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Rischio calore estate 2026: le misure preventive obbligatorie per i lavoratori outdoor

Con le ondate di calore sempre più frequenti e intense, il rischio da stress termico per i lavoratori che operano all'aperto è diventato una priorità per datori di lavoro e organi di vigilanza. La normativa vigente e le circolari ministeriali del 2026 delineano gli obblighi concreti.

· Newsroom 123 Consulenza

L'estate 2026 ha registrato ondate di calore di intensità eccezionale su gran parte del territorio italiano, con temperature che hanno superato i 38-40°C in diverse aree del Centro-Sud. In questo contesto, il rischio da stress termico per i lavoratori esposti a fonti di calore o che operano all'aperto — edilizia, agricoltura, logistica, manutenzione stradale — ha assunto una rilevanza primaria sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.

Il quadro normativo di riferimento è definito dal D.Lgs. 81/2008, che all'art. 28 ricomprende il microclima tra i fattori di rischio da valutare nel DVR, e dall'Allegato IV che stabilisce i requisiti degli ambienti di lavoro in termini di temperatura, areazione e umidità. Per i lavori all'aperto, il riferimento tecnico è il documento INAIL sul rischio da calore e la norma ISO 7933 per il calcolo della tensione termica.

Gli obblighi del datore di lavoro in condizioni di calore estremo comprendono: la valutazione del rischio microclima nel DVR aggiornata per i periodi estivi; la predisposizione di misure organizzative quali turni di lavoro nelle ore più fresche (prima mattina e tardo pomeriggio), pause frequenti in luoghi ombreggiati e freschi, rotazione dei lavoratori tra mansioni a elevata esposizione termica e mansioni al coperto; la fornitura di acqua fresca in quantità adeguata (almeno 0,25 litri per persona ogni ora di lavoro in condizioni di caldo intenso); la disponibilità di DPI adeguati (abbigliamento ad alta traspirazione, cappelli a tesa larga).

Le circolari del Ministero del Lavoro e di INAIL del 2026 hanno richiamato i datori di lavoro a prestare particolare attenzione ai lavoratori più vulnerabili al calore: anziani, soggetti con patologie cardiovascolari o metaboliche, lavoratori in trattamento con farmaci che riducono la tolleranza al calore (antidepressivi, antipertensivi, diuretici). In questi casi è raccomandata la valutazione del Medico Competente per eventuali limitazioni temporanee.

La sorveglianza sanitaria deve includere, per i lavoratori esposti a microclima caldo severo, la valutazione della tolleranza individuale al calore nel protocollo sanitario. Il Medico Competente può disporre visite mediche straordinarie o adattamenti del giudizio di idoneità durante i periodi di ondata di calore.

Gli organi di vigilanza — INL e ASL — hanno intensificato i controlli durante l'estate 2026 sui cantieri e nei campi agricoli, verificando l'adozione delle misure preventive e il rispetto dei diritti dei lavoratori a pause e riparo dal sole.

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Fonti normative

  • Art. 28 e Allegato IV D.Lgs. 81/2008 — microclima e valutazione rischi
  • INAIL — Linee guida rischio da calore per lavoratori outdoor
  • Ministero del Lavoro — Circolare 2026 misure protezione caldo estremo
  • ISO 7933 — Ergonomia dell'ambiente termico, tensione termica analitica

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