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Sicurezza sul lavoro per scuole paritarie, asili nido e scuole dell’infanzia

Nelle scuole la sicurezza riguarda insieme personale e bambini: rischi del lavoro educativo, tutela delle lavoratrici in gravidanza, prove di evacuazione con i più piccoli e regole antincendio dedicate.

Risposta rapida

Una scuola paritaria, un nido o una scuola dell’infanzia privata con personale applica il D.Lgs. 81/2008: DVR con tutela della maternità e rischio biologico, RSPP, addetti alle emergenze, formazione. Sul fronte antincendio le scuole seguono il D.M. 26 agosto 1992, i nidi il D.M. 16 luglio 2014; oltre 100 presenze (30 per i nidi) l’attività è soggetta ai Vigili del Fuoco.

Chi è il datore di lavoro e chi è “lavoratore”

Nelle scuole private e paritarie il datore di lavoro è il gestore: la cooperativa, la fondazione, l’ente religioso o la società che ha la responsabilità dell’organizzazione. Nelle scuole statali è invece il dirigente scolastico (D.M. 382/1998) e gli interventi strutturali spettano all’ente proprietario dell’edificio, a cui il dirigente li richiede formalmente (art. 18, comma 3). Questa pagina riguarda soprattutto il primo caso; i ruoli nel dettaglio sono spiegati nella guida per scuole, asili e nidi.

Lavoratori sono docenti, educatrici, ausiliari, personale di cucina e di segreteria. Gli allievi sono equiparati ai lavoratori solo quando frequentano laboratori e usano attrezzature, videoterminali o agenti chimici, fisici e biologici, e solo per quei periodi (art. 2, comma 1, lett. a). In un nido o in una scuola dell’infanzia questo caso non si presenta; nelle secondarie con laboratori sì.

Rischi del personale educativo

RischioDove pesa di piùMisure tipiche
BiologicoNido e infanzia: malattie infettive dei bambini, cambio pannoliniIgiene delle mani, guanti, verifica dello stato immunitario con il medico competente
Movimentazione e postureNido: sollevare i bambini, sedute basse, lavoro a terraFasciatoi regolabili con scaletta, sedute per adulti, rotazione
Voce e rumoreTutti gli ordini, mense e palestreTrattamento acustico, organizzazione dei gruppi
Stress lavoro-correlatoRapporto con le famiglie, bambini con bisogni particolariValutazione specifica, supervisione, carichi di lavoro
Chimico e macchineSecondarie con laboratoriSchede di sicurezza, cappe, regolamento di laboratorio
Cucina internaPersonale di cucinaAttrezzature, ustioni, autocontrollo HACCP

Gravidanza: il nodo dei nidi

Le educatrici di nido e infanzia sono spesso esposte a fattori vietati o da valutare in gravidanza secondo il D.Lgs. 151/2001: sollevamento dei bambini e agenti biologici come rosolia, citomegalovirus, varicella e parvovirus per chi non è immune. Il DVR deve prevedere prima, non quando arriva la comunicazione, quali mansioni sono compatibili. Se non c’è una mansione alternativa, si chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato del lavoro. Il percorso operativo è descritto nella pagina cosa fare con una lavoratrice in gravidanza.

Antincendio: quale regola per quale struttura

StrutturaRegola tecnicaControllo VVFAddetti antincendio
Nido fino a 30 persone presentiCriteri generali dei D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021Non soggettoLivello stabilito dalla valutazione
Nido oltre 30 persone presentiD.M. 16 luglio 2014Attività 67 del D.P.R. 151/2011Livello 2
Scuola fino a 100 persone presentiD.M. 26 agosto 1992 (scuole di tipo 0)Non soggettaLivello stabilito dalla valutazione
Scuola oltre 100 persone presentiD.M. 26 agosto 1992 o regola tecnica verticale del CodiceAttività 67Livello 2
Scuola oltre 300 persone presentiCome sopraAttività 67Livello 2 con idoneità tecnica VVF
Scuola oltre 1.000 persone presentiCome sopraAttività 67Livello 3 con idoneità tecnica VVF

Il conteggio delle presenze comprende alunni, personale e chiunque si trovi abitualmente nell’edificio. Il D.M. 3 settembre 2021 (il cosiddetto minicodice) si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio privi di una regola tecnica verticale, ed è il riferimento tipico per i nidi più piccoli; per le scuole il riferimento resta la regola tecnica specifica. La scelta va verificata con il progettista antincendio.

