La patente a crediti è il titolo abilitativo che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per operare nei cantieri temporanei o mobili. È disciplinata dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dall'art. 29 del D.L. 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024), ed è obbligatoria dal 1° ottobre 2024. Il regolamento attuativo è il D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Il D.L. 159/2025 ha poi modificato alcune regole, in particolare le decurtazioni per lavoro irregolare.
Chi deve avere la patente
L'obbligo riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, compresi i subappaltatori. Non riguarda chi effettua mere forniture o presta attività di natura intellettuale (per esempio progettisti, direttori dei lavori e coordinatori per la sicurezza che non svolgono lavorazioni).
Sono esonerate le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Le imprese stabilite in un altro Stato possono operare con un documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, secondo le regole dell'art. 27.
Requisiti per il rilascio
La patente si richiede in forma digitale sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anche con dichiarazione sostitutiva. I requisiti sono:
- iscrizione alla Camera di commercio;
- adempimento degli obblighi formativi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e lavoratori;
- DURC in corso di validità;
- documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti;
- DURF (documento unico di regolarità fiscale), nei casi previsti;
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.
La perdita di uno dei requisiti incide sulla validità della patente: per questo conviene tenere sotto controllo le scadenze di DURC, formazione e aggiornamenti.
Punteggio e soglia minima
La patente parte da 30 crediti e può crescere fino a 100 con i crediti aggiuntivi previsti dal D.M. 132/2024 (per esempio per storicità dell'impresa, investimenti e attività formative ulteriori). Per lavorare in cantiere servono almeno 15 crediti.
Sotto i 15 crediti non si possono avviare nuove lavorazioni. La norma consente di completare le attività in corso quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto.
Decurtazioni
Le decurtazioni sono elencate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 e, salvo quanto detto più avanti per il lavoro irregolare, scattano a seguito di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione non più impugnabili). Le voci principali legate agli infortuni sono:
- 20 crediti per un infortunio da cui deriva la morte del lavoratore;
- 15 crediti per un infortunio con inabilità permanente, assoluta o parziale;
- 10 crediti per un infortunio con inabilità temporanea superiore a 40 giorni.
L'allegato prevede decurtazioni anche per le violazioni in materia di sicurezza che, secondo l'Allegato I, consentono la sospensione dell'attività imprenditoriale. Per il lavoro irregolare il D.L. 159/2025 ha unificato le voci: dal 1° gennaio 2026 si perdono 5 crediti per ogni lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di assunzione, a prescindere dalle giornate di lavoro irregolare. Nei casi aggravati (per esempio impiego di stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa) si perde un ulteriore credito per lavoratore. Per queste violazioni la decurtazione avviene con la notifica del verbale di accertamento, senza attendere l'ordinanza-ingiunzione; i crediti sono riattribuiti se il verbale viene archiviato o il provvedimento annullato. Lo ha chiarito l'INL con la nota n. 609 del 22 gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima del 1° gennaio 2026 valgono le regole precedenti.
Sospensione cautelare
In caso di infortuni da cui derivano la morte o un'inabilità permanente, l'Ispettorato può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi, quando l'evento è imputabile al datore di lavoro, ai suoi delegati o al dirigente almeno a titolo di colpa grave. La sospensione è un provvedimento autonomo rispetto alla decurtazione dei crediti, che arriva solo con l'accertamento definitivo.
Sanzioni
Chi opera in cantiere senza patente, o con meno di 15 crediti, è punito dal comma 11 dell'art. 27 con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro (il minimo era di 6.000 euro prima del D.L. 159/2025), non soggetta a diffida. Si aggiunge l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le indicazioni operative più recenti sulla vigilanza e sulle sanzioni sono nella Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026, che commenta le modifiche del D.L. 159/2025.
Obblighi del committente
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei subappalti (art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008). La verifica si fa sul portale INL e va documentata insieme alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.
Errori frequenti
- Ritenere che il subappaltatore possa lavorare con la patente dell'appaltatore: ogni impresa e ogni lavoratore autonomo che entra in cantiere deve averne una propria, salvo l'esonero SOA.
- Considerare esclusi i lavoratori autonomi: anche loro sono obbligati se eseguono lavorazioni.
- Trascurare la formazione: un attestato scaduto fa venir meno uno dei requisiti dichiarati al rilascio.
- Confondere sospensione cautelare e decurtazione: sono due strumenti diversi, con presupposti e tempi diversi.
Cosa fare in pratica
Verifica che la patente sia attiva e il punteggio aggiornato prima di ogni nuovo contratto. Tieni un fascicolo con DURC, DVR, attestati di formazione e nomina dell'RSPP, così da poter dimostrare i requisiti in caso di controllo. Se lavori come committente, chiedi il numero di patente a tutte le imprese della filiera prima dell'ingresso in cantiere e conserva l'esito della verifica.