Il rischio da stress termico è uno dei rischi fisici più sottovalutati nei luoghi di lavoro all'aperto, eppure le conseguenze possono essere gravi: dall'esaurimento da calore (heat exhaustion) al colpo di calore (heat stroke), con potenziale esito letale. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 217, nell'ambito delle disposizioni sugli agenti fisici, impone al datore di lavoro di valutare e gestire il rischio derivante da temperature elevate.
Nei cantieri edili, le attività più esposte sono quelle in quota (ponteggi, coperture), in ambienti riflettenti (superfici in calcestruzzo o metallo) e con indumenti o DPI che limitano la dispersione del calore corporeo. Nel settore agricolo, raccolta, potatura e lavorazioni dei campi in piena estate espongono i lavoratori a radiazione solare diretta per molte ore consecutive.
Le misure preventive raccomandate da INAIL e recepite nei documenti operativi regionali includono: sospensione o riduzione delle attività nelle ore centrali della giornata (indicativamente dalle 12:30 alle 16:00 nei periodi di allerta caldo); approvvigionamento gratuito e continuativo di acqua fresca (almeno un litro per ora per lavoratore nelle condizioni più critiche); organizzazione del lavoro per turni più brevi nelle ore di punta del calore; predisposizione di aree di riposo ombreggiate e fresche; scelta di DPI traspiranti e adeguati alla stagione.
La sorveglianza sanitaria riveste un ruolo importante: il medico competente deve essere consultato per identificare i lavoratori a maggiore rischio (soggetti con patologie cardiovascolari, diabete, obesità, o in terapia con farmaci che riducono la tolleranza al calore) e prescrivere misure individuali aggiuntive.
Ai fini documentali, il DVR deve contenere una sezione specifica sulla valutazione del rischio termico, aggiornata in prossimità della stagione estiva sulla base delle previsioni climatiche locali e delle lavorazioni programmate. È opportuno stabilire procedure di emergenza interne per la gestione dei casi di malessere da calore, con indicazione dei referenti e delle procedure di allerta.
Alcune Regioni — in accordo con le parti sociali — hanno sottoscritto intese che prevedono la cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria per le giornate di sospensione dovute al caldo. Le aziende interessate devono verificare la normativa regionale applicabile e presentare le domande nei tempi previsti. Una corretta gestione del rischio termico non è solo un obbligo normativo, ma anche una misura di welfare che riduce l'assenteismo e mantiene alta la produttività.