FAQ Obbligo Medico Competente — Quando è Obbligatorio e Chi Può Ricoprire il Ruolo
Risposte alle domande più frequenti sul medico competente: obblighi di nomina, requisiti professionali, protocollo sanitario, giudizio di idoneità, ricorso avverso il giudizio, frequenza delle visite e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La nomina del medico competente è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia uno o più rischi che richiedono sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e a strutturare il protocollo sanitario in conformità alla normativa vigente.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, HR manager e professionisti della sicurezza in merito all'obbligo di nomina del medico competente, ai requisiti professionali richiesti e alle modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti sul medico competenteFAQ
Quando scatta l'obbligo di nominare il medico competente?
L'obbligo di nominare il medico competente scatta in presenza di uno o più rischi lavorativi che impongono la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. L'elenco dei rischi che determinano tale obbligo comprende: (1) esposizione ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX, Capo I — quando il rischio è classificato "non irrilevante per la salute"); (2) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II — art. 242 D.Lgs. 81/08, obbligo sempre sussistente); (3) esposizione ad agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 (Titolo X — art. 279); (4) esposizione a rumore (Titolo VIII, Capo II — al superamento dei valori inferiori di azione: LEX,8h > 80 dB(A) o LCpeak > 135 dB(C)); (5) esposizione a vibrazioni meccaniche (Titolo VIII, Capo III — al superamento dei valori di azione); (6) esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V); (7) esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV); (8) uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni (art. 176); (9) movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI — art. 168, solo se la valutazione del rischio ne evidenzia la necessità); (10) esposizione ad amianto (art. 259); (11) lavoro notturno (art. 15 D.Lgs. 66/2003); (12) attività con rischio di iperbarismi (D.Lgs. 298/1999). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale in funzione dei rischi effettivamente presenti.
Chi può ricoprire il ruolo di medico competente? Quali sono i requisiti dell'art. 38?
I requisiti per svolgere le funzioni di medico competente sono tassativamente indicati dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08. Può ricoprire il ruolo chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: (1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; (2) docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in tossicologia industriale o in igiene industriale; (3) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991 (per i medici già autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08); (4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con un percorso formativo aggiuntivo di 24 crediti ECM in medicina del lavoro entro il 14 maggio 2014 (disposizione transitoria ora scaduta). Oltre al titolo specialistico, il medico competente deve essere iscritto nell'elenco del Ministero della Salute (art. 38, comma 4 D.Lgs. 81/08) e deve aggiornare le proprie competenze attraverso la formazione ECM. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per iscritto, indicando le sue funzioni e i siti aziendali in cui opererà. La nomina deve essere comunicata all'INAIL ai fini statistici ed epidemiologici.
Con quale rapporto di lavoro può operare il medico competente?
L'art. 39 del D.Lgs. 81/08 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di medico competente e ammette tre tipologie di rapporto: (1) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con l'azienda che lo nomina; (2) rapporto libero-professionale (incarico di consulenza): il medico opera come libero professionista, titolare di partita IVA, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile; (3) rapporto convenzionato con strutture esterne (es. cliniche del lavoro, studi associati, enti accreditati). L'art. 39, comma 3 D.Lgs. 81/08 precisa che il medico competente può essere dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore. In tutti i casi il medico competente deve essere nominato formalmente dal datore di lavoro, deve avere accesso ai luoghi di lavoro, deve collaborare alla redazione del DVR e alla definizione del protocollo sanitario, e deve partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 nelle aziende con più di 15 lavoratori. Il rapporto libero-professionale è la forma più diffusa nelle piccole e medie imprese italiane.
Cosa deve contenere il protocollo sanitario redatto dal medico competente?
