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Valutazione del rischio ergonomico: metodi, obblighi e postazioni di lavoro (D.Lgs. 81/08)

Risposte alle domande più frequenti sulla valutazione del rischio ergonomico: obbligo nel DVR, metodi OCRA, RULA, REBA e NIOSH, movimentazione manuale dei carichi, postazioni VDT, sorveglianza sanitaria e misure preventive secondo il D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio ergonomico nel DVR per tutte le attività che comportano movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai videoterminali e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alle mansioni della tua azienda e a selezionare il metodo di valutazione appropriato tra OCRA, RULA, REBA e NIOSH in funzione del profilo di rischio.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla valutazione del rischio ergonomico: metodi normativi, obblighi documentali nel DVR, postazioni VDT, movimentazione manuale dei carichi, sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione, in conformità al D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche ISO 11228 e UNI EN 1005.

Domande frequenti sulla valutazione del rischio ergonomicoFAQ

La valutazione del rischio ergonomico è obbligatoria nel DVR?
Sì. L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone che il DVR riguardi "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", e il rischio ergonomico rientra a pieno titolo in questa categoria. La valutazione del rischio ergonomico nel DVR è specificamente richiesta per: (1) le attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (MMC), disciplinate dal Titolo VI (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08; (2) i lavori ai videoterminali (VDT) per i lavoratori che ne fanno uso per almeno 20 ore settimanali al netto delle interruzioni, disciplinati dal Titolo VII (artt. 172-179) e dall'Allegato XXXIV; (3) le attività con movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 168, prescrive che la valutazione della MMC tenga conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze lavorative, con riferimento agli standard tecnici (ISO 11228, EN 1005). Anche per i rischi posturali e da movimenti ripetitivi non esplicitamente citati nel testo legislativo, l'obbligo di valutazione deriva dall'art. 28 come rischio per la salute. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alle mansioni presenti nella tua organizzazione.
Quali sono i principali metodi di valutazione del rischio ergonomico?
I metodi di valutazione del rischio ergonomico validati scientificamente e riconosciuti nelle norme tecniche internazionali sono numerosi e si applicano in base al tipo di rischio da valutare. Per i movimenti ripetitivi degli arti superiori: (a) metodo OCRA (Occupational Repetitive Action), standardizzato dalla norma ISO 11228-3 e UNI EN 1005-5, che calcola un indice di esposizione moltiplicando frequenza d'azione, forza, postura, stereotipia e fattori complementari per il tempo di esposizione netto — è il metodo di riferimento indicato dal D.Lgs. 81/08 e dall'INAIL; (b) metodo RULA (Rapid Upper Limb Assessment), strumento di screening rapido che valuta postura, forza e ripetitività con un punteggio finale a rischio crescente; (c) metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment), variante del RULA estesa a tutto il corpo, utile per posture statiche e dinamiche in attività variabili. Per la movimentazione manuale dei carichi: (d) metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), standardizzato nella norma ISO 11228-1, che calcola il peso limite raccomandato e l'indice di sollevamento in base a sei fattori moltiplicativi; (e) metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) per la valutazione specifica del rischio negli operatori sanitari. La scelta del metodo deve essere effettuata dal RSPP o da un ergonomo qualificato in funzione delle caratteristiche della mansione da valutare.
Come si valuta il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)?
