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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Accademie di Belle Arti (AFAM): la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'accademia di belle arti o istituzione AFAM: DVR per laboratorio, studenti equiparati a lavoratori, silice e solventi, cappe aspiranti, pigmenti tossici, acidi per incisione, fornaci per ceramica, lavoro in altezza per pittura murale, DPI, formazione tecnici e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'accademia di belle arti o istituzione AFAM deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR articolato per ogni laboratorio. Gli studenti che usano attrezzature sono equiparati ai lavoratori. I rischi prioritari sono: silice libera cristallina nei laboratori di scultura (cancerogeno, obbligo registro esposti), solventi organici e pigmenti al piombo/cadmio nella pittura, acidi per morsura nell'incisione, vapori chimici in camera oscura e nei laboratori di ceramica. Le cappe aspiranti sono obbligatorie nei laboratori chimici. La sorveglianza sanitaria è necessaria per esposizione a cancerogeni, solventi, rumore e vibrazioni.

1. Quadro normativo applicabile alle Accademie di Belle Arti e alle istituzioni AFAM

Le Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute, i Conservatori di musica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e gli altri istituti del comparto AFAM operano all'interno di un quadro normativo che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la disciplina specifica dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Il riferimento cardine è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro, ivi incluse le istituzioni pubbliche di istruzione superiore. Il D.M. 05/08/1998 ha riformato l'ordinamento AFAM istituendo l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria di questi enti, ma non ha introdotto deroghe alla normativa sulla sicurezza: le accademie di belle arti — statali e parificate — sono datori di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 e devono adempiere a tutti gli obblighi previsti.

Due ulteriori normative assumono rilievo specifico nel contesto delle accademie. Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose: molti dei materiali usati nelle accademie (solventi, acidi per incisione calcografica, smalti ceramici, pigmenti al piombo, cadmio e cromo) rientrano nelle categorie di pericolo CLP e devono essere gestiti secondo le prescrizioni del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (rischio chimico, agenti cancerogeni e mutageni, piombo). Il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al GDPR) regola il trattamento dei dati sanitari dei lavoratori e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni: le accademie devono adottare misure di sicurezza adeguate per questi archivi.

Si aggiungono: la normativa sui videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08) per il personale amministrativo, l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione obbligatoria dei lavoratori, il D.M. 02/09/2021 per la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi, e le norme tecniche UNI/EN specifiche per le cappe aspiranti da laboratorio, la ventilazione e il campionamento delle polveri.

2. Studenti come lavoratori: chi è tutelato dal D.Lgs. 81/08

La questione dell'applicabilità della normativa sulla sicurezza agli studenti delle accademie di belle arti è risolta in modo chiaro dall'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. La norma definisce "lavoratore" chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi coloro che eseguono lavoro a prescindere dalla forma contrattuale, i tirocinanti e i soggetti che in qualsiasi altro modo svolgono attività lavorativa.

Gli studenti delle accademie di belle arti che operano nei laboratori — usando attrezzature di lavoro (torni per ceramica, presse calcografiche, forni, mole, utensili pneumatici per scultura), sostanze pericolose (solventi, acidi, pigmenti classificati CLP, rivelatori e fissatori fotografici) o lavorano in altezza (atelier di pittura murale) — rientrano in questa definizione e sono destinatari degli obblighi di tutela. In concreto questo significa che l'accademia deve:

Il personale docente e il personale tecnico di laboratorio (tecnici di pittura, ceramica, fotografia, incisione, scultura) sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti e la loro posizione è ancora più inequivocabile: sono tra i soggetti più esposti ai rischi specifici dei laboratori per via della maggiore frequenza e continuità di contatto con agenti chimici, polveri e attrezzature pericolose.

3. DVR nelle accademie: struttura, contenuti obbligatori e soggetti responsabili

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un'accademia di belle arti è tra i più articolati nel settore pubblico, per via della varietà dei laboratori e dei profili di rischio. L'obbligo di redazione nasce ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 e grava sul datore di lavoro, che nelle istituzioni AFAM statali è il dirigente (presidente o direttore) investito dei poteri di spesa e organizzazione.

