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Sicurezza lavoratrici madri in gravidanza: obblighi datore D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e allattamento: valutazione del rischio specifica, lavori vietati, astensione anticipata, procedura di interdizione tramite DTL, mansioni alternative e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 151/2001 e il D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro obblighi specifici di valutazione e gestione del rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento, incluso l\'aggiornamento del DVR, lo spostamento a mansioni alternative sicure e, ove necessario, l\'attivazione della procedura di interdizione anticipata. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e a gestire correttamente la documentazione prevista dalla normativa vigente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla gestione della sicurezza delle lavoratrici madri: valutazione del rischio specifica per la gravidanza, lavori vietati, aggiornamento del DVR, sorveglianza sanitaria, astensione anticipata e procedura di interdizione tramite DTL, in conformità al D.Lgs. 151/2001 e al D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti sulla sicurezza delle lavoratrici madriFAQ

Quali rischi deve valutare il datore di lavoro specificamente per le lavoratrici in gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico della maternità) e il D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro una valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, puerpere e in periodo di allattamento. L'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 elenca i rischi da valutare, con riferimento all'Allegato A (rischi, processi e condizioni di lavoro) e all'Allegato B (agenti, processi e condizioni di lavoro): (1) rischi fisici: movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni meccaniche, rumore elevato, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, temperature estreme, posture faticose o prolungata stazione eretta; (2) rischi biologici: esposizione ad agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 (D.Lgs. 81/08, Titolo X), con particolare attenzione a toxoplasma, citomegalovirus, rosolia, listeria; (3) rischi chimici: agenti chimici pericolosi, mutageni, cancerogeni, sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossici categoria 1A, 1B e 2 del Regolamento CLP); (4) rischi ergonomici: posture incongrue, movimenti ripetitivi, stazione eretta prolungata, compressione addominale; (5) rischi organizzativi: lavoro notturno, turni prolungati, stress lavoro-correlato. La valutazione deve essere contenuta nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e aggiornata quando cambia la situazione lavorativa o quando la lavoratrice comunica la gravidanza.
La lavoratrice incinta può continuare a lavorare in piedi al banco cassa?
La risposta dipende dall'entità dell'esposizione e dall'avanzamento della gravidanza, ma in linea generale la stazione eretta prolungata costituisce un rischio specifico per le lavoratrici in gravidanza che può giustificare il cambiamento di mansione o l'astensione anticipata. L'Allegato A del D.Lgs. 151/2001 include espressamente tra i lavori vietati o a rischio per le gestanti "i lavori che comportano una stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro". La mansione di cassiera in un supermercato comporta spesso stazione eretta pressoché continua durante il turno, esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori (rischio ergonomico valutabile con OCRA) e, in alcuni casi, movimentazione di carichi. Il percorso da seguire è: (1) verifica da parte del datore di lavoro e del medico competente se l'esposizione supera i limiti dell'Allegato A; (2) se il rischio è presente, obbligo del datore di lavoro di modificare le condizioni di lavoro (ad es. postazione seduta, riduzione delle ore in piedi); (3) se la modifica non è possibile, spostamento a mansione alternativa equivalente; (4) se lo spostamento non è praticabile, istanza di interdizione anticipata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico.
Quando scatta l'obbligo di astensione anticipata per rischio lavorativo?
L'obbligo di astensione anticipata dal lavoro (c.d. interdizione anticipata) scatta quando si verificano le condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001, ovvero quando: (1) le mansioni svolte dalla lavoratrice rientrano tra quelle elencate nell'Allegato A o B del D.Lgs. 151/2001 (lavori vietati o a rischio) e il datore di lavoro non ha la possibilità di spostare la lavoratrice a una mansione alternativa sicura; (2) la valutazione del rischio aziendale attesta che la mansione espone la lavoratrice a rischi incompatibili con lo stato di gravidanza e il cambiamento delle condizioni di lavoro non è praticabile; (3) si verificano condizioni ambientali di lavoro pregiudizievoli per la salute della donna o del nascituro, anche non comprese nell'elenco degli allegati, ma attestate dal medico competente. La procedura si attiva attraverso una domanda presentata dalla lavoratrice (o dal datore di lavoro) alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL — Ispettorato del Lavoro), corredata da documentazione medica e dalla dichiarazione del datore di lavoro di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione. L'interdizione può coprire tutto il periodo della gravidanza fino all'astensione obbligatoria post-partum e, in caso di condizioni di lavoro pregiudizievoli, anche il periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.