La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII. Il metodo di riferimento raccomandato da INAIL e riconosciuto dalla norma ISO 11228-1 è l'equazione di NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), revisionata nel 1994. L'equazione calcola il Peso Limite Raccomandato (PLR) come prodotto tra il Peso Costante (PC = 23 kg, valore di riferimento) e sei fattori moltiplicativi: (1) Fattore Altezza (H), penalizzante se il punto di presa è lontano dal piano di riferimento all'altezza delle nocche (75 cm); (2) Fattore Verticale (V), legato all'altezza del punto di presa da terra; (3) Fattore Distanza Verticale (D), legato allo spostamento verticale del carico; (4) Fattore Asimmetria (A), penalizzante per rotazioni del tronco; (5) Fattore Presa (CP), che considera la qualità dell'accoppiamento mano-carico; (6) Fattore Frequenza (F), legato al numero di sollevamenti per minuto e alla durata del compito. L'Indice di Sollevamento (IS) è il rapporto tra il peso effettivo del carico e il PLR calcolato: IS < 0,85 indica assenza di rischio; 0,85 ≤ IS ≤ 1 indica rischio basso; IS > 1 indica rischio non accettabile che richiede misure correttive.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio ergonomico?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio ergonomico nelle seguenti ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08: (1) per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, quando la valutazione evidenzia rischi per la salute (art. 168, comma 2, lettera e)); (2) per i lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause (art. 176, comma 1), con visita iniziale, periodica ogni 5 anni (ogni 2 anni per i lavoratori over 50 o con prescrizioni) per valutare la funzione visiva, e visita su richiesta del lavoratore che segnali disturbi potenzialmente riconducibili al lavoro al VDT; (3) per i lavoratori esposti a rischi posturali e da movimenti ripetitivi, quando la valutazione quantitativa (OCRA, RULA, ecc.) identifica un rischio medio o alto. Il medico competente, nel protocollo sanitario, stabilisce la periodicità e il contenuto delle visite in funzione del profilo di rischio. La sorveglianza sanitaria per rischio ergonomico comprende tipicamente: anamnesi lavorativa e patologica, esame obiettivo dell'apparato muscolo-scheletrico (spalle, rachide cervicale e lombare, arti superiori), e valutazione neurologica ove indicata. L'idoneità alla mansione specifica deve tenere conto di eventuali patologie preesistenti a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
Quali sono le misure di prevenzione per i lavoratori addetti al videoterminale (VDT)?
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (art. 172 e seguenti) e l'Allegato XXXIV stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori che utilizzano videoterminali. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: (1) analisi e organizzazione ergonomica della postazione: il monitor deve essere posizionato alla distanza di circa 50-70 cm dagli occhi, con il bordo superiore allo schermo all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto; la tastiera deve essere distanziata dal bordo del piano per consentire l'appoggio delle mani e degli avambracci; la sedia deve essere regolabile in altezza con supporto lombare adeguato; (2) illuminazione: deve evitare abbagliamenti diretti e riflessioni sullo schermo, con illuminazione generale compresa tra 300 e 500 lux, preferibilmente proveniente da sinistra o dall'alto; (3) pause e interruzioni: l'art. 175 del D.Lgs. 81/08 prescrive una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, non cumulabile con altri periodi di pausa; (4) formazione e informazione: i lavoratori VDT devono ricevere formazione specifica sui rischi connessi all'uso dei videoterminali, sulle corrette modalità di organizzazione del lavoro e sulle norme igieniche; (5) sorveglianza sanitaria periodica per la valutazione della funzione visiva, con diritto del lavoratore all'eventuale fornitura di dispositivi di correzione visiva speciali se necessari.
Il lavoratore addetto alla cassa di un supermercato è soggetto a valutazione ergonomica?
Sì. La mansione di cassiere/a in un supermercato espone il lavoratore a rischi ergonomici significativi e multipli che devono essere valutati nel DVR. I principali rischi ergonomici della mansione includono: (1) movimenti ripetitivi degli arti superiori per il passaggio degli articoli sul lettore di codice a barre — questa attività è soggetta a valutazione con metodo OCRA o RULA/REBA, poiché si tratta di un'attività ad alta frequenza di azioni; le analisi OCRA effettuate in questo settore evidenziano frequentemente indici superiori alla soglia di rischio accettabile; (2) postura seduta o eretta prolungata, spesso con scarsa possibilità di variare la posizione e limitata libertà di movimento, con conseguente rischio posturale per il rachide cervicale, dorsale e lombare; (3) eventuale movimentazione di carichi pesanti (casse, confezioni ingombranti) per le operazioni di facchinaggio o rifornimento scaffali. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio ergonomico specifico della mansione, ad adottare misure tecniche (orientamento ottimale del lettore barcode, sistemi a nastro regolabili), organizzative (rotazione tra cassieri e altre mansioni) e procedurali (limiti di peso per il sollevamento manuale), e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove la valutazione evidenzi rischio significativo.
Come si calcolano i kg accettabili per la movimentazione manuale con il metodo NIOSH?