Il protocollo sanitario è il documento programmatico con cui il medico competente definisce le tipologie di visite mediche, gli esami diagnostici e la loro periodicità, in funzione dei rischi lavorativi identificati nel DVR. Il protocollo non ha un contenuto minimo espressamente prescritto dalla legge, ma la prassi consolidata e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) indicano che esso deve comprendere: (1) identificazione di tutti i rischi lavorativi presenti che richiedono sorveglianza sanitaria (con riferimento alle sezioni del DVR); (2) per ciascun rischio: tipologia di visita (preventiva, periodica, a richiesta, straordinaria, in occasione di cambio mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, alla cessazione del rapporto di lavoro se prevista dalla normativa specifica); (3) periodicità delle visite (annuale, biennale, o altra cadenza definita dal medico in funzione del rischio e delle condizioni individuali); (4) esami biologici e strumentali previsti (es. spirometria per esposizioni a polveri, audiometria per esposizione a rumore, esami ematochimici per agenti chimici specifici, oftalmoscopia per videoterminali); (5) criteri per l'espressione del giudizio di idoneità. Il protocollo sanitario deve essere allegato al DVR, aggiornato periodicamente in occasione della revisione del DVR o su richiesta del RLS, e reso disponibile ai lavoratori e all'organo di vigilanza in caso di ispezione.
Come funziona il giudizio di idoneità e quali categorie prevede?
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è il documento conclusivo della visita medica effettuata dal medico competente ed è disciplinato dall'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08. Le categorie previste sono: (1) idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione specifica senza limitazioni; (2) idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione ma con limitazioni o con l'adozione di misure di protezione specifiche (es. uso obbligatorio di determinati DPI, limitazione del tempo di esposizione, adattamenti ergonomici); (3) idoneo con limitazioni: il lavoratore non può svolgere alcune delle attività tipiche della mansione (es. non può sollevare carichi oltre un certo peso); (4) temporaneamente non idoneo: il lavoratore non è idoneo per un periodo determinato, al termine del quale è prevista una nuova valutazione; (5) non idoneo permanente: il lavoratore non può essere adibito alla mansione in modo definitivo. Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore contestualmente alla visita; deve essere motivato nelle categorie diverse dall'idoneità piena. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate nel giudizio e, in caso di non idoneità, a valutare la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con le sue condizioni di salute. Il giudizio è registrato nella cartella sanitaria e di rischio individuale, tenuta e conservata dal medico competente con garanzie di riservatezza.
Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio di idoneità del medico competente?
Sì. L'art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08 riconosce esplicitamente al lavoratore (e al datore di lavoro) il diritto di ricorrere avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente, ossia al Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL o al Servizio Sanitario Regionale competente a seconda della Regione. L'organo di vigilanza dispone la revisione del giudizio attraverso una propria valutazione medica, eventualmente avvalendosi di specialisti. Il giudizio espresso dall'organo di vigilanza sostituisce quello del medico competente ed è definitivo ai fini del rapporto di lavoro (fermo restando il ricorso in via giudiziaria ordinaria per i profili di legittimità). Durante la pendenza del ricorso, il giudizio originario del medico competente rimane efficace e il datore di lavoro è tenuto ad applicarlo. Il ricorso può essere presentato direttamente dal lavoratore, anche senza assistenza legale, mediante istanza scritta all'ASL competente. Ti aiutiamo a verificare la procedura applicabile nella Regione di interesse.
Con quale frequenza devono essere effettuate le visite mediche? Esistono visite diverse dalla periodica?