Il datore deve aggiornare il DVR quando una dipendente comunica la gravidanza?
L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 81/08 impone l'aggiornamento del DVR in occasione di "significative variazioni delle condizioni di lavoro". La comunicazione della gravidanza da parte di una dipendente costituisce una variazione significativa che rende necessaria: (1) la verifica dell'adeguatezza della sezione del DVR dedicata ai rischi per le lavoratrici madri, con valutazione specifica della mansione e delle condizioni di esposizione della lavoratrice interessata; (2) la verifica che le misure preventive e protettive previste nel DVR siano adeguate per la lavoratrice nella specifica condizione di gravidanza; (3) l'eventuale aggiornamento del DVR se emergono rischi non precedentemente considerati o se le condizioni di esposizione della lavoratrice differiscono dal profilo di rischio generale. In pratica, il datore di lavoro deve verificare se la mansione specifica della lavoratrice è compatibile con la gravidanza e documentare la verifica. Il medico competente deve essere coinvolto nel processo. La mancata valutazione del rischio specifico espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
La lavoratrice che allatta ha diritto a lavorare in condizioni diverse?
Sì. La tutela della maternità si estende anche al periodo di allattamento, fino a 7 mesi dopo il parto. L'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 e gli Allegati A e B si applicano anche alle lavoratrici in periodo di allattamento, e i lavori vietati durante la gravidanza restano in molti casi vietati anche durante l'allattamento. In particolare, durante il periodo di allattamento: (1) il datore di lavoro deve verificare che le condizioni di lavoro siano compatibili con l'allattamento, tenendo conto dell'esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici che possono trasferirsi al neonato attraverso il latte materno; (2) il lavoro notturno è vietato per le lavoratrici che allattano (art. 53 D.Lgs. 151/2001, con eccezioni contrattuali); (3) la lavoratrice ha diritto a due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno (o un'ora se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore) per allattamento o per accudire il bambino, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 151/2001 — i c.d. "permessi per allattamento"; (4) se le condizioni di lavoro non sono compatibili con l'allattamento, si applica la procedura di spostamento di mansione o, se non possibile, di interdizione tramite DTL analogamente a quanto previsto per la gravidanza. Le lavoratrici che svolgono attività con esposizione a sostanze reprotossiche o cancerogene hanno diritto a condizioni di lavoro sicure per tutta la durata dell'allattamento.
Quali lavori sono vietati alle lavoratrici in gravidanza?
L'Allegato A del D.Lgs. 151/2001 elenca le categorie di lavori vietati alle lavoratrici gestanti e, in alcuni casi, anche durante il periodo post-partum e di allattamento. I lavori vietati comprendono: (1) lavori pesanti che implicano il trasporto e il sollevamento di pesi, posizioni stancanti (stazione eretta per più di metà dell'orario, posizioni di equilibrio instabile); (2) lavori a rischio di esposizione ad agenti fisici: radiazioni ionizzanti (art. 11 D.Lgs. 151/2001 con riferimento al D.Lgs. 230/1995), vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, temperature estreme (ambienti molto caldi o molto freddi), iperbaria; (3) lavori su scale e ponteggi, con rischio di caduta dall'alto; (4) lavori a rischio di esposizione ad agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 pericolosi per la gravidanza (toxoplasma, rosolia, citomegalovirus, listeria, HIV, epatite B e C); (5) lavori a rischio di esposizione ad agenti chimici reprotossici (classificati H360 o H361 secondo il Regolamento CLP), mutageni (H340, H341), cancerogeni (H350, H351), e a piombo e suoi derivati; (6) lavori notturni (art. 53 D.Lgs. 151/2001): la lavoratrice gestante non può essere obbligata a svolgere lavoro notturno dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino; (7) lavori sotterranei e in galleria. L'Allegato B elenca invece i lavori e le condizioni che richiedono una valutazione caso per caso da parte del medico competente.
Come funziona la procedura di interdizione dal lavoro tramite DTL?
