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Sicurezza sul lavoro per ATECO 85.42: Istruzione universitaria e post-universitaria

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 85.42.

Rischio medioFormazione lavoratoriLivello 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda università, istituti di alta formazione e, per gli aspetti comuni, istituti tecnici superiori e altra istruzione post-secondaria. Nelle università la sicurezza nei laboratori ha una disciplina specifica, il DM 363/1998, che individua il responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio medio (4 h generali + 8 h specifiche), addetti antincendio di livello 2 o 3, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 85.42 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Il responsabile del laboratorio

Il DM 363/1998 attribuisce al responsabile dell'attività di didattica o ricerca in laboratorio compiti di valutazione dei rischi, informazione e formazione di chi lavora con lui, compresi studenti e ospiti. Le nuove attività di ricerca vanno valutate prima di iniziare, non quando il laboratorio è già in funzione.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 85.42

  • Individuazione del datore di lavoro e dei responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio secondo il DM 363/1998
  • DVR per ogni struttura e laboratorio
  • Formazione di studenti e ricercatori prima dell'accesso ai laboratori
  • Adempimenti per agenti biologici, radiazioni ionizzanti e laser, se presenti
  • Certificato di prevenzione incendi e piani di emergenza degli edifici

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 85.42: livello 2 o 3.

Gli edifici universitari con oltre 100 persone presenti sono soggetti al DPR 151/2011 (livello 2); livello 3 per quelli con oltre 1.000 persone presenti.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 85.42. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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