Il metodo NIOSH calcola il Peso Limite Raccomandato (PLR) applicando l'equazione: PLR = PC × FM × FA × FB × FC × FD × FE, dove PC è il Peso Costante pari a 23 kg (valore massimo raccomandato nelle condizioni ideali). I sei fattori moltiplicativi sono compresi tra 0 e 1 e riducono il valore del PC in funzione delle condizioni reali: (1) FM (Fattore Moltiplicativo per la distanza orizzontale H dalla mano al punto di mezzo dei piedi): FM = 25/H; il valore di H ottimale è 25 cm (prese vicine al corpo), aumenta fino a 63 cm (prese lontane con limite FM = 0,40); (2) FA (Fattore per l'altezza verticale V del punto di presa da terra): FA = 1 − (0,003 × |V − 75|), ottimale a 75 cm da terra; (3) FB (Fattore per la distanza verticale di spostamento D): FB = 0,82 + 4,5/D, ottimale con spostamenti tra 25 e 175 cm; (4) FC (Fattore per l'asimmetria A, angolo di rotazione del tronco rispetto al piano sagittale): FC = 1 − (0,0032 × A); (5) FD (Fattore per la qualità della presa CP): valore 1,00 per presa buona, 0,95 per presa discreta, 0,90 per presa scarsa; (6) FE (Fattore per la frequenza F in sollevamenti/minuto e la durata D del compito). L'Indice di Sollevamento IS = peso effettivo / PLR: se IS > 1 il rischio è presente; IS > 3 indica rischio grave che richiede intervento immediato.
Le mansioni di operaio in linea di assemblaggio richiedono sempre la valutazione OCRA?
Non automaticamente, ma nella grande maggioranza dei casi sì. Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action) è raccomandato dalla norma ISO 11228-3 e da INAIL per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, e le mansioni in linea di assemblaggio rappresentano il contesto tipico di applicazione. La necessità di applicare OCRA dipende dalla presenza dei fattori di rischio previsti dall'art. 167 del D.Lgs. 81/08: (a) frequenza d'azione elevata (movimenti ripetuti per la maggior parte del turno); (b) forza applicata durante i cicli di lavoro; (c) posture scomode degli arti superiori (spalle abdotte, polsi in deviazione, gomiti sopra il livello della spalla); (d) mancanza di adeguati periodi di recupero. Il processo valutativo OCRA prevede: identificazione dei compiti ripetitivi nel ciclo produttivo, misurazione del tempo netto di lavoro ripetitivo per turno, calcolo della frequenza d'azione tecnica (TAF) osservata e raccomandable (RTA), applicazione dei moltiplicatori per forza, postura, stereotipia e fattori complementari, calcolo dell'Indice OCRA. Valori OCRA > 2,2 indicano rischio medio; > 3,5 rischio elevato con obbligo di misure correttive prioritarie e sorveglianza sanitaria. Il check-list OCRA è uno strumento di screening preliminare che, se supera le soglie di attenzione, deve essere seguito dalla valutazione analitica completa.

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Domande frequentiFAQ

La valutazione del rischio ergonomico è obbligatoria nel DVR?
Sì. L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone che il DVR riguardi "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", e il rischio ergonomico rientra a pieno titolo in questa categoria. La valutazione del rischio ergonomico nel DVR è specificamente richiesta per: (1) le attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (MMC), disciplinate dal Titolo VI (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08; (2) i lavori ai videoterminali (VDT) per i lavoratori che ne fanno uso per almeno 20 ore settimanali al netto delle interruzioni, disciplinati dal Titolo VII (artt. 172-179) e dall'Allegato XXXIV; (3) le attività con movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 168, prescrive che la valutazione della MMC tenga conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze lavorative, con riferimento agli standard tecnici (ISO 11228, EN 1005). Anche per i rischi posturali e da movimenti ripetitivi non esplicitamente citati nel testo legislativo, l'obbligo di valutazione deriva dall'art. 28 come rischio per la salute. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alle mansioni presenti nella tua organizzazione.
Quali sono i principali metodi di valutazione del rischio ergonomico?
I metodi di valutazione del rischio ergonomico validati scientificamente e riconosciuti nelle norme tecniche internazionali sono numerosi e si applicano in base al tipo di rischio da valutare. Per i movimenti ripetitivi degli arti superiori: (a) metodo OCRA (Occupational Repetitive Action), standardizzato dalla norma ISO 11228-3 e UNI EN 1005-5, che calcola un indice di esposizione moltiplicando frequenza d'azione, forza, postura, stereotipia e fattori complementari per il tempo di esposizione netto — è il metodo di riferimento indicato dal D.Lgs. 81/08 e dall'INAIL; (b) metodo RULA (Rapid Upper Limb Assessment), strumento di screening rapido che valuta postura, forza e ripetitività con un punteggio finale a rischio crescente; (c) metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment), variante del RULA estesa a tutto il corpo, utile per posture statiche e dinamiche in attività variabili. Per la movimentazione manuale dei carichi: (d) metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), standardizzato nella norma ISO 11228-1, che calcola il peso limite raccomandato e l'indice di sollevamento in base a sei fattori moltiplicativi; (e) metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) per la valutazione specifica del rischio negli operatori sanitari. La scelta del metodo deve essere effettuata dal RSPP o da un ergonomo qualificato in funzione delle caratteristiche della mansione da valutare.
