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FAQ subappalto e catena della sicurezza

Chi verifica cosa, chi risponde degli infortuni e quali documenti servono quando un lavoro passa da committente ad appaltatore e subappaltatori.

Risposta rapida

Nel subappalto ogni datore di lavoro resta responsabile dei propri lavoratori, ma committente e appaltatore devono verificare l’idoneità dei subappaltatori, coordinare le misure contro le interferenze e rispondono in solido dei danni non indennizzati dall’INAIL (art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008). In cantiere la verifica segue l’Allegato XVII e comprende la patente a crediti.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 26, 90 e 97 e Allegato XVII; codice civile, art. 1656; D.Lgs. 276/2003, art. 29; D.Lgs. 36/2023, art. 119.

Domande frequenti sul subappaltoFAQ

Un appaltatore può subappaltare senza il consenso del committente?
Nel contratto di appalto privato no: l’art. 1656 del codice civile vieta all’appaltatore di dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza autorizzazione del committente. Negli appalti pubblici il subappalto è regolato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e richiede l’autorizzazione della stazione appaltante. Nei lavori in ambienti confinati il subappalto è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato (DPR 177/2011).
Chi verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori?
Per gli appalti all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità delle imprese appaltatrici, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi (art. 26, comma 1). Nei cantieri il committente o il responsabile dei lavori verifica le imprese affidatarie ed esecutrici secondo l’Allegato XVII (art. 90, comma 9), e l’impresa affidataria verifica a sua volta le imprese a cui subappalta (art. 97). La legge non prevede un “certificato di idoneità tecnico-professionale” unico: si verifica la documentazione indicata dall’Allegato XVII, oggi insieme alla patente a crediti.
Quali documenti si chiedono a un subappaltatore in cantiere?
Secondo l’Allegato XVII: iscrizione alla Camera di commercio, DVR o autocertificazione nei casi ammessi, DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione, documentazione su macchine e attrezzature, DPI forniti, nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alle emergenze e del medico competente, attestati di formazione e idoneità sanitarie. Prima dell’ingresso l’impresa esecutrice deve aver trasmesso il proprio POS all’affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio (art. 97, comma 3, lett. b), e deve avere la patente a crediti.
Chi risponde degli infortuni dei lavoratori del subappaltatore?
Il datore di lavoro del subappaltatore resta responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Il committente e l’appaltatore rispondono per i rischi interferenziali e per l’omesso coordinamento, e l’impresa affidataria nei cantieri per la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati (art. 97). Inoltre l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori per i danni al lavoratore non indennizzati dall’INAIL (art. 26, comma 4), salvo i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Serve il DUVRI anche per i subappalti?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente per gli appalti di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda e va allegato al contratto; deve considerare tutte le imprese che operano, subappaltatrici comprese, ed essere aggiornato quando entrano nuovi soggetti. Non serve per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali, lavori di durata non superiore a cinque uomini-giorno senza rischi particolari (art. 26, comma 3-bis). Nei cantieri del Titolo IV il DUVRI è sostituito da PSC e POS.
I costi della sicurezza possono essere ribassati nella catena?
No. I costi della sicurezza relativi ai rischi interferenziali, indicati nel contratto, non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5). Nei cantieri l’impresa affidataria corrisponde alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza relativi ai lavori affidati, senza alcun ribasso (art. 97, comma 3-bis).
Come si riconoscono in cantiere i lavoratori dei subappaltatori?
Con la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e, per i subappalti, gli estremi dell’autorizzazione al subappalto (artt. 18, comma 1, lett. u, e 26, comma 8). Il D.L. 159/2025 ha previsto per i cantieri edili in appalto e subappalto una tessera con codice univoco anticontraffazione, anche digitale, la cui piena operatività dipende da un decreto attuativo.
E la responsabilità per retribuzioni e contributi?
Nella catena di appalti privati il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti per il periodo dell’appalto (art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003).

Fonti normative

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