La procedura di interdizione anticipata dal lavoro per rischio gestazionale è disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 e si svolge attraverso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro — ITL). Il procedimento si avvia quando: (a) il datore di lavoro non è in grado di spostare la lavoratrice a una mansione sicura compatibile con la gravidanza; oppure (b) la lavoratrice stessa presenta istanza per condizioni di lavoro pregiudizievoli non altrimenti affrontabili. I passi della procedura sono: (1) presentazione della domanda alla DTL competente per territorio — la domanda può essere presentata dalla lavoratrice, dal datore di lavoro o dall'INAIL; (2) alla domanda devono essere allegati: certificato medico attestante lo stato di gravidanza, dichiarazione del datore di lavoro attestante l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione, e documentazione relativa alla valutazione del rischio (estratto del DVR o relazione specifica); (3) la DTL effettua le verifiche del caso, eventualmente con l'ausilio dell'ASL o dell'INAIL; (4) il Dirigente della DTL emette il provvedimento di interdizione, che stabilisce il periodo coperto (dall'inizio della gravidanza accertata fino all'inizio del congedo obbligatorio, o fino a 7 mesi dopo il parto per l'allattamento); (5) durante il periodo di interdizione, la lavoratrice riceve l'indennità di maternità a carico INPS, pari all'80% della retribuzione media giornaliera.
Il Medico Competente deve visitare la lavoratrice appena comunica la gravidanza?
Non esiste un obbligo automatico di visita medica immediata alla comunicazione della gravidanza, ma il coinvolgimento del medico competente è necessario e tempestivo nel processo di valutazione del rischio specifico. Il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 151/2001 delineano il ruolo del medico competente in questo contesto come segue: (1) il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RSPP nella valutazione del rischio specifica per la lavoratrice gestante (art. 25, comma 1, lettera a) e b) D.Lgs. 81/08), verificando la compatibilità tra la mansione e la gravidanza; (2) il medico competente può disporre una visita medica su richiesta della lavoratrice che segnali disturbi potenzialmente riconducibili alla condizione lavorativa o alla gravidanza (art. 41, comma 2, lettera c) D.Lgs. 81/08 — visita su richiesta del lavoratore); (3) il medico competente deve esprimere il proprio giudizio di idoneità alla mansione specifica tenendo conto dello stato di gravidanza, e può proporre al datore di lavoro misure di adattamento del lavoro o lo spostamento a mansioni diverse; (4) se il medico competente ritiene che la mansione sia incompatibile con la gravidanza, redige una relazione che supporta la procedura di spostamento o di istanza di interdizione alla DTL. In assenza di medico competente (aziende esenti dalla sorveglianza sanitaria), è il medico di base o uno specialista in medicina del lavoro a valutare la compatibilità lavorativa.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quali rischi deve valutare il datore di lavoro specificamente per le lavoratrici in gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico della maternità) e il D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro una valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, puerpere e in periodo di allattamento. L'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 elenca i rischi da valutare, con riferimento all'Allegato A (rischi, processi e condizioni di lavoro) e all'Allegato B (agenti, processi e condizioni di lavoro): (1) rischi fisici: movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni meccaniche, rumore elevato, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, temperature estreme, posture faticose o prolungata stazione eretta; (2) rischi biologici: esposizione ad agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 (D.Lgs. 81/08, Titolo X), con particolare attenzione a toxoplasma, citomegalovirus, rosolia, listeria; (3) rischi chimici: agenti chimici pericolosi, mutageni, cancerogeni, sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossici categoria 1A, 1B e 2 del Regolamento CLP); (4) rischi ergonomici: posture incongrue, movimenti ripetitivi, stazione eretta prolungata, compressione addominale; (5) rischi organizzativi: lavoro notturno, turni prolungati, stress lavoro-correlato. La valutazione deve essere contenuta nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e aggiornata quando cambia la situazione lavorativa o quando la lavoratrice comunica la gravidanza.
La lavoratrice incinta può continuare a lavorare in piedi al banco cassa?
La risposta dipende dall'entità dell'esposizione e dall'avanzamento della gravidanza, ma in linea generale la stazione eretta prolungata costituisce un rischio specifico per le lavoratrici in gravidanza che può giustificare il cambiamento di mansione o l'astensione anticipata. L'Allegato A del D.Lgs. 151/2001 include espressamente tra i lavori vietati o a rischio per le gestanti "i lavori che comportano una stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro". La mansione di cassiera in un supermercato comporta spesso stazione eretta pressoché continua durante il turno, esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori (rischio ergonomico valutabile con OCRA) e, in alcuni casi, movimentazione di carichi. Il percorso da seguire è: (1) verifica da parte del datore di lavoro e del medico competente se l'esposizione supera i limiti dell'Allegato A; (2) se il rischio è presente, obbligo del datore di lavoro di modificare le condizioni di lavoro (ad es. postazione seduta, riduzione delle ore in piedi); (3) se la modifica non è possibile, spostamento a mansione alternativa equivalente; (4) se lo spostamento non è praticabile, istanza di interdizione anticipata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico.