Il DVR deve essere articolato in sezioni specifiche per ogni tipologia di laboratorio e area a rischio:

Il DVR va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP (che per le istituzioni AFAM deve essere un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08, con formazione di 32 ore per rischio medio o laurea specifica) e dal medico competente. Va aggiornato ogni volta che cambiano le attività o le sostanze usate nei laboratori, in caso di infortuni o di rilievi ispettivi.

4. Laboratori di pittura: solventi organici e pigmenti tossici

I laboratori di pittura delle accademie di belle arti sono ambienti dove convivono rischi chimici di natura molto diversa. I solventi organici usati per diluire colori a olio, resine e vernici comprendono trementina naturale, acquaragia (white spirit), diluenti nitro e aceto di etile. Questi prodotti sono classificati come liquidi infiammabili (Cat. 3) e come dannosi per la salute per inalazione (Xn); alcuni, come il white spirit, contengono frazioni aromatiche (toluene, xilene) classificate come tossiche per il sistema nervoso. L'esposizione cronica a livelli anche non elevati di vapori di solventi organici è associata a effetti neurotossici, dermatiti da contatto e sensibilizzazione delle vie respiratorie.

I pigmenti storici rappresentano il rischio cancerogeno e tossico sistemico principale. Il bianco di piombo (carbonato basico di piombo), il minio, il giallo di cromo (cromato di piombo), il giallo e l'arancio di cadmio sono ancora reperibili in prodotti per belle arti professionali e per restauro, nonostante la disponibilità di alternative meno pericolose. Tutti sono classificati ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP): il piombo e i suoi composti come tossici per la riproduzione Cat. 1A e presunti cancerogeni; il cadmio e i solfuri di cadmio come cancerogeni Cat. 2; il cromo esavalente (presente nei cromati di piombo) come cancerogeno Cat. 1A.

Per questi pigmenti si applica il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni e mutageni): il datore di lavoro deve valutare la possibilità di sostituire l'agente con uno meno pericoloso (obbligo di sostituzione quando tecnicamente praticabile), ridurre al minimo il numero di esposti e la durata dell'esposizione, adottare misure di contenimento, e tenere il registro degli esposti con i dati sull'esposizione. Il personale tecnico di laboratorio che manipola abitualmente questi pigmenti è esposto a rischio cancerogeno documentato.

MaterialeRischio principaleClassificazione CLPMisure prioritarie
Trementina / white spiritVapori organici, infiammabilitàFlam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; STOT RE 1Cappa aspirante, ridurre quantità in uso, DPI respiratori
Bianco di piomboTossicità riproduttiva, tossicità sistemicaRepr. 1A; STOT RE 1; Aquatic Chronic 1Sostituzione con bianco di titanio, registro esposti, sorveglianza sanitaria
Giallo/arancio di cadmioCancerogeno (polmone, rene)Carc. 2; Muta. 2; STOT RE 2Minimizzare uso, cappa, DPI Cat. III, registro esposti
Giallo di cromo (cromato di Pb)Cancerogeno Cat. 1A, tossicità riproduttivaCarc. 1B; Repr. 1A; STOT RE 1Sostituzione, divieto di uso in polvere non confinata, sorveglianza
Vernici a base solventeVapori VOC, infiammabilitàFlam. Liq. 2-3; Resp. Sens. se MDICappa aspirante, locali ventilati, assenza fonti di innesco

5. Laboratori di scultura: silice libera cristallina, rumore e vibrazioni

I laboratori di scultura delle accademie di belle arti sono ambienti ad alto rischio per la coesistenza di tre profili di rischio distinti e gravi: il rischio da silice libera cristallina, il rischio da rumore e il rischio da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.

La silice libera cristallina respirabile (principalmente nella forma di quarzo) è un cancerogeno di Gruppo 1 per l'uomo secondo l'IARC, presente nelle polveri generate dalla lavorazione a secco di marmo, pietra calcarea, granito, gesso e cemento. La lavorazione con smerigliatrici angolari a disco, mole da banco, scalpelli pneumatici e martelli vibro-percussori genera concentrazioni di polvere respirabile che in assenza di aspirazione localizzata superano agevolmente il valore limite di esposizione professionale (VLEP) di 0,05 mg/m³ fissato dalla Direttiva UE 2017/164 e dall'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08. Si applica il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08: obbligo di valutazione quantitativa tramite campionamento personale e analisi XRD, misure di riduzione alla fonte (bagnatura del materiale, aspirazione localizzata sugli utensili), registro degli esposti, sorveglianza sanitaria con radiografia del torace e spirometria.

