Risposta rapida
I controlli su alcol e sostanze riguardano solo le mansioni ad alto rischio individuate dalle Intese Stato-Regioni del 2006 e del 2007 e li esegue il medico competente, mai direttamente il datore di lavoro. Il positivo viene allontanato dalla mansione a rischio; per le droghe è inviato al SerD.
Riferimenti: L. 125/2001, art. 15; DPR 309/1990, artt. 124 e 125; Intese Stato-Regioni 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007; Accordo 18 settembre 2008; D.Lgs. 81/2008, art. 41, come modificato dal D.L. 159/2025.
Domande frequenti sui test di alcol e drogheFAQ
Quali lavoratori possono essere sottoposti a controlli per alcol e droghe?
Solo quelli addetti alle mansioni individuate dalla legge come ad alto rischio per la sicurezza propria o di terzi. Per l’alcol l’elenco è nell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, attuativa dell’art. 15 della L. 125/2001 (per esempio conducenti con patente C, D ed E, addetti a carrelli elevatori e gru, lavori in quota, attività sanitarie, insegnanti, addetti alla manipolazione di esplosivi e gas). Per le sostanze stupefacenti l’elenco è nell’Intesa del 30 ottobre 2007, attuativa dell’art. 125 del DPR 309/1990, con le procedure fissate dall’Accordo del 18 settembre 2008.
Chi esegue i controlli?
Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008), o i medici del lavoro dei servizi di prevenzione delle ASL. Il datore di lavoro non può eseguire direttamente test sui lavoratori: l’art. 5 della L. 300/1970 vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro. Per le droghe le procedure prevedono uno screening e, in caso di positività, una conferma di laboratorio.
Quando si fanno i controlli?
Per le sostanze stupefacenti, prima dell’adibizione alla mansione a rischio e poi periodicamente, di norma una volta l’anno, oltre che nei casi di ragionevole dubbio. Per l’alcol, il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle mansioni dell’elenco vale sempre durante il lavoro e i controlli alcolimetrici possono essere effettuati anche a sorpresa dal medico competente. Il D.L. 159/2025 ha introdotto all’art. 41 la visita del medico competente, prima o durante il turno, quando c’è un ragionevole motivo di ritenere che un lavoratore addetto a queste attività sia sotto l’effetto di alcol o sostanze.
Cosa succede se il lavoratore risulta positivo?
Viene allontanato dalla mansione a rischio e il medico competente esprime un giudizio di inidoneità temporanea. Per le droghe, in caso di positività confermata, il lavoratore viene inviato al servizio per le dipendenze (SerD) per gli accertamenti di dipendenza; se intraprende un programma terapeutico ha diritto alla conservazione del posto secondo l’art. 124 del DPR 309/1990. Il datore di lavoro può adibirlo, se possibile, ad altre mansioni non a rischio.
Il lavoratore può rifiutare il test?
Il rifiuto di sottoporsi ai controlli previsti dalla sorveglianza sanitaria è una violazione dell’obbligo dell’art. 20, comma 2, lett. i, del D.Lgs. 81/2008 e impedisce di esprimere il giudizio di idoneità: il lavoratore non può essere adibito alla mansione a rischio. Il rifiuto può avere anche conseguenze disciplinari.
Come viene tutelata la privacy?
I risultati degli accertamenti sono dati sanitari: li conosce il medico competente, che li conserva nella cartella sanitaria e di rischio. Al datore di lavoro viene comunicato solo il giudizio di idoneità, eventualmente con limitazioni, non l’esito dei test.
Il datore di lavoro risponde se un dipendente lavora in stato di ebbrezza?
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono far rispettare il divieto di assunzione di alcolici nelle mansioni a rischio, vigilare e allontanare il lavoratore che presenta segni evidenti di alterazione, senza bisogno di test. Se tollerano la situazione e si verifica un infortunio, possono essere chiamati a risponderne.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
- L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 15 — Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
- DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 125 — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
- L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5 — Accertamenti sanitari
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito dalla L. 198/2025)
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