Quando scatta l'obbligo di astensione anticipata per rischio lavorativo?
L'obbligo di astensione anticipata dal lavoro (c.d. interdizione anticipata) scatta quando si verificano le condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001, ovvero quando: (1) le mansioni svolte dalla lavoratrice rientrano tra quelle elencate nell'Allegato A o B del D.Lgs. 151/2001 (lavori vietati o a rischio) e il datore di lavoro non ha la possibilità di spostare la lavoratrice a una mansione alternativa sicura; (2) la valutazione del rischio aziendale attesta che la mansione espone la lavoratrice a rischi incompatibili con lo stato di gravidanza e il cambiamento delle condizioni di lavoro non è praticabile; (3) si verificano condizioni ambientali di lavoro pregiudizievoli per la salute della donna o del nascituro, anche non comprese nell'elenco degli allegati, ma attestate dal medico competente. La procedura si attiva attraverso una domanda presentata dalla lavoratrice (o dal datore di lavoro) alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL — Ispettorato del Lavoro), corredata da documentazione medica e dalla dichiarazione del datore di lavoro di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione. L'interdizione può coprire tutto il periodo della gravidanza fino all'astensione obbligatoria post-partum e, in caso di condizioni di lavoro pregiudizievoli, anche il periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.
Il datore deve aggiornare il DVR quando una dipendente comunica la gravidanza?
L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 81/08 impone l'aggiornamento del DVR in occasione di "significative variazioni delle condizioni di lavoro". La comunicazione della gravidanza da parte di una dipendente costituisce una variazione significativa che rende necessaria: (1) la verifica dell'adeguatezza della sezione del DVR dedicata ai rischi per le lavoratrici madri, con valutazione specifica della mansione e delle condizioni di esposizione della lavoratrice interessata; (2) la verifica che le misure preventive e protettive previste nel DVR siano adeguate per la lavoratrice nella specifica condizione di gravidanza; (3) l'eventuale aggiornamento del DVR se emergono rischi non precedentemente considerati o se le condizioni di esposizione della lavoratrice differiscono dal profilo di rischio generale. In pratica, il datore di lavoro deve verificare se la mansione specifica della lavoratrice è compatibile con la gravidanza e documentare la verifica. Il medico competente deve essere coinvolto nel processo. La mancata valutazione del rischio specifico espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
La lavoratrice che allatta ha diritto a lavorare in condizioni diverse?
Sì. La tutela della maternità si estende anche al periodo di allattamento, fino a 7 mesi dopo il parto. L'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 e gli Allegati A e B si applicano anche alle lavoratrici in periodo di allattamento, e i lavori vietati durante la gravidanza restano in molti casi vietati anche durante l'allattamento. In particolare, durante il periodo di allattamento: (1) il datore di lavoro deve verificare che le condizioni di lavoro siano compatibili con l'allattamento, tenendo conto dell'esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici che possono trasferirsi al neonato attraverso il latte materno; (2) il lavoro notturno è vietato per le lavoratrici che allattano (art. 53 D.Lgs. 151/2001, con eccezioni contrattuali); (3) la lavoratrice ha diritto a due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno (o un'ora se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore) per allattamento o per accudire il bambino, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 151/2001 — i c.d. "permessi per allattamento"; (4) se le condizioni di lavoro non sono compatibili con l'allattamento, si applica la procedura di spostamento di mansione o, se non possibile, di interdizione tramite DTL analogamente a quanto previsto per la gravidanza. Le lavoratrici che svolgono attività con esposizione a sostanze reprotossiche o cancerogene hanno diritto a condizioni di lavoro sicure per tutta la durata dell'allattamento.
Quali lavori sono vietati alle lavoratrici in gravidanza?
L'Allegato A del D.Lgs. 151/2001 elenca le categorie di lavori vietati alle lavoratrici gestanti e, in alcuni casi, anche durante il periodo post-partum e di allattamento. I lavori vietati comprendono: (1) lavori pesanti che implicano il trasporto e il sollevamento di pesi, posizioni stancanti (stazione eretta per più di metà dell'orario, posizioni di equilibrio instabile); (2) lavori a rischio di esposizione ad agenti fisici: radiazioni ionizzanti (art. 11 D.Lgs. 151/2001 con riferimento al D.Lgs. 230/1995), vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, temperature estreme (ambienti molto caldi o molto freddi), iperbaria; (3) lavori su scale e ponteggi, con rischio di caduta dall'alto; (4) lavori a rischio di esposizione ad agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 pericolosi per la gravidanza (toxoplasma, rosolia, citomegalovirus, listeria, HIV, epatite B e C); (5) lavori a rischio di esposizione ad agenti chimici reprotossici (classificati H360 o H361 secondo il Regolamento CLP), mutageni (H340, H341), cancerogeni (H350, H351), e a piombo e suoi derivati; (6) lavori notturni (art. 53 D.Lgs. 151/2001): la lavoratrice gestante non può essere obbligata a svolgere lavoro notturno dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino; (7) lavori sotterranei e in galleria. L'Allegato B elenca invece i lavori e le condizioni che richiedono una valutazione caso per caso da parte del medico competente.