Il rumore prodotto dalla lavorazione della pietra (scalpellatura, fresatura, molatura) può facilmente superare i valori di azione superiori del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (85 dB(A) di Lex,8h), in particolare durante l'uso prolungato di utensili pneumatici. La valutazione strumentale ai sensi della norma UNI EN ISO 9612 è necessaria; il superamento dei valori di azione superiori obbliga all'uso di DPI uditivi, alla sorveglianza sanitaria audiometrica e a misure tecniche di riduzione alla fonte (pannelli fonoassorbenti, segregazione delle aree di lavorazione meccanica).

Le vibrazioni mano-braccio da scalpelli pneumatici, smerigliatrici e martelli vibro-percussori vanno valutate ai sensi del Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08 (artt. 199-209). Il valore di azione è 2,5 m/s² A(8): superato questo livello scattano gli obblighi di sorveglianza sanitaria (con attenzione alle neuropatie periferiche e alle vasospastiche), di fornitura di DPI antivibranti, di rotazione delle mansioni e di manutenzione degli utensili (utensili mal mantenuti vibrano di più).

6. Laboratori di fotografia e camera oscura: chimici e ventilazione obbligatoria

I laboratori di fotografia analogica e le camere oscure delle accademie di belle arti usano un insieme di sostanze chimiche classificate come pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008, che richiedono una valutazione specifica del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08.

Le sostanze principali utilizzate nei processi di sviluppo e stampa in camera oscura sono:

Le misure obbligatorie per la camera oscura comprendono: ventilazione meccanica con ricambio d'aria sufficiente a mantenere le concentrazioni di vapori al di sotto dei VLEP (almeno 10 ricambi/ora durante l'attività), cappa aspirante sul bagno di sviluppo e sul bagno di arresto per i processi con acido acetico, superfici impermeabili e lavabili per i piani di lavoro, erogatore di acqua corrente per lavaggio immediato in caso di contatto, vasche di contenimento per i bagni chimici. I rifiuti dei bagni esauriti (argentiferi, acidi) devono essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

7. Laboratori di ceramica: argilla, cottura in fornace e smalti vetrosi

I laboratori di ceramica delle accademie di belle arti presentano rischi che si distribuiscono nelle diverse fasi del processo: preparazione dell'impasto, modellazione, essiccamento, cottura in fornace e smaltatura/decorazione.

Nella fase di preparazione e modellazione, l'argilla in polvere o in sospensione genera polveri respirabili contenenti silicati e, a seconda dell'origine del materiale, una quota variabile di silice libera cristallina. Le argille da scultura e le gresificate, dopo cottura, sviluppano più silice libera rispetto alle argille per porcellana o maiolica; la lavorazione a secco (tornitura di pezzi essiccati, levigatura) è la più pericolosa. La valutazione delle polveri va effettuata con campionamento della frazione respirabile.

La cottura in fornace produce ossido di carbonio (CO) quando la combustione è incompleta (forni a gas o a legna) e libera vapori di silicati, di metalli pesanti dagli smalti (piombo, bario, manganese, nichel a seconda della composizione) e di fluoruri dai fondenti. Le fornaci elettriche generano meno CO ma riscaldano l'ambiente e producono vapori dalle decorazioni. I rischi sono: intossicazione da CO (anche a basse concentrazioni con esposizione cronica), ustioni da contatto con le superfici calde, rischio incendio. Il locale fornaci deve avere un sistema di aspirazione dei fumi con sbocco esterno e, per i forni a gas, un rilevatore di CO certificato.

Gli smalti vetrosi contengono ossidi metallici (piombo, cadmio, manganese, nichel, cobalto, cromo) in proporzioni variabili che determinano i colori. Gli smalti piombiferi sono ancora usati in ceramica artistica nonostante il rischio di esposizione al piombo durante la preparazione della barbottina di smalto (operazione in polvere o in sospensione). La valutazione del rischio da piombo richiede l'applicazione del Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 (artt. 246-262) con monitoraggio biologico della piombemia per i lavoratori esposti.

