Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio da stress termico per caldo, che assume carattere di rischio specifico per i lavoratori outdoor nei mesi estivi. La valutazione del rischio deve tener conto di temperatura dell'aria, umidità relativa, irraggiamento solare, velocità del vento e dell'intensità del lavoro fisico svolto.
Negli ultimi anni, le circolari congiunte del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute hanno fornito indicazioni operative che i datori di lavoro devono tradurre in misure concrete: adattamento degli orari di lavoro (evitare le ore centrali della giornata, tipicamente 12:30-16:00, nelle giornate di allerta rossa); predisposizione di aree di sosta all'ombra e di acqua fresca a disposizione gratuita e continua dei lavoratori; formazione e informazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di emergenza; nomina di un referente per la gestione delle emergenze termiche in cantiere o in azienda.
Per i lavoratori agricoli, l'accordo tra INAIL e organizzazioni di categoria ha definito un sistema di allerta basato sul bollettino del rischio caldo del Ministero della Salute (portale worklimate.it), che fornisce previsioni giornaliere per provincia e tipo di lavoro. I cantieri edili in condizioni di allerta rossa prolungata possono attivare la Cassa Integrazione Guadagni per evento meteorologico, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
I DPI per il caldo includono abbigliamento leggero e traspirante, copricapo con visiera, eventuale impiego di indumenti rinfrescanti. Il medico competente svolge un ruolo fondamentale nel valutare la suscettibilità individuale dei lavoratori al rischio termico nell'ambito della sorveglianza sanitaria.