Un’accademia di belle arti è un datore di lavoro come gli altri, con una particolarità: gli studenti che lavorano nei laboratori sono equiparati ai lavoratori (art. 2 D.Lgs. 81/2008). Il DVR deve quindi coprire ogni laboratorio con i suoi agenti specifici: polveri di pietra e legno (cancerogene), solventi e pigmenti, acidi dell’incisione, forni e smalti della ceramica, fonderia e saldatura. Per ciascuno servono aspirazione localizzata, regole d’uso scritte, formazione prima dell’accesso e, dove la valutazione lo richiede, sorveglianza sanitaria.
Chi è obbligato e verso chi
Il datore di lavoro (il dirigente con poteri di gestione nelle accademie statali, il legale rappresentante in quelle riconosciute) deve tutelare docenti, tecnici di laboratorio, personale amministrativo e modelli, oltre agli studenti nei periodi in cui usano laboratori e attrezzature. Le figure sono quelle ordinarie: RSPP, medico competente se la valutazione lo richiede, RLS, preposti. In pratica il preposto di un laboratorio è quasi sempre il docente o il tecnico che lo gestisce: va nominato per iscritto e formato (12 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025).
Laboratori da valutare uno per uno
- Scultura in pietra e marmo: silice cristallina respirabile, rumore e vibrazioni di smerigliatrici e martelli pneumatici. La lavorazione a umido e l’aspirazione alla fonte valgono più della sola mascherina.
- Scultura lignea e modellistica: polveri di legno duro (agente cancerogeno), macchine per il legno con rischio di taglio e trascinamento, che richiedono ripari e formazione all’uso.
- Pittura e restauro: solventi organici, vernici e pigmenti con metalli (piombo, cadmio, cromati) da gestire con schede di sicurezza, sostituzione dove possibile, ventilazione e guanti adatti.
- Incisione e calcografia: acidi di morsura (nitrico, percloruro ferrico), resine e colofonia per l’acquatinta, presse. Servono cappa, stoccaggio separato degli acidi e lavaocchi.
- Ceramica: polveri di argille e smalti, forni ad alta temperatura con fumi di cottura, smalti al piombo se ancora presenti in magazzino.
- Fonderia artistica e metalli: metallo fuso, fumi di saldatura, gas tecnici in bombole, radiazioni ottiche della saldatura ad arco.
- Scenografia e pittura murale: lavoro in quota su trabattelli e ponteggi, che segue le regole del Titolo IV quando l’attività assume le caratteristiche di un cantiere.
Come si fa in pratica
Ogni laboratorio deve avere una scheda nel DVR con agenti presenti, misure tecniche, DPI e regole d’accesso, un inventario dei prodotti con le schede di sicurezza aggiornate e un regolamento affisso. Gli studenti accedono solo dopo la formazione: quella generale (4 ore) più una parte specifica commisurata ai rischi dei laboratori frequentati. Se nella valutazione emergono agenti cancerogeni (silice, legno duro, alcuni pigmenti) si applicano il Capo II del Titolo IX, con misure di riduzione al minimo, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria per chi è esposto.
Il DVR non ha una scadenza fissa: va rielaborato quando cambiano laboratori, attrezzature o materiali (art. 29, comma 3), per esempio quando si apre un nuovo corso di fonderia o si acquista un forno. Per gli spazi aperti al pubblico (mostre, eventi) il piano di emergenza deve considerare anche i visitatori, secondo il D.M. 2 settembre 2021.
Errori frequenti
- DVR unico «da istituto scolastico» che non descrive i singoli laboratori.
- Studenti ammessi ai laboratori prima della formazione specifica.
- Aspiratori portatili o ventilatori al posto dell’aspirazione localizzata sulle lavorazioni a secco.
- Acidi, solventi e ossidanti stoccati nello stesso armadio.
- Docenti che di fatto fanno i preposti senza nomina e senza formazione.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Gli studenti che usano i laboratori sono lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/2008?
Chi è il datore di lavoro in un’accademia statale?
La polvere prodotta lavorando la pietra è un agente cancerogeno?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni (allievi equiparati ai lavoratori)
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi da agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 236 — Valutazione del rischio cancerogeno
- D.Lgs. 81/2008, art. 243 — Registro di esposizione
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione dei lavoratori
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione
- D.M. 2 settembre 2021 — Gestione della sicurezza antincendio e formazione addetti
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