Come funziona la procedura di interdizione dal lavoro tramite DTL?
La procedura di interdizione anticipata dal lavoro per rischio gestazionale è disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 e si svolge attraverso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro — ITL). Il procedimento si avvia quando: (a) il datore di lavoro non è in grado di spostare la lavoratrice a una mansione sicura compatibile con la gravidanza; oppure (b) la lavoratrice stessa presenta istanza per condizioni di lavoro pregiudizievoli non altrimenti affrontabili. I passi della procedura sono: (1) presentazione della domanda alla DTL competente per territorio — la domanda può essere presentata dalla lavoratrice, dal datore di lavoro o dall'INAIL; (2) alla domanda devono essere allegati: certificato medico attestante lo stato di gravidanza, dichiarazione del datore di lavoro attestante l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione, e documentazione relativa alla valutazione del rischio (estratto del DVR o relazione specifica); (3) la DTL effettua le verifiche del caso, eventualmente con l'ausilio dell'ASL o dell'INAIL; (4) il Dirigente della DTL emette il provvedimento di interdizione, che stabilisce il periodo coperto (dall'inizio della gravidanza accertata fino all'inizio del congedo obbligatorio, o fino a 7 mesi dopo il parto per l'allattamento); (5) durante il periodo di interdizione, la lavoratrice riceve l'indennità di maternità a carico INPS, pari all'80% della retribuzione media giornaliera.
Il Medico Competente deve visitare la lavoratrice appena comunica la gravidanza?
Non esiste un obbligo automatico di visita medica immediata alla comunicazione della gravidanza, ma il coinvolgimento del medico competente è necessario e tempestivo nel processo di valutazione del rischio specifico. Il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 151/2001 delineano il ruolo del medico competente in questo contesto come segue: (1) il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RSPP nella valutazione del rischio specifica per la lavoratrice gestante (art. 25, comma 1, lettera a) e b) D.Lgs. 81/08), verificando la compatibilità tra la mansione e la gravidanza; (2) il medico competente può disporre una visita medica su richiesta della lavoratrice che segnali disturbi potenzialmente riconducibili alla condizione lavorativa o alla gravidanza (art. 41, comma 2, lettera c) D.Lgs. 81/08 — visita su richiesta del lavoratore); (3) il medico competente deve esprimere il proprio giudizio di idoneità alla mansione specifica tenendo conto dello stato di gravidanza, e può proporre al datore di lavoro misure di adattamento del lavoro o lo spostamento a mansioni diverse; (4) se il medico competente ritiene che la mansione sia incompatibile con la gravidanza, redige una relazione che supporta la procedura di spostamento o di istanza di interdizione alla DTL. In assenza di medico competente (aziende esenti dalla sorveglianza sanitaria), è il medico di base o uno specialista in medicina del lavoro a valutare la compatibilità lavorativa.

Fonti normative

  • D.Lgs. 151/2001 — Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità
  • D.Lgs. 151/2001 — Art. 11: Valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 151/2001 — Art. 17: Interdizione anticipata dal lavoro
  • D.Lgs. 151/2001 — Allegato A: Lavori vietati alle lavoratrici gestanti
  • D.Lgs. 151/2001 — Allegato B: Agenti e condizioni di lavoro da valutare
  • D.Lgs. 151/2001 — Art. 39: Riposi giornalieri per allattamento
  • D.Lgs. 151/2001 — Art. 53: Lavoro notturno
  • D.Lgs. 81/08 — Art. 28: Valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 — Art. 25: Obblighi del medico competente
  • D.Lgs. 81/08 — Art. 41: Sorveglianza sanitaria
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 — CLP: classificazione H360, H361 (reprotossici)
  • D.Lgs. 230/1995 — Radiazioni ionizzanti: limiti per lavoratrici in gravidanza

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