Come si valuta il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)?
La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII. Il metodo di riferimento raccomandato da INAIL e riconosciuto dalla norma ISO 11228-1 è l'equazione di NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), revisionata nel 1994. L'equazione calcola il Peso Limite Raccomandato (PLR) come prodotto tra il Peso Costante (PC = 23 kg, valore di riferimento) e sei fattori moltiplicativi: (1) Fattore Altezza (H), penalizzante se il punto di presa è lontano dal piano di riferimento all'altezza delle nocche (75 cm); (2) Fattore Verticale (V), legato all'altezza del punto di presa da terra; (3) Fattore Distanza Verticale (D), legato allo spostamento verticale del carico; (4) Fattore Asimmetria (A), penalizzante per rotazioni del tronco; (5) Fattore Presa (CP), che considera la qualità dell'accoppiamento mano-carico; (6) Fattore Frequenza (F), legato al numero di sollevamenti per minuto e alla durata del compito. L'Indice di Sollevamento (IS) è il rapporto tra il peso effettivo del carico e il PLR calcolato: IS < 0,85 indica assenza di rischio; 0,85 ≤ IS ≤ 1 indica rischio basso; IS > 1 indica rischio non accettabile che richiede misure correttive.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio ergonomico?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio ergonomico nelle seguenti ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08: (1) per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, quando la valutazione evidenzia rischi per la salute (art. 168, comma 2, lettera e)); (2) per i lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause (art. 176, comma 1), con visita iniziale, periodica ogni 5 anni (ogni 2 anni per i lavoratori over 50 o con prescrizioni) per valutare la funzione visiva, e visita su richiesta del lavoratore che segnali disturbi potenzialmente riconducibili al lavoro al VDT; (3) per i lavoratori esposti a rischi posturali e da movimenti ripetitivi, quando la valutazione quantitativa (OCRA, RULA, ecc.) identifica un rischio medio o alto. Il medico competente, nel protocollo sanitario, stabilisce la periodicità e il contenuto delle visite in funzione del profilo di rischio. La sorveglianza sanitaria per rischio ergonomico comprende tipicamente: anamnesi lavorativa e patologica, esame obiettivo dell'apparato muscolo-scheletrico (spalle, rachide cervicale e lombare, arti superiori), e valutazione neurologica ove indicata. L'idoneità alla mansione specifica deve tenere conto di eventuali patologie preesistenti a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
Quali sono le misure di prevenzione per i lavoratori addetti al videoterminale (VDT)?
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (art. 172 e seguenti) e l'Allegato XXXIV stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori che utilizzano videoterminali. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: (1) analisi e organizzazione ergonomica della postazione: il monitor deve essere posizionato alla distanza di circa 50-70 cm dagli occhi, con il bordo superiore allo schermo all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto; la tastiera deve essere distanziata dal bordo del piano per consentire l'appoggio delle mani e degli avambracci; la sedia deve essere regolabile in altezza con supporto lombare adeguato; (2) illuminazione: deve evitare abbagliamenti diretti e riflessioni sullo schermo, con illuminazione generale compresa tra 300 e 500 lux, preferibilmente proveniente da sinistra o dall'alto; (3) pause e interruzioni: l'art. 175 del D.Lgs. 81/08 prescrive una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, non cumulabile con altri periodi di pausa; (4) formazione e informazione: i lavoratori VDT devono ricevere formazione specifica sui rischi connessi all'uso dei videoterminali, sulle corrette modalità di organizzazione del lavoro e sulle norme igieniche; (5) sorveglianza sanitaria periodica per la valutazione della funzione visiva, con diritto del lavoratore all'eventuale fornitura di dispositivi di correzione visiva speciali se necessari.
Il lavoratore addetto alla cassa di un supermercato è soggetto a valutazione ergonomica?