Il D.Lgs. 81/08 prevede diverse tipologie di visita medica, ciascuna con presupposti e finalità distinti. La visita preventiva (art. 41, comma 2, lett. a) viene effettuata prima dell'adibizione del lavoratore alla mansione, per verificare l'idoneità iniziale; può essere sostituita dalla visita precedentemente effettuata da altro medico competente qualora non vi sia stata interruzione del rapporto di lavoro per più di un periodo stabilito dal protocollo. La visita periodica (art. 41, comma 2, lett. b) viene effettuata con la cadenza definita nel protocollo sanitario (di norma annuale, ma il medico competente può stabilire cadenze diverse in funzione del rischio e delle condizioni di salute individuali, non superiori a due anni in generale, a cinque anni per i lavoratori che hanno superato i 45 anni in alcuni settori). La visita a richiesta (art. 41, comma 2, lett. c) viene effettuata ogniqualvolta il lavoratore ne fa motivata richiesta in relazione alla propria salute e alla propria attività lavorativa. La visita in occasione di cambio mansione (art. 41, comma 2, lett. d) è obbligatoria quando il lavoratore cambia mansione con esposizione a rischi diversi. La visita alla ripresa del lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter) è obbligatoria dopo assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi. La visita alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-bis) è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa specifica (es. esposizione ad amianto, a cancerogeni). La visita straordinaria può essere disposta dal datore di lavoro o richiesta dal lavoratore in presenza di circostanze che richiedano una nuova valutazione dell'idoneità.
Quali sanzioni si applicano al datore di lavoro e al medico competente in caso di violazione degli obblighi?
Le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi al medico competente e alla sorveglianza sanitaria sono disciplinate dagli artt. 55 e 58 del D.Lgs. 81/08. A carico del datore di lavoro: (1) la mancata nomina del medico competente nei casi in cui è obbligatoria (art. 18, comma 1, lett. a) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro (art. 55, comma 5, lett. a); (2) la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo sanitario (art. 18, comma 1, lett. g) comporta le medesime sanzioni; (3) la mancata adozione delle misure indicate nel giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. bb) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro. A carico del medico competente: (1) la mancata effettuazione della visita medica preventiva (art. 25, comma 1, lett. b) è punita con l'arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 58, comma 1, lett. b); (2) la mancata redazione o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) è punita con l'arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro; (3) la mancata comunicazione al datore di lavoro del giudizio di idoneità è punita con l'ammenda da 300 a 1.200 euro; (4) la mancata partecipazione alla riunione periodica (art. 35) nei casi obbligatori è punita con l'ammenda da 300 a 1.200 euro. Le sanzioni penali possono essere estinte mediante pagamento in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. 758/1994 (procedura di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza).
Quando scatta l'obbligo di nominare il medico competente?
L'obbligo di nominare il medico competente scatta in presenza di uno o più rischi lavorativi che impongono la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. L'elenco dei rischi che determinano tale obbligo comprende: (1) esposizione ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX, Capo I — quando il rischio è classificato "non irrilevante per la salute"); (2) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II — art. 242 D.Lgs. 81/08, obbligo sempre sussistente); (3) esposizione ad agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 (Titolo X — art. 279); (4) esposizione a rumore (Titolo VIII, Capo II — al superamento dei valori inferiori di azione: LEX,8h > 80 dB(A) o LCpeak > 135 dB(C)); (5) esposizione a vibrazioni meccaniche (Titolo VIII, Capo III — al superamento dei valori di azione); (6) esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V); (7) esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV); (8) uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni (art. 176); (9) movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI — art. 168, solo se la valutazione del rischio ne evidenzia la necessità); (10) esposizione ad amianto (art. 259); (11) lavoro notturno (art. 15 D.Lgs. 66/2003); (12) attività con rischio di iperbarismi (D.Lgs. 298/1999). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale in funzione dei rischi effettivamente presenti.
Chi può ricoprire il ruolo di medico competente? Quali sono i requisiti dell'art. 38?
I requisiti per svolgere le funzioni di medico competente sono tassativamente indicati dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08. Può ricoprire il ruolo chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: (1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; (2) docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in tossicologia industriale o in igiene industriale; (3) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991 (per i medici già autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08); (4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con un percorso formativo aggiuntivo di 24 crediti ECM in medicina del lavoro entro il 14 maggio 2014 (disposizione transitoria ora scaduta). Oltre al titolo specialistico, il medico competente deve essere iscritto nell'elenco del Ministero della Salute (art. 38, comma 4 D.Lgs. 81/08) e deve aggiornare le proprie competenze attraverso la formazione ECM. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per iscritto, indicando le sue funzioni e i siti aziendali in cui opererà. La nomina deve essere comunicata all'INAIL ai fini statistici ed epidemiologici.
