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Patente a crediti in edilizia: aggiornamenti operativi INAIL e INL per il 2026

A oltre un anno dalla sua entrata in vigore, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili continua a evolversi sul piano operativo. INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito chiarimenti aggiuntivi sul funzionamento del portale dedicato, sui criteri di attribuzione e decurtazione dei punteggi, sulle casistiche che determinano la sospensione dell'attività e sui meccanismi di recupero crediti. L'art. 27 del D.Lgs. 81/08 — come modificato dalla Legge n. 56/2024 — è ora pienamente operativo e il sistema di controllo si fa progressivamente più stringente. Cantieri, committenti e coordinatori per la sicurezza devono conoscere le regole aggiornate per evitare sanzioni e interruzioni delle lavorazioni.

· Newsroom 123 Consulenza

La patente a crediti per i cantieri edili, introdotta dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08 nella versione modificata dalla Legge n. 56/2024, ha superato la fase di avvio e il portale INAIL è ora il riferimento operativo per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili soggetti all'obbligo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Il sistema si basa su un punteggio di partenza di 30 crediti, incrementabile fino a un massimo di 100 attraverso comportamenti virtuosi documentati: investimenti in formazione certificata, assenza di infortuni nel periodo di riferimento, certificazioni di qualità del sistema di gestione della sicurezza, nomina del RSPP interno. La decurtazione avviene a seguito di provvedimenti sanzionatori dell'INL o di eventi infortunistici gravi.

Tra i chiarimenti operativi di maggiore rilievo forniti nel corso del 2025-2026, si segnalano: la soglia minima di 15 crediti al di sotto della quale scatta il divieto di operare nei cantieri soggetti a PSC; i criteri per il calcolo dei crediti in caso di impresa di nuova costituzione; le modalità di verifica da parte del committente e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE); la procedura di recupero punteggio attraverso la frequenza di corsi di formazione aggiuntivi certificati.

Particolare attenzione merita la casistica della sospensione dell'attività: l'INL può disporre la sospensione immediata dell'impresa dal cantiere non solo per punteggio insufficiente, ma anche in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza rilevate in sede di ispezione, indipendentemente dal punteggio residuo. La sospensione può essere revocata solo dopo la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni previste.

Per le imprese fornitrici e i subappaltatori, la verifica del punteggio nella patente del subappaltatore è diventata parte integrante del processo di qualifica dei fornitori: il committente che affida lavori a un'impresa priva della patente o con punteggio insufficiente risponde in solido delle sanzioni. Il portale INAIL consente la consultazione pubblica del punteggio di ciascuna impresa tramite codice fiscale.

Si consiglia alle imprese di monitorare periodicamente il proprio punteggio sul portale, di documentare accuratamente le iniziative di miglioramento (formazione, investimenti in sicurezza) al fine di accumulare crediti, e di inserire la verifica della patente nei propri processi di selezione dei subappaltatori.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 27 come modificato da Legge n. 56/2024 — patente a crediti
  • Portale INAIL patente a crediti — istruzioni operative 2025
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro — circolari operative patente a crediti

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