Sì. La mansione di cassiere/a in un supermercato espone il lavoratore a rischi ergonomici significativi e multipli che devono essere valutati nel DVR. I principali rischi ergonomici della mansione includono: (1) movimenti ripetitivi degli arti superiori per il passaggio degli articoli sul lettore di codice a barre — questa attività è soggetta a valutazione con metodo OCRA o RULA/REBA, poiché si tratta di un'attività ad alta frequenza di azioni; le analisi OCRA effettuate in questo settore evidenziano frequentemente indici superiori alla soglia di rischio accettabile; (2) postura seduta o eretta prolungata, spesso con scarsa possibilità di variare la posizione e limitata libertà di movimento, con conseguente rischio posturale per il rachide cervicale, dorsale e lombare; (3) eventuale movimentazione di carichi pesanti (casse, confezioni ingombranti) per le operazioni di facchinaggio o rifornimento scaffali. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio ergonomico specifico della mansione, ad adottare misure tecniche (orientamento ottimale del lettore barcode, sistemi a nastro regolabili), organizzative (rotazione tra cassieri e altre mansioni) e procedurali (limiti di peso per il sollevamento manuale), e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove la valutazione evidenzi rischio significativo.
Come si calcolano i kg accettabili per la movimentazione manuale con il metodo NIOSH?
Il metodo NIOSH calcola il Peso Limite Raccomandato (PLR) applicando l'equazione: PLR = PC × FM × FA × FB × FC × FD × FE, dove PC è il Peso Costante pari a 23 kg (valore massimo raccomandato nelle condizioni ideali). I sei fattori moltiplicativi sono compresi tra 0 e 1 e riducono il valore del PC in funzione delle condizioni reali: (1) FM (Fattore Moltiplicativo per la distanza orizzontale H dalla mano al punto di mezzo dei piedi): FM = 25/H; il valore di H ottimale è 25 cm (prese vicine al corpo), aumenta fino a 63 cm (prese lontane con limite FM = 0,40); (2) FA (Fattore per l'altezza verticale V del punto di presa da terra): FA = 1 − (0,003 × |V − 75|), ottimale a 75 cm da terra; (3) FB (Fattore per la distanza verticale di spostamento D): FB = 0,82 + 4,5/D, ottimale con spostamenti tra 25 e 175 cm; (4) FC (Fattore per l'asimmetria A, angolo di rotazione del tronco rispetto al piano sagittale): FC = 1 − (0,0032 × A); (5) FD (Fattore per la qualità della presa CP): valore 1,00 per presa buona, 0,95 per presa discreta, 0,90 per presa scarsa; (6) FE (Fattore per la frequenza F in sollevamenti/minuto e la durata D del compito). L'Indice di Sollevamento IS = peso effettivo / PLR: se IS > 1 il rischio è presente; IS > 3 indica rischio grave che richiede intervento immediato.
Le mansioni di operaio in linea di assemblaggio richiedono sempre la valutazione OCRA?
Non automaticamente, ma nella grande maggioranza dei casi sì. Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action) è raccomandato dalla norma ISO 11228-3 e da INAIL per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, e le mansioni in linea di assemblaggio rappresentano il contesto tipico di applicazione. La necessità di applicare OCRA dipende dalla presenza dei fattori di rischio previsti dall'art. 167 del D.Lgs. 81/08: (a) frequenza d'azione elevata (movimenti ripetuti per la maggior parte del turno); (b) forza applicata durante i cicli di lavoro; (c) posture scomode degli arti superiori (spalle abdotte, polsi in deviazione, gomiti sopra il livello della spalla); (d) mancanza di adeguati periodi di recupero. Il processo valutativo OCRA prevede: identificazione dei compiti ripetitivi nel ciclo produttivo, misurazione del tempo netto di lavoro ripetitivo per turno, calcolo della frequenza d'azione tecnica (TAF) osservata e raccomandable (RTA), applicazione dei moltiplicatori per forza, postura, stereotipia e fattori complementari, calcolo dell'Indice OCRA. Valori OCRA > 2,2 indicano rischio medio; > 3,5 rischio elevato con obbligo di misure correttive prioritarie e sorveglianza sanitaria. Il check-list OCRA è uno strumento di screening preliminare che, se supera le soglie di attenzione, deve essere seguito dalla valutazione analitica completa.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Art. 28: Oggetto della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 — Titolo VI (artt. 167-171): Movimentazione manuale dei carichi
  • D.Lgs. 81/08 — Allegato XXXIII: Movimentazione manuale dei carichi
  • D.Lgs. 81/08 — Titolo VII (artt. 172-179): Attrezzature munite di videoterminali
  • D.Lgs. 81/08 — Allegato XXXIV: Videoterminali
  • ISO 11228-1:2021 — MMC: Sollevamento, abbassamento e trasporto
  • ISO 11228-3:2007 — MMC: Movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza
  • UNI EN 1005-5:2007 — Sicurezza dei macchinari: valutazione del rischio per MMC
  • NIOSH Revised Lifting Equation (Waters et al., 1994)
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi (metodo OCRA)

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