Con quale rapporto di lavoro può operare il medico competente?
L'art. 39 del D.Lgs. 81/08 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di medico competente e ammette tre tipologie di rapporto: (1) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con l'azienda che lo nomina; (2) rapporto libero-professionale (incarico di consulenza): il medico opera come libero professionista, titolare di partita IVA, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile; (3) rapporto convenzionato con strutture esterne (es. cliniche del lavoro, studi associati, enti accreditati). L'art. 39, comma 3 D.Lgs. 81/08 precisa che il medico competente può essere dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore. In tutti i casi il medico competente deve essere nominato formalmente dal datore di lavoro, deve avere accesso ai luoghi di lavoro, deve collaborare alla redazione del DVR e alla definizione del protocollo sanitario, e deve partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 nelle aziende con più di 15 lavoratori. Il rapporto libero-professionale è la forma più diffusa nelle piccole e medie imprese italiane.
Cosa deve contenere il protocollo sanitario redatto dal medico competente?
Il protocollo sanitario è il documento programmatico con cui il medico competente definisce le tipologie di visite mediche, gli esami diagnostici e la loro periodicità, in funzione dei rischi lavorativi identificati nel DVR. Il protocollo non ha un contenuto minimo espressamente prescritto dalla legge, ma la prassi consolidata e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) indicano che esso deve comprendere: (1) identificazione di tutti i rischi lavorativi presenti che richiedono sorveglianza sanitaria (con riferimento alle sezioni del DVR); (2) per ciascun rischio: tipologia di visita (preventiva, periodica, a richiesta, straordinaria, in occasione di cambio mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, alla cessazione del rapporto di lavoro se prevista dalla normativa specifica); (3) periodicità delle visite (annuale, biennale, o altra cadenza definita dal medico in funzione del rischio e delle condizioni individuali); (4) esami biologici e strumentali previsti (es. spirometria per esposizioni a polveri, audiometria per esposizione a rumore, esami ematochimici per agenti chimici specifici, oftalmoscopia per videoterminali); (5) criteri per l'espressione del giudizio di idoneità. Il protocollo sanitario deve essere allegato al DVR, aggiornato periodicamente in occasione della revisione del DVR o su richiesta del RLS, e reso disponibile ai lavoratori e all'organo di vigilanza in caso di ispezione.
Come funziona il giudizio di idoneità e quali categorie prevede?
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è il documento conclusivo della visita medica effettuata dal medico competente ed è disciplinato dall'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08. Le categorie previste sono: (1) idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione specifica senza limitazioni; (2) idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione ma con limitazioni o con l'adozione di misure di protezione specifiche (es. uso obbligatorio di determinati DPI, limitazione del tempo di esposizione, adattamenti ergonomici); (3) idoneo con limitazioni: il lavoratore non può svolgere alcune delle attività tipiche della mansione (es. non può sollevare carichi oltre un certo peso); (4) temporaneamente non idoneo: il lavoratore non è idoneo per un periodo determinato, al termine del quale è prevista una nuova valutazione; (5) non idoneo permanente: il lavoratore non può essere adibito alla mansione in modo definitivo. Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore contestualmente alla visita; deve essere motivato nelle categorie diverse dall'idoneità piena. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate nel giudizio e, in caso di non idoneità, a valutare la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con le sue condizioni di salute. Il giudizio è registrato nella cartella sanitaria e di rischio individuale, tenuta e conservata dal medico competente con garanzie di riservatezza.
Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio di idoneità del medico competente?