8. Laboratori di incisione calcografica: acidi per morsura e solventi

I laboratori di incisione calcografica delle accademie di belle arti usano tecniche che coinvolgono acidi corrosivi, metalli (zinco, rame, acciaio) e solventi per la preparazione delle matrici e per il processo di stampa. I rischi chimici in questi laboratori sono tra i più rilevanti nell'intero sistema AFAM.

Le mordenti (acidi per morsura) più comuni sono:

Gli inchiostri calcografici contengono pigmenti sospesi in oli minerali e vegetali addizionati a solventi (stoddard solvent, white spirit) per la pulitura dei rulli e delle piastre: la valutazione del rischio da solventi si sovrappone a quella del laboratorio di pittura.

La cappa aspirante con adeguato volume di estrazione dell'aria è indispensabile nelle postazioni di morsura con acido nitrico. Le SDS degli acidi vanno archiviate nel laboratorio, le sostanze vanno conservate in armadio di sicurezza per corrosivi, e il laboratorio deve essere dotato di doccia oculare di emergenza con risciacquo prolungato (15 minuti) per contatto con acidi.

9. Atelier di pittura murale: lavoro in altezza, scale e ponteggi

I corsi di pittura murale, affresco, mosaico parietale e decorazione architettonica delle accademie di belle arti comportano frequentemente attività che si svolgono in altezza: dipingere su pareti o soffitti a quote superiori ai 2 metri richiede l'uso di scale portatili, trabattelli, ponteggi leggeri su ruote (ponteggi a cavalletto) o ponteggi fissi.

Il lavoro in altezza è regolato dal Titolo IV D.Lgs. 81/08 per i ponteggi fissi (art. 131: obbligo di piano di montaggio, uso e smontaggio — PiMUS) e dall'art. 122 per le scale portatili e i ponteggi mobili. Per le attività didattiche delle accademie si applicano le stesse norme, in quanto gli studenti sono equiparati a lavoratori.

Le misure obbligatorie per il lavoro in altezza nei laboratori di pittura murale sono:

In aggiunta ai rischi di caduta, negli atelier di pittura murale con tecniche ad affresco o a calce si usano grassello di calce e idrossido di calcio, altamente corrosivi (pH > 12): obbligo di DPI per occhi e cute, e procedura di lavaggio oculare disponibile.

10. Cappe aspiranti e ventilazione obbligatoria nei laboratori chimici

La ventilazione dei laboratori e le cappe aspiranti sono la misura di protezione collettiva prioritaria — antecedente ai DPI — ogni volta che nei laboratori si generano vapori, gas, aerosol o polveri pericolose. L'art. 225 D.Lgs. 81/08 prescrive esplicitamente che, quando la sostituzione o l'eliminazione dell'agente chimico pericoloso non è fattibile, il datore di lavoro adotti misure di protezione collettiva (tra cui la ventilazione localizzata) prima di ricorrere ai DPI respiratori individuali.

I laboratori delle accademie che richiedono cappe aspiranti obbligatorie sono:

Le cappe aspiranti devono essere verificate periodicamente con misurazioni della velocità frontale dell'aria (velocità faccia ≥ 0,5 m/s secondo UNI EN 14175). Il registro delle verifiche è parte integrante della documentazione di sicurezza. Una cappa non funzionante è una misura di protezione assente: va segnalata immediatamente e i lavori con sostanze pericolose vanno sospesi fino al ripristino.

11. DPI specifici per laboratorio

I DPI nelle accademie di belle arti devono essere selezionati laboratorio per laboratorio, in base alla valutazione dei rischi specifici. I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 con marcatura CE e categoria di rischio corrispondente al pericolo.

