Codice ATECO 2025
Il codice 85.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Stress lavoro-correlato e affaticamento della voce
- Rischio biologico per malattie infettive, rilevante in gravidanza
- Gestione dell'emergenza con molti alunni
- Cadute e infortuni durante ricreazione, palestra e uscite
- Rischi dei collaboratori scolastici: pulizie, prodotti chimici, movimentazione
- Carenze strutturali degli edifici
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Dirigente scolastico ed ente proprietario
Il dirigente scolastico è datore di lavoro e risponde di DVR, formazione, emergenze e organizzazione. Gli interventi strutturali e di manutenzione dell'edificio spettano invece all'ente proprietario (Comune o Provincia): il dirigente li richiede per iscritto e, in attesa, adotta le misure organizzative possibili, come chiudere un locale non sicuro.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 85.20
- DVR del dirigente scolastico o del gestore, con docenti, collaboratori e personale amministrativo
- Piano di emergenza con almeno due prove di evacuazione all'anno e addetti per ogni piano
- Certificato di prevenzione incendi per le scuole con oltre 100 persone presenti (DPR 151/2011, attività 67) e rispetto della regola tecnica per l'edilizia scolastica
- Richieste scritte all'ente proprietario per gli interventi sull'edificio (art. 18, comma 3)
- Valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (D.Lgs. 151/2001), con attenzione alle malattie infettive
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 85.20: livello 1 o 2 o 3.
Le scuole con oltre 100 persone presenti sono soggette al DPR 151/2011 (attività 67) e richiedono addetti di livello 2; livello 3 per le scuole con oltre 1.000 persone presenti; livello 1 per le scuole più piccole.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Ufficio scolastico regionale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Segnalazioni all'ente proprietario non documentate
- Addetti all'emergenza non presenti in tutti i plessi e turni