Il D.M. 26 agosto 1992 chiede almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico, mentre il D.M. 2 settembre 2021 impone in generale esercitazioni almeno annuali e la loro documentazione. Con i bambini piccoli la prova va preparata: chi prende in braccio chi, come si gestiscono i lettini durante il riposo, chi accompagna i bambini con disabilità, e gli addetti devono essere presenti anche nel pre e post scuola. Il piano di emergenza deve descrivere queste fasce orarie.

Documenti di una scuola o di un asilo

  • DVR con valutazione per la tutela della maternità e del rischio biologico
  • Nomina dell’RSPP e, se previsto dalla valutazione, del medico competente
  • Designazione e attestati degli addetti antincendio e primo soccorso, distribuiti su piani e orari
  • Piano di emergenza ed evacuazione con registro delle prove (almeno due l’anno secondo la regola tecnica delle scuole)
  • SCIA antincendio e registro dei controlli se la struttura rientra nell’attività 67
  • Attestati di formazione del personale docente, educativo, ausiliario e di cucina
  • Manuale di autocontrollo HACCP e piano allergeni se c’è una cucina interna
  • Verifiche periodiche dell’impianto di terra e manutenzione dei giochi esterni secondo le norme tecniche

Cosa emerge nei controlli

  1. Valutazione della maternità generica, senza indicare quali mansioni restano compatibili.
  2. Prove di evacuazione non registrate, o fatte solo nell’orario centrale con tutto il personale presente.
  3. Addetti al primo soccorso senza formazione pediatrica pratica, pur lavorando con bambini sotto i 3 anni.
  4. Conteggio delle presenze sottostimato per restare sotto la soglia di attività soggetta.
  5. Uscite di sicurezza chiuse a chiave per evitare che i bambini escano, senza un sistema alternativo.
  6. Cucina interna senza manuale HACCP aggiornato e senza gestione delle diete speciali per allergie.

Il punto delle uscite chiuse è il più delicato: la sorveglianza dei bambini è un’esigenza reale, ma va risolta con maniglioni e allarmi, non con la chiave. Per la cucina, vedi la pagina sull’HACCP per le mense.

Come lavoriamo con scuole e nidi

  1. Sopralluogo con planimetrie, numero di presenze per fascia oraria e organizzazione delle sezioni.
  2. Verifica della posizione antincendio e della regola tecnica applicabile all’edificio.
  3. DVR con sezioni su maternità, biologico, posture e stress; protocollo con il medico competente.
  4. Piano di emergenza per fasce orarie, calendario delle prove e modulo di registrazione.
  5. Formazione del personale e degli addetti, programmata nei periodi di sospensione didattica.

Esempio: un nido privato con 8 educatrici, 2 ausiliarie, una cuoca e 40 bambini supera le 30 presenze e rientra nell’attività 67, con regola tecnica del D.M. 16 luglio 2014 e addetti antincendio di livello 2. Il DVR deve dire in anticipo cosa succede quando un’educatrice comunica la gravidanza e la cucina richiede il manuale HACCP. Ogni soluzione va adattata alla struttura specifica; i costi indicativi del documento sono nella pagina sulla redazione del DVR.

Domande frequentiFAQ

Gli alunni contano nel numero di lavoratori della scuola?
No ai fini delle soglie legate al numero di lavoratori, come la riunione periodica o l’obbligo di piano di emergenza per almeno dieci lavoratori. Contano però nel numero di persone presenti, che determina se la scuola è attività soggetta ai Vigili del Fuoco e quale livello serve per gli addetti antincendio.
Un’educatrice in gravidanza può continuare a lavorare al nido?
Dipende dalla valutazione: se la mansione comporta sollevamento dei bambini o esposizione ad agenti biologici verso cui non è immune, va spostata a mansioni compatibili, per esempio in segreteria o con gruppi di bambini più grandi. Se lo spostamento non è possibile, si chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato del lavoro.
Il personale può somministrare farmaci ai bambini?
La somministrazione di farmaci a scuola segue protocolli concordati con le famiglie e con i servizi sanitari, sulla base della prescrizione medica e della disponibilità del personale formato. Non rientra automaticamente nei compiti dell’addetto al primo soccorso: va regolata da una procedura scritta e coordinata con il medico competente e il pediatra.

Fonti normative

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