LaboratorioDPI principaliCategoria e norma di riferimento
Pittura (solventi, pigmenti classificati)Guanti in nitrile Cat. III, occhiali di protezione, maschera con filtri A1P2 per vapori organici e polveri, grembiuleGuanti UNI EN 374; occhiali UNI EN 166; maschera UNI EN 140 + filtro A1P2 UNI EN 14387
Scultura (silice, rumore, vibrazioni)Semimaschera filtrante FFP3 (per silice), cuffie antirumore o tappi SNR ≥ 25 dB, guanti antivibranti, calzature S2 SRC, occhiali di sicurezzaFFP3: UNI EN 149; DPI uditivi Cat. III: UNI EN 352; guanti antivibranti: UNI EN ISO 10819
Fotografia / camera oscuraGuanti in nitrile Cat. III (acido acetico, idrochinone), occhiali a tenuta, maschera con filtro A1 per vapori organici/acidiGuanti UNI EN 374; maschera UNI EN 140 + filtro A1 UNI EN 14387
Ceramica (polveri, fornaci)Semimaschera FFP2 per polveri, guanti termoresistenti per operazioni a caldo, occhiali di sicurezza, grembiuleFFP2: UNI EN 149; guanti termici: UNI EN 407; occhiali: UNI EN 166
Incisione calcografica (acidi)Guanti chimici Cat. III in PVC/neoprene (resistenti agli acidi), occhiali a tenuta di liquidi, maschera con filtro B2/E2 per vapori inorganici, grembiule impermeabileGuanti UNI EN 374 codici J (acido solforico) o K (acido nitrico); maschera + filtro B2 UNI EN 14387
Pittura murale (altezza, calce)Imbracatura anticaduta Cat. III con cordino, guanti impermeabili per calce idrata, occhiali a tenuta, calzature S1P SRCImbracatura: UNI EN 361; calzature: UNI EN ISO 20345

Tutti i DPI vanno consegnati mediante verbale di consegna firmato dal ricevente (lavoratore o studente), accompagnati da formazione sull'uso corretto e sulla manutenzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il registro delle consegne, sostituzioni e dismissioni va conservato come parte della documentazione del DVR. I DPI vanno sostituiti al deterioramento o alla scadenza indicata dal costruttore.

Documenti minimi per un'accademia di belle arti — checklist sintetica

  • DVR con schede specifiche per ogni laboratorio (pittura, scultura, fotografia, ceramica, incisione, pittura murale)
  • Sezione agenti cancerogeni per silice libera cristallina, pigmenti al piombo/cadmio, cromo esavalente
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08)
  • Schede di sicurezza (SDS) di tutte le sostanze chimiche in uso, archiviate per laboratorio
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori (inclusi tecnici di laboratorio) con specifica per agenti cancerogeni
  • Verbali di consegna DPI ai lavoratori e agli studenti con prova di formazione sull'uso
  • Registro verifiche cappe aspiranti con date e risultati delle misurazioni di velocità frontale
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità alla mansione per laboratorio
  • Documentazione verifiche attrezzature (torni, forni, presse calcografiche, utensili pneumatici)
  • Registro infortuni aggiornato (inclusi accidenti senza giorni di assenza)
  • Piano di emergenza con planimetria, procedure di evacuazione e posizione presidi di primo soccorso

12. Sorveglianza sanitaria: chi, quando e come

La sorveglianza sanitaria nelle accademie di belle arti è uno degli aspetti più spesso trascurati, anche perché il contesto didattico può far sottovalutare la natura professionale dei rischi. L'obbligo di attivare la sorveglianza scatta ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni rilevanti; per gli agenti cancerogeni (silice cristallina, piombo, cadmio, cromo esavalente) la sorveglianza è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 242, a prescindere dai livelli di esposizione misurati.

I principali trigger per la sorveglianza sanitaria nelle accademie di belle arti sono:

Il medico competente elabora il protocollo sanitario differenziato per mansione, effettua le visite preventive (prima dell'inizio dell'esposizione) e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per laboratorio, e collabora alla redazione del DVR fornendo informazioni epidemiologiche sui rischi specifici delle accademie di belle arti.

13. Formazione specifica per tecnici di laboratorio e docenti

Le accademie di belle arti rientrano nel codice ATECO 85.42 (istruzione universitaria e post-secondaria superiore), classificato come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore. Tuttavia, la presenza di agenti cancerogeni (silice, piombo, cadmio) impone percorsi aggiuntivi e obbligatori.

I tecnici di laboratorio (la figura professionale con la maggiore esposizione continuativa ai rischi specifici) devono ricevere una formazione specifica che includa:

I docenti che conducono le attività nei laboratori svolgono un ruolo di supervisione degli studenti e devono conoscere i rischi specifici, i DPI da prescrivere e le procedure di emergenza. La formazione per i preposti (8 ore aggiuntive rispetto alle 12 base) è applicabile ai docenti con responsabilità di coordinamento dei laboratori. La formazione antincendio D.M. 02/09/2021 è necessaria per gli addetti designati alle emergenze (livello 2 da 8 ore per la maggior parte delle sedi accademiche).

