure di protezione aggiuntive o, nei casi più gravi, l'inidoneità temporanea alle mansioni con esposizione a calore intenso.
Il Medico Competente deve inoltre formare i lavoratori e i preposti al riconoscimento dei sintomi precoci di stress da caldo (crampi, spossatezza, vertigini) e del colpo di calore (perdita di coscienza, temperatura corporea elevata, cute calda e secca) e alle azioni di primo soccorso da adottare.
**Patologie da caldo: riconoscimento e primo soccorso**
Le patologie correlate al caldo si manifestano in modo progressivo. I crampi da calore sono la forma più lieve, causati dalla perdita di sali minerali attraverso la sudorazione. L'esaurimento da calore è una condizione più seria, caratterizzata da debolezza intensa, sudorazione abbondante, nausea e vertigini: richiede il trasferimento immediato del lavoratore in un ambiente fresco e l'idratazione. Il colpo di calore è l'emergenza medica vera e propria: si manifesta con temperatura corporea superiore a 40°C, cute calda e secca, confusione mentale, perdita di coscienza. Richiede il ricovero ospedaliero urgente e costituisce una situazione che può essere fatale se non trattata tempestivamente.
**Le sanzioni per inadempienza**
Il mancato rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori dal rischio da caldo può comportare conseguenze serie per il datore di lavoro. Sul piano amministrativo, le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relative alla valutazione dei rischi e alle misure preventive sono punite con sanzioni che vanno da alcune migliaia a decine di migliaia di euro. Sul piano penale, nei casi in cui il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza ha causato un infortunio o una malattia al lavoratore, il datore di lavoro può rispondere di lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo.
**Strumenti pratici: il bollettino caldo e le allerte**
Per pianificare efficacemente le attività lavorative nei periodi di caldo intenso, i datori di lavoro possono fare riferimento ai bollettini di allerta calore emessi dal Sistema Nazionale di Allerta Meteorologica (MeteoAlarm) e dalle Regioni. Il Ministero della Salute pubblica durante i mesi estivi bollettini quotidiani sulle ondate di calore nelle principali città italiane, con indicazione del livello di rischio (da 0 a 3). In presenza di allerta di livello 2 o 3, le misure preventive devono essere applicate con la massima rigorosità.