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FAQ sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e allattamento

Cosa deve fare il datore di lavoro quando una lavoratrice è in gravidanza, ha partorito da poco o allatta: valutazione dei rischi, lavori vietati, spostamento e interdizione.

Risposta rapida

Il DVR deve già valutare i rischi per gravidanza, puerperio e allattamento. Alla comunicazione della gravidanza il datore di lavoro elimina l’esposizione ai lavori vietati dagli Allegati A e B del D.Lgs. 151/2001, modificando le condizioni di lavoro o spostando la lavoratrice a mansioni compatibili con la stessa retribuzione. Se non è possibile, chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato del lavoro.

La disciplina è nel D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità), artt. 6-17 e 53, collegata all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti sulla tutela delle lavoratrici madriFAQ

Il DVR deve già considerare la gravidanza o si valuta quando la lavoratrice la comunica?
Il DVR deve già contenere la valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, nel periodo dopo il parto e durante l’allattamento fino a 7 mesi di età del figlio, con le misure da adottare (art. 11 D.Lgs. 151/2001 e art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro deve informarne tutte le lavoratrici e il RLS. Quando una lavoratrice comunica la gravidanza non si parte da zero: si applicano le misure già individuate per la sua mansione e si verifica se ci sono aspetti particolari da aggiornare.
Quali lavori sono vietati in gravidanza?
Il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A e B del D.Lgs. 151/2001 (art. 7). Tra questi: lavori con esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici pericolosi indicati negli allegati, lavori su scale e impalcature, lavori con macchine scuotenti o utensili che trasmettono intense vibrazioni, lavori a bordo di mezzi di trasporto, lavori con stazione in piedi per più di metà dell’orario o in posizioni particolarmente affaticanti. Alcuni divieti valgono anche fino a 7 mesi dopo il parto.
Una cassiera incinta può continuare a lavorare in piedi?
Non se il lavoro comporta la stazione in piedi per più di metà dell’orario: l’Allegato A del D.Lgs. 151/2001 lo vieta durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione. Il datore di lavoro deve modificare la postazione o l’organizzazione (ad esempio con una seduta adeguata e pause) o assegnare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili. Se nessuna di queste soluzioni è possibile, si chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato del lavoro.
Cosa succede se non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni?
Il datore di lavoro, o la lavoratrice, chiede all’Ispettorato territoriale del lavoro l’interdizione anticipata dal lavoro per condizioni di lavoro pregiudizievoli e impossibilità di spostamento (art. 17, comma 2, lett. b e c, e art. 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001). All’istanza del datore di lavoro va allegata la parte del DVR che indica i rischi e l’impossibilità di assegnare mansioni alternative. Se invece ci sono complicanze della gravidanza o malattie che possono aggravarsi, l’interdizione è disposta dall’ASL (lett. a).
Se la lavoratrice viene spostata a mansioni inferiori perde la retribuzione?
No. La lavoratrice spostata a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la qualifica originale; se viene spostata a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente (art. 7, comma 5, D.Lgs. 151/2001).
La lavoratrice in gravidanza può fare il turno di notte?
No. È vietato adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001). Dopo questo periodo alcune lavoratrici possono rifiutare il lavoro notturno, ad esempio la madre di un figlio di età inferiore a 3 anni.
Quanto dura il congedo di maternità e si può lavorare fino al parto?
Il congedo obbligatorio dura 5 mesi: di regola 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo (art. 16). La lavoratrice può scegliere di astenersi 1 mese prima e 4 dopo (art. 20) o di lavorare fino al parto e astenersi nei 5 mesi successivi (art. 16, comma 1.1), ma solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente, se nominato, attestano che questo non pregiudica la salute di madre e bambino. Le opzioni non sono possibili se la mansione è tra quelle vietate.
Cosa spetta alla lavoratrice che allatta?
Durante il primo anno di vita del bambino ha diritto a riposi giornalieri retribuiti: 2 ore al giorno se l’orario è di almeno 6 ore, 1 ora se è inferiore (art. 39). Fino a 7 mesi dopo il parto continuano a valere i divieti e le misure di tutela derivanti dalla valutazione dell’art. 11 per i rischi legati all’allattamento.
Il medico competente deve visitare la lavoratrice incinta?
Non c’è un obbligo automatico di visita alla comunicazione della gravidanza. Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi per la maternità e può essere coinvolto per verificare la compatibilità della mansione; la lavoratrice può chiedere una visita (art. 41, comma 2, lett. c, D.Lgs. 81/2008). Le visite periodiche già previste dal protocollo sanitario seguono il loro calendario, tenendo conto dello stato di gravidanza.

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