Sì. L'art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08 riconosce esplicitamente al lavoratore (e al datore di lavoro) il diritto di ricorrere avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente, ossia al Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL o al Servizio Sanitario Regionale competente a seconda della Regione. L'organo di vigilanza dispone la revisione del giudizio attraverso una propria valutazione medica, eventualmente avvalendosi di specialisti. Il giudizio espresso dall'organo di vigilanza sostituisce quello del medico competente ed è definitivo ai fini del rapporto di lavoro (fermo restando il ricorso in via giudiziaria ordinaria per i profili di legittimità). Durante la pendenza del ricorso, il giudizio originario del medico competente rimane efficace e il datore di lavoro è tenuto ad applicarlo. Il ricorso può essere presentato direttamente dal lavoratore, anche senza assistenza legale, mediante istanza scritta all'ASL competente. Ti aiutiamo a verificare la procedura applicabile nella Regione di interesse.
Con quale frequenza devono essere effettuate le visite mediche? Esistono visite diverse dalla periodica?
Il D.Lgs. 81/08 prevede diverse tipologie di visita medica, ciascuna con presupposti e finalità distinti. La visita preventiva (art. 41, comma 2, lett. a) viene effettuata prima dell'adibizione del lavoratore alla mansione, per verificare l'idoneità iniziale; può essere sostituita dalla visita precedentemente effettuata da altro medico competente qualora non vi sia stata interruzione del rapporto di lavoro per più di un periodo stabilito dal protocollo. La visita periodica (art. 41, comma 2, lett. b) viene effettuata con la cadenza definita nel protocollo sanitario (di norma annuale, ma il medico competente può stabilire cadenze diverse in funzione del rischio e delle condizioni di salute individuali, non superiori a due anni in generale, a cinque anni per i lavoratori che hanno superato i 45 anni in alcuni settori). La visita a richiesta (art. 41, comma 2, lett. c) viene effettuata ogniqualvolta il lavoratore ne fa motivata richiesta in relazione alla propria salute e alla propria attività lavorativa. La visita in occasione di cambio mansione (art. 41, comma 2, lett. d) è obbligatoria quando il lavoratore cambia mansione con esposizione a rischi diversi. La visita alla ripresa del lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter) è obbligatoria dopo assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi. La visita alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-bis) è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa specifica (es. esposizione ad amianto, a cancerogeni). La visita straordinaria può essere disposta dal datore di lavoro o richiesta dal lavoratore in presenza di circostanze che richiedano una nuova valutazione dell'idoneità.
Quali sanzioni si applicano al datore di lavoro e al medico competente in caso di violazione degli obblighi?
Le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi al medico competente e alla sorveglianza sanitaria sono disciplinate dagli artt. 55 e 58 del D.Lgs. 81/08. A carico del datore di lavoro: (1) la mancata nomina del medico competente nei casi in cui è obbligatoria (art. 18, comma 1, lett. a) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro (art. 55, comma 5, lett. a); (2) la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo sanitario (art. 18, comma 1, lett. g) comporta le medesime sanzioni; (3) la mancata adozione delle misure indicate nel giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. bb) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro. A carico del medico competente: (1) la mancata effettuazione della visita medica preventiva (art. 25, comma 1, lett. b) è punita con l'arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 58, comma 1, lett. b); (2) la mancata redazione o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) è punita con l'arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro; (3) la mancata comunicazione al datore di lavoro del giudizio di idoneità è punita con l'ammenda da 300 a 1.200 euro; (4) la mancata partecipazione alla riunione periodica (art. 35) nei casi obbligatori è punita con l'ammenda da 300 a 1.200 euro. Le sanzioni penali possono essere estinte mediante pagamento in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. 758/1994 (procedura di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza).
Fonti normative
Art. 38 D.Lgs. 81/2008 — Requisiti del medico competente
Art. 39 D.Lgs. 81/2008 — Svolgimento dell'attività di medico competente
Art. 41 D.Lgs. 81/2008 — Sorveglianza sanitaria
Art. 25 D.Lgs. 81/2008 — Obblighi del medico competente
Art. 55 D.Lgs. 81/2008 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
Art. 58 D.Lgs. 81/2008 — Sanzioni a carico del medico competente