Per gli studenti equiparati a lavoratori, la formazione sull'uso sicuro delle attrezzature e delle sostanze va erogata prima del primo accesso al laboratorio, con verifica della comprensione. Non è richiesto il rispetto del monte ore formativo previsto per i lavoratori dipendenti, ma la formazione deve essere documentata e adeguata ai rischi presenti.

FAQ — Sicurezza Accademie di Belle ArtiFAQ

Gli studenti delle Accademie di Belle Arti sono equiparati ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Sì, con una distinzione fondamentale. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 include nella definizione di lavoratore — e quindi nel campo di applicazione della normativa — anche coloro che, pur in assenza di un contratto di lavoro subordinato, utilizzano attrezzature di lavoro. Gli studenti delle Accademie di Belle Arti che operano nei laboratori (pittura, scultura, fotografia, ceramica, incisione) e utilizzano attrezzature, sostanze chimiche, macchinari, forni o utensili rientrano in questa definizione. Sono pertanto destinatari degli obblighi di valutazione del rischio, di formazione, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) e di fornitura dei DPI. L'accademia, in quanto soggetto che organizza le attività e mette a disposizione i laboratori, è il datore di lavoro ai fini della norma. Questa equiparazione è rafforzata dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale del lavoro e dalla circolare ministeriale n. 30/2015 del Ministero del Lavoro, che ha confermato la piena applicabilità del D.Lgs. 81/08 agli studenti in stage e tirocinio. La disciplina AFAM (D.M. 05/08/1998) non deroga alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che si applica integralmente.
Il DVR di un'accademia di belle arti deve coprire ogni laboratorio separatamente?
Il DVR deve coprire tutti gli ambienti di lavoro e tutte le attività svolte nell'accademia, ma non è necessario che ogni laboratorio costituisca un documento separato. La struttura più efficace — e quella richiesta in caso di ispezione — prevede una sezione generale con la descrizione dell'organizzazione e delle figure della prevenzione, seguita da schede specifiche per ogni tipologia di laboratorio: pittura, scultura, fotografia/camera oscura, ceramica, incisione, scultura lignea, mosaico, eccetera. Ogni scheda deve indicare i rischi specifici presenti in quel laboratorio (agenti chimici, polveri, rumore, vibrazioni, rischio biologico, rischio caduta, rischio elettrico), le misure di prevenzione adottate, i DPI da fornire e le modalità di sorveglianza sanitaria. La molteplicità dei laboratori e la varietà dei profili di rischio (chimico nei laboratori di pittura e incisione, fisico nei laboratori di scultura, cancerogeno per silice e pigmenti al piombo o cadmio) rende il DVR di un'accademia di belle arti uno dei documenti più articolati nel settore dell'istruzione. Va aggiornato ogni volta che vengono introdotte nuove attrezzature, sostanze, attività o quando cambiano le condizioni ambientali dei laboratori.
Quali pigmenti storici sono soggetti a restrizioni o obblighi specifici di sorveglianza sanitaria?
Alcuni pigmenti tradizionalmente usati nelle belle arti contengono metalli pesanti classificati come cancerogeni o tossici ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). I principali sono: il bianco di piombo (carbonato di piombo basico, PbCO₃·Pb(OH)₂), classificato come tossico per la riproduzione Cat. 1A e sospettato cancerogeno; il giallo e l'arancio di cromo (cromati di piombo), classificati come cancerogeni Cat. 1B; il giallo e l'arancio di cadmio (solfuri di cadmio e selenuro di cadmio), classificati come cancerogeni Cat. 2 e tossici per il rene. Per questi pigmenti il D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II (artt. 233-245, agenti cancerogeni e mutageni) richiede: redazione di una valutazione specifica del rischio cancerogeno, riduzione dell'uso al minimo indispensabile con sostituzione con pigmenti alternativi quando tecnicamente fattibile, adozione di misure di contenimento (lavoro in spazi chiusi o sotto cappa), formazione specifica, sorveglianza sanitaria obbligatoria per il personale tecnico e per gli studenti che li usano con continuità. Il registro degli esposti agli agenti cancerogeni va tenuto aggiornato. Il bianco di piombo è inoltre vietato per uso generale di consumatori ai sensi della Direttiva 76/769/CEE, ma può essere reperibile in prodotti professionali per restauro e belle arti.
