Risposta rapida
Il rischio ergonomico rientra nella valutazione obbligatoria di tutti i rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008). Si identifica con check-list (ISO/TR 12295) e si approfondisce con metodi specifici: NIOSH per i sollevamenti, OCRA per i movimenti ripetitivi, ISO 11226 per le posture. Le misure partono dalla riprogettazione del posto di lavoro.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 15 e 28, Titolo VI (artt. 167-171) e Titolo VII; norme ISO 11228, ISO 11226, ISO/TR 12295, EN 1005.
Domande frequenti sul rischio ergonomicoFAQ
La valutazione del rischio ergonomico è obbligatoria?
Sì, come parte della valutazione di tutti i rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) e in applicazione del principio di adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per la concezione dei posti di lavoro e la scelta di attrezzature e metodi (art. 15, comma 1, lett. d). Il rischio da sovraccarico biomeccanico è disciplinato in modo specifico dal Titolo VI, il lavoro al videoterminale dal Titolo VII.
Quali aspetti comprende?
Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, traino e spinta), movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue o mantenute a lungo (in piedi, accovacciati, con braccia sopra le spalle, busto flesso), postazioni di lavoro e videoterminali, applicazione di forza e uso di utensili. I disturbi muscolo-scheletrici che ne derivano sono la prima causa di malattia professionale denunciata all’INAIL.
Quali metodi si usano?
Si parte da una mappatura con check-list o con lo strumento di identificazione della ISO/TR 12295, che indica per quali compiti serve un approfondimento. Poi si applicano metodi specifici: NIOSH (ISO 11228-1) per il sollevamento, Snook e Ciriello (ISO 11228-2) per traino e spinta, OCRA (ISO 11228-3) per i movimenti ripetitivi, ISO 11226 ed EN 1005-4 per le posture statiche e i movimenti, metodi osservazionali come REBA o RULA per screening rapidi. Il metodo va scelto in base al compito e dichiarato.
Le linee di assemblaggio richiedono sempre l’OCRA?
No: richiedono una valutazione dei movimenti ripetitivi, che può fermarsi alla fase di identificazione se i compiti non presentano cicli ripetuti per una parte significativa del turno o se i fattori di rischio (frequenza, forza, posture, mancanza di recupero) sono assenti. Se invece la stima iniziale non esclude il rischio, l’indice OCRA o la check-list OCRA sono il metodo di riferimento della ISO 11228-3.
Cosa cambia per chi lavora seduto in cassa o in piedi per molte ore?
La valutazione deve considerare la durata della postura, la possibilità di alternarla, i movimenti degli arti superiori (per le casse, il passaggio della merce allo scanner), l’altezza del piano e le distanze di raggiungimento. Misure tipiche: sedili regolabili o appoggi “seduto-in piedi”, tappetini antifatica, layout che riduca torsioni e allungamenti, pause e rotazione tra mansioni.
Quando scatta la sorveglianza sanitaria?
Quando la valutazione evidenzia un rischio da movimentazione manuale o da sovraccarico biomeccanico (art. 168, comma 2, lett. d) e per i videoterminalisti (art. 176). Per le sole posture, senza altri fattori, la decisione dipende dalla valutazione e dal parere del medico competente, che definisce protocollo e periodicità.
Quali misure si adottano?
Prima quelle tecniche e organizzative: riprogettare postazioni e attrezzature (altezza regolabile, ausili per il sollevamento, utensili bilanciati), ridurre frequenza e forza, introdurre pause e rotazioni su compiti diversi; poi formazione e addestramento. Le misure vanno verificate ricalcolando gli indici dopo l’intervento.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 15 — Misure generali di tutela
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 168 — Obblighi del datore di lavoro (movimentazione manuale)
- ISO/TR 12295 — Documento applicativo per le norme ISO 11228 e ISO 11226
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