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FAQ Subappalto e Catena della Sicurezza: obblighi committente, appaltatore, subappaltatore

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza negli appalti e subappalti: DUVRI, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, responsabilità solidale e obblighi di coordinamento ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, redigere il DUVRI per gestire i rischi interferenziali e garantire costi della sicurezza non ribassabili. Ti aiutiamo a strutturare il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori e a predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di committenti, appaltatori, RSPP e consulenti della sicurezza in merito alla corretta gestione degli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 nei contratti di appalto e subappalto, con riferimento sia al settore privato sia agli appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 36/2023.

Domande frequenti su subappalto e catena della sicurezzaFAQ

Il committente deve sempre redigere il DUVRI quando affida lavori in appalto?
No, ci sono esenzioni. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ex art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 è obbligatorio quando il committente affida lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. Il DUVRI non è richiesto per: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno, anche se non continuativi. In tali casi è sufficiente fornire le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente ex art. 26 c. 1.
Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore?
Art. 26 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale prima di affidare i lavori. La verifica si effettua acquisendo: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, autodichiarazione dell'impresa sull'organizzazione della sicurezza (RSPP, MC, DVR), attestazioni di formazione dei lavoratori. Per appalti pubblici l'ANAC ha definito criteri specifici.
Il committente risponde degli infortuni del lavoratore subappaltatore?
Sì, in misura significativa. Il committente ha una posizione di garanzia ex artt. 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e art. 2043 c.c. per i rischi interferenziali. Se l'infortunio è connesso a rischi che il committente avrebbe dovuto eliminare o segnalare, può essere chiamato a rispondere penalmente ex art. 589/590 c.p. e civilmente. La responsabilità è proporzionale all'effettivo controllo esercitato sui lavori.
Un'impresa può subappaltare senza autorizzazione del committente?
Nel settore privato è necessario che il contratto di appalto preveda (o non vieti) il subappalto. Nel settore pubblico (appalti pubblici) il subappalto è soggetto ad autorizzazione del committente, limiti di importo e obblighi informativi specifici (D.Lgs. 36/2023). In ogni caso l'appaltatore mantiene la responsabilità solidale per la sicurezza del personale del subappaltatore all'interno del perimetro dei lavori affidati.
Il DUVRI va firmato dall'appaltatore?
Sì. Il DUVRI è redatto dal committente ma deve essere condiviso e sottoscritto da tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici presenti. È un documento di coordinamento che descrive i rischi interferenziali e le misure adottate per eliminarli o ridurli. Deve essere consegnato ai lavoratori delle imprese (o perlomeno agli RSPP di ciascuna). Va aggiornato se cambiano le condizioni dei lavori o entrano nuove imprese.
I costi per la sicurezza (DUVRI) possono essere negoziati o ribassati?
No. I costi della sicurezza indicati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta ex art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08. Il committente li stima prima dell'affidamento e l'appaltatore non può pretendere di ridurli. La Cassazione ha confermato che i costi sicurezza sono distinti dall'offerta economica e non comprimibili.
Con quante imprese in appalto il DUVRI diventa obbligatorio?
Il DUVRI è obbligatorio quando c'è almeno una impresa appaltatrice (non solo 2+). Non dipende dal numero di imprese ma dall'esistenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. In presenza di una sola impresa appaltatrice e assenza di rischi interferenziali (es.: manutentore interviene fuori dagli orari di attività) il DUVRI può essere sostituito da semplice dichiarazione ex art. 26 c. 3-bis.

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Domande frequentiFAQ

Il committente deve sempre redigere il DUVRI quando affida lavori in appalto?
No, ci sono esenzioni. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ex art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 è obbligatorio quando il committente affida lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. Il DUVRI non è richiesto per: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno, anche se non continuativi. In tali casi è sufficiente fornire le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente ex art. 26 c. 1.
Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore?
Art. 26 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale prima di affidare i lavori. La verifica si effettua acquisendo: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, autodichiarazione dell'impresa sull'organizzazione della sicurezza (RSPP, MC, DVR), attestazioni di formazione dei lavoratori. Per appalti pubblici l'ANAC ha definito criteri specifici.
Il committente risponde degli infortuni del lavoratore subappaltatore?
Sì, in misura significativa. Il committente ha una posizione di garanzia ex artt. 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e art. 2043 c.c. per i rischi interferenziali. Se l'infortunio è connesso a rischi che il committente avrebbe dovuto eliminare o segnalare, può essere chiamato a rispondere penalmente ex art. 589/590 c.p. e civilmente. La responsabilità è proporzionale all'effettivo controllo esercitato sui lavori.
Un'impresa può subappaltare senza autorizzazione del committente?
Nel settore privato è necessario che il contratto di appalto preveda (o non vieti) il subappalto. Nel settore pubblico (appalti pubblici) il subappalto è soggetto ad autorizzazione del committente, limiti di importo e obblighi informativi specifici (D.Lgs. 36/2023). In ogni caso l'appaltatore mantiene la responsabilità solidale per la sicurezza del personale del subappaltatore all'interno del perimetro dei lavori affidati.
Il DUVRI va firmato dall'appaltatore?
Sì. Il DUVRI è redatto dal committente ma deve essere condiviso e sottoscritto da tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici presenti. È un documento di coordinamento che descrive i rischi interferenziali e le misure adottate per eliminarli o ridurli. Deve essere consegnato ai lavoratori delle imprese (o perlomeno agli RSPP di ciascuna). Va aggiornato se cambiano le condizioni dei lavori o entrano nuove imprese.
I costi per la sicurezza (DUVRI) possono essere negoziati o ribassati?
No. I costi della sicurezza indicati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta ex art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08. Il committente li stima prima dell'affidamento e l'appaltatore non può pretendere di ridurli. La Cassazione ha confermato che i costi sicurezza sono distinti dall'offerta economica e non comprimibili.
Con quante imprese in appalto il DUVRI diventa obbligatorio?
Il DUVRI è obbligatorio quando c'è almeno una impresa appaltatrice (non solo 2+). Non dipende dal numero di imprese ma dall'esistenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. In presenza di una sola impresa appaltatrice e assenza di rischi interferenziali (es.: manutentore interviene fuori dagli orari di attività) il DUVRI può essere sostituito da semplice dichiarazione ex art. 26 c. 3-bis.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • D.Lgs. 81/08 art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • D.Lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici
  • ANAC — Delibere e linee guida su idoneità tecnico-professionale negli appalti pubblici
  • Cass. Pen. Sez. IV — Orientamento consolidato su responsabilità del committente

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