Le cappe aspiranti nei laboratori di pittura e in camera oscura sono obbligatorie?
Sì. L'obbligo di aspirazione localizzata nei laboratori dove si utilizzano sostanze volatili o si generano polveri pericolose discende da più fonti normative convergenti. Il D.Lgs. 81/08 art. 225 (misure specifiche di protezione per gli agenti chimici pericolosi) prescrive che, quando la sostituzione o l'eliminazione degli agenti non è tecnicamente fattibile, il datore di lavoro adotti misure di protezione collettiva — tra le quali la ventilazione localizzata (cappa aspirante) ha la priorità rispetto ai DPI respiratori individuali. Nei laboratori di pittura, l'uso di solventi organici (trementina, acquaragia, diluenti per vernici) genera vapori che raggiungono facilmente concentrazioni superiori ai valori limite di esposizione professionale (VLEP) in assenza di ventilazione adeguata. La camera oscura fotografia usa acidi (acido acetico, acido cloridrico) e agenti riducenti (idrochinone, metolo) che rilasciano vapori irritanti e potenzialmente sensibilizzanti. In entrambi i casi la cappa aspirante non è solo misura raccomandata ma misura tecnica necessaria per ridurre il rischio chimico al livello più basso ragionevolmente praticabile (principio ALARP). La portata e il tipo di cappa (cappa chimica con abbattimento vapori organici, cappa con filtri a carboni attivi, aspirazione a flusso laminare verticale o orizzontale) vanno dimensionati in base alla quantità e alla pericolosità delle sostanze usate, con riferimento alle norme UNI EN 14175 (cappe aspiranti per laboratori).
Come si valuta il rischio da silice libera cristallina nei laboratori di scultura?
La silice libera cristallina (SiO₂, principalmente nella forma di quarzo) è presente nelle polveri generate dalla lavorazione di marmo, pietra calcarea, granito, gesso e materiali da costruzione nei laboratori di scultura. L'inalazione cronica di polveri respirabili contenenti silice causa silicosi, una pneumoconiosi fibrotica irreversibile, e aumenta il rischio di carcinoma polmonare (silice libera cristallina classificata come cancerogeno Cat. 1A dall'IARC e dal Reg. CE 1272/2008). La valutazione del rischio richiede: (1) misurazione della concentrazione di polvere respirabile e della frazione di silice cristallina in aria, tramite campionamento personale con cassette di campionamento (metodo UNI EN 481) e analisi diffrattometrica (XRD) delle polveri raccolte; (2) confronto con il VLEP (valore limite di esposizione professionale) di 0,05 mg/m³ per la silice cristallina respirabile sotto forma di quarzo (fissato dall'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva UE 2017/164); (3) identificazione di misure tecniche (bagnatura dei materiali prima della lavorazione, aspirazione localizzata sui punti di taglio e scalpellatura, segregazione dei laboratori di lavorazione a secco). Le attività con mola a secco su marmo o pietra calcarea producono concentrazioni di polvere respirabile che superano spesso il VLEP. Quando la silice è classificata cancerogena si applica il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 con obbligo di registro degli esposti e sorveglianza sanitaria.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il personale tecnico e i docenti di un'accademia di belle arti?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione o che coinvolgono agenti per i quali la sorveglianza è comunque prescritta dalla legge. Nelle accademie di belle arti i principali trigger sono: (1) esposizione ad agenti chimici pericolosi (solventi, acidi per incisione, rivelatori e fissatori fotografici) quando la valutazione ai sensi dell'art. 225 supera il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute; (2) esposizione a silice libera cristallina e polveri cancerogene nei laboratori di scultura — per gli agenti cancerogeni la sorveglianza è sempre obbligatoria (art. 242); (3) esposizione a piombo e composti del piombo (pigmenti, saldature nei laboratori di mosaico/vetrata) — il D.Lgs. 81/08 artt. 233-245 e artt. 246-262 prevedono sorveglianza specifica per piombo con determinazione della piombemia; (4) esposizione a rumore superiore a 80 dB(A) Lex,8h nei laboratori di scultura con utensili pneumatici; (5) esposizione a vibrazioni mano-braccio da scalpelli, smerigliatrici e martelli pneumatici, con superamento del valore di azione di 2,5 m/s² A(8). Il medico competente va nominato non appena sussiste almeno un trigger, elabora il protocollo sanitario per mansione, effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità e tiene il registro delle esposizioni.
