Il rischio da stress termico e da calore è un rischio lavorativo che il datore di lavoro deve valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, tenendo conto di tutti i rischi presenti, inclusi quelli derivanti da fattori ambientali. I lavoratori maggiormente esposti sono quelli che operano all'aperto nei mesi estivi: addetti al settore edile, agricolo, della logistica e del magazzino non climatizzato, operatori ecologici, manutentori stradali e del verde pubblico, personale di polizia municipale.
Il principale strumento di valutazione del rischio calore a disposizione dei datori di lavoro italiani è il portale Worklimate, sviluppato da INAIL e ISS (Istituto Superiore di Sanità), che fornisce previsioni meteorologiche integrate con indicatori di rischio specifici per i lavoratori outdoor. Il portale calcola, tra gli altri, l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), lo standard internazionale ISO 7933 per la valutazione dello stress termico per calore: questo indice tiene conto della temperatura dell'aria, dell'umidità relativa, della velocità del vento e della radiazione solare, restituendo un valore confrontabile con i limiti d'azione previsti dalla norma UNI EN ISO 7933 in funzione del carico metabolico della mansione.
Il datore di lavoro, sulla base della valutazione del rischio e delle previsioni Worklimate, deve adottare misure organizzative e procedurali specifiche: anticipare l'orario di inizio delle attività più pesanti nelle prime ore del mattino, quando le temperature sono più basse; imporre pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata, orientativamente tra le 12:00 e le 16:00, preferibilmente in aree ombreggiate o climatizzate; garantire un'adeguata idratazione, mettendo a disposizione acqua fresca in quantità sufficiente e incoraggiando i lavoratori a bere prima di avvertire la sete; prevedere la rotazione delle mansioni per limitare il tempo di esposizione continua al calore dei singoli lavoratori.
Ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sui rischi da calore, sui sintomi del colpo di calore (cefalea intensa, confusione mentale, assenza di sudorazione, temperatura corporea elevata) e sulle procedure di primo soccorso da adottare in caso di emergenza. Il colpo di calore che si verifica in occasione o a causa del lavoro è a tutti gli effetti un infortuno INAIL, con obbligo di denuncia.
Per i settori edile e agricolo, nei giorni di ondata di calore, è possibile ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni per eventi meteo (CIGO meteo o FIS meteo), che consente la sospensione temporanea dell'attività con integrazione del reddito dei lavoratori. Il datore di lavoro deve documentare la correlazione tra le condizioni meteorologiche e la sospensione dell'attività, conservando i bollettini Worklimate come elementi di prova.