Il DVR deve già valutare i rischi per gravidanza, puerperio e allattamento. Alla comunicazione della gravidanza il datore di lavoro elimina l’esposizione ai lavori vietati dagli Allegati A e B del D.Lgs. 151/2001, modificando le condizioni di lavoro o spostando la lavoratrice a mansioni compatibili con la stessa retribuzione. Se non è possibile, chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato del lavoro.
La disciplina è nel D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità), artt. 6-17 e 53, collegata all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Domande frequenti sulla tutela delle lavoratrici madriFAQ
Il DVR deve già considerare la gravidanza o si valuta quando la lavoratrice la comunica?
Quali lavori sono vietati in gravidanza?
Una cassiera incinta può continuare a lavorare in piedi?
Cosa succede se non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni?
Se la lavoratrice viene spostata a mansioni inferiori perde la retribuzione?
La lavoratrice in gravidanza può fare il turno di notte?
Quanto dura il congedo di maternità e si può lavorare fino al parto?
Cosa spetta alla lavoratrice che allatta?
Il medico competente deve visitare la lavoratrice incinta?
Fonti normative
- D.Lgs. 151/2001, art. 7 — Lavori vietati
- D.Lgs. 151/2001, art. 11 — Valutazione dei rischi
- D.Lgs. 151/2001, art. 16 — Divieto di adibire al lavoro le donne
- D.Lgs. 151/2001, art. 17 — Estensione del divieto (interdizione)
- D.Lgs. 151/2001, art. 53 — Lavoro notturno
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
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