Con l'arrivo dell'estate 2026, le ondate di calore si confermano una delle principali emergenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati all'aperto. Settori come l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e la manutenzione del verde sono i più esposti, e i datori di lavoro hanno precisi obblighi normativi da rispettare.
Il quadro giuridico di riferimento è il D.Lgs. 81/08, in particolare l'art. 28 che impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio da stress termico. Quest'ultimo deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con analisi specifica delle mansioni esposte, dei periodi a rischio e delle misure di prevenzione adottate.
Lo stress da calore si manifesta quando il corpo umano non riesce a mantenere la propria temperatura interna nella norma, portando a colpi di calore, crampi muscolari, sincopi e, nei casi più gravi, a danni d'organo permanenti o al decesso. L'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) è lo strumento internazionale di riferimento per la valutazione del rischio: quando supera i 28°C per lavori pesanti, l'esposizione prolungata non protetta è da considerarsi pericolosa.
Le misure organizzative obbligatorie che i datori di lavoro devono adottare includono innanzitutto la rimodulazione degli orari di lavoro: le attività più faticose devono essere concentrate nelle ore mattutine più fresche (prima delle 11) ed eventualmente nel tardo pomeriggio, evitando le ore centrali della giornata nelle giornate più calde. Questo principio, già raccomandato da INAIL e INPS, assume carattere obbligatorio qualora il DVR indichi il rischio come significativo.
È inoltre obbligatorio garantire l'accesso continuativo ad acqua fresca e potabile, in quantità sufficiente a compensare la sudorazione intensa. I dispositivi di protezione individuale devono essere adeguati al rischio termico: indumenti leggeri e traspiranti, copricapo con visiera, creme solari ad alta protezione ove necessario.
Le pause devono essere programmate e sufficientemente frequenti, con accesso a zone d'ombra o ad ambienti freschi. In alcuni Contratti Collettivi Nazionali (ad esempio nell'edilizia) sono previste clausole specifiche per la sospensione dei lavori in caso di temperature eccessive: i datori di lavoro devono verificare le disposizioni contrattuali applicabili e attivare le procedure di cassa integrazione ordinaria per emergenza climatica, ove previsto.
La sorveglianza sanitaria assume un ruolo fondamentale: il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione del rischio termico e può prescrivere la sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori particolarmente vulnerabili (anziani, persone con patologie cardiovascolari, lavoratori che assumono farmaci che riducono la tolleranza al calore). La visita straordinaria è attivabile su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro quando emergono segnali di malessere correlati al calore.
La campagna INAIL estate 2026 ha rafforzato la comunicazione su questi temi, mettendo a disposizione materiali informativi in più lingue per i lavoratori stranieri, che risultano statisticamente più esposti al rischio per ragioni legate alle mansioni svolte e alla minore conoscenza delle procedure di emergenza. Il mancato rispetto degli obblighi in materia di stress termico può comportare sanzioni amministrative e, in caso di infortuni o malattie professionali correlate, responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.