Cosa prevede il D.M. 05/08/1998 per le istituzioni AFAM in materia di sicurezza?
Il D.M. 05/08/1998, che ha disciplinato il riordino dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) istituendo le Accademie di Belle Arti statali, i Conservatori di musica, l'ISIA e gli altri istituti del comparto, non contiene disposizioni specifiche e autonome sulla sicurezza nei laboratori. Tuttavia, il decreto ha formalizzato la natura giuridica delle istituzioni AFAM come istituzioni di istruzione superiore dotate di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, chiarendo così che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 come datori di lavoro istituzionali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) hanno confermato nelle circolari applicative che alle istituzioni AFAM si applicano integralmente gli obblighi del Testo Unico sicurezza, ivi inclusa la nomina dell'RSPP, la redazione del DVR per tutti i laboratori e i locali, la nomina del medico competente, la formazione obbligatoria dei lavoratori (inclusi i tecnici di laboratorio) e la gestione delle emergenze. Le accademie statali, in quanto enti pubblici, devono anche rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al GDPR) nella gestione dei dati sanitari dei lavoratori e dei registri degli esposti.
Quali sono le sanzioni per un'accademia che non ha il DVR o lo ha solo parziale?
L'art. 55 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 punisce la mancata elaborazione del DVR con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071 a 7.862 euro a carico del datore di lavoro. Un DVR che non copre tutti i laboratori o che non valuta i rischi specifici presenti (silice, solventi, acidi, agenti cancerogeni) è equivalente a un DVR assente per le parti mancanti e può essere contestato allo stesso modo. La mancata valutazione degli agenti cancerogeni (silice, pigmenti al piombo o cadmio, formalmente classificati) è una violazione separata sanzionata dall'art. 262 D.Lgs. 81/08 con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro. La mancata nomina del RSPP comporta arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata formazione dei lavoratori e dei tecnici di laboratorio è sanzionata con arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore non formato. Per le istituzioni pubbliche, incluse le accademie statali, la responsabilità ricade personalmente sul dirigente che riveste il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza: il presidente o il direttore dell'accademia. Le ispezioni ASL/PSAL, che nel settore dell'istruzione superiore vengono spesso effettuate a seguito di infortuni, possono emettere prescrizioni con termine di adempimento ai sensi del D.Lgs. 758/94.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 28, 36-37, 41, 55, 223-245, 246-262, Titoli VI, VIII, IX)
  • D.M. 05/08/1998 — Riordino delle scuole e degli istituti di istruzione artistica (istituzione del sistema AFAM — Alta Formazione Artistica e Musicale)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; classificazione silice libera cristallina, pigmenti al piombo, cadmio, cromo
  • D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al GDPR per dati sanitari di lavoratori e registri esposti)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione
  • Direttiva UE 2017/164 — Valori limite di esposizione professionale per agenti chimici (inclusa silice libera cristallina 0,05 mg/m³), recepita nell'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08
  • IARC Monograph Vol. 100C — Classificazione silice libera cristallina come cancerogeno di Gruppo 1 per l'uomo (silicosi e carcinoma polmonare)
  • UNI EN 14175 — Cappe aspiranti per laboratori: requisiti di sicurezza e metodi di prova
  • UNI EN 481 — Campionamento delle frazioni di particolato in sospensione nell'aria degli ambienti di lavoro (polveri respirabili, inalabili, toraciche)
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VIII Capo III artt. 199-209 — Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 30/2015 — Applicabilità del D.Lgs. 81/08 a studenti e tirocinanti in attività con attrezzature di lavoro

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dai laboratori presenti, dalle mansioni coinvolte e dalla normativa vigente. DVR, valutazione degli agenti cancerogeni, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua istituzione AFAM e supportiamo la gestione documentale di tutti i laboratori.

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