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Sicurezza nelle accademie di belle arti e nei laboratori

Come si organizza la sicurezza in un’accademia di belle arti o in un istituto AFAM: chi è il datore di lavoro, quando gli studenti contano come lavoratori e quali laboratori richiedono misure specifiche.

Risposta rapida

Un’accademia di belle arti è un datore di lavoro come gli altri, con una particolarità: gli studenti che lavorano nei laboratori sono equiparati ai lavoratori (art. 2 D.Lgs. 81/2008). Il DVR deve quindi coprire ogni laboratorio con i suoi agenti specifici: polveri di pietra e legno (cancerogene), solventi e pigmenti, acidi dell’incisione, forni e smalti della ceramica, fonderia e saldatura. Per ciascuno servono aspirazione localizzata, regole d’uso scritte, formazione prima dell’accesso e, dove la valutazione lo richiede, sorveglianza sanitaria.

Chi è obbligato e verso chi

Il datore di lavoro (il dirigente con poteri di gestione nelle accademie statali, il legale rappresentante in quelle riconosciute) deve tutelare docenti, tecnici di laboratorio, personale amministrativo e modelli, oltre agli studenti nei periodi in cui usano laboratori e attrezzature. Le figure sono quelle ordinarie: RSPP, medico competente se la valutazione lo richiede, RLS, preposti. In pratica il preposto di un laboratorio è quasi sempre il docente o il tecnico che lo gestisce: va nominato per iscritto e formato (12 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025).

Laboratori da valutare uno per uno

  • Scultura in pietra e marmo: silice cristallina respirabile, rumore e vibrazioni di smerigliatrici e martelli pneumatici. La lavorazione a umido e l’aspirazione alla fonte valgono più della sola mascherina.
  • Scultura lignea e modellistica: polveri di legno duro (agente cancerogeno), macchine per il legno con rischio di taglio e trascinamento, che richiedono ripari e formazione all’uso.
  • Pittura e restauro: solventi organici, vernici e pigmenti con metalli (piombo, cadmio, cromati) da gestire con schede di sicurezza, sostituzione dove possibile, ventilazione e guanti adatti.
  • Incisione e calcografia: acidi di morsura (nitrico, percloruro ferrico), resine e colofonia per l’acquatinta, presse. Servono cappa, stoccaggio separato degli acidi e lavaocchi.
  • Ceramica: polveri di argille e smalti, forni ad alta temperatura con fumi di cottura, smalti al piombo se ancora presenti in magazzino.
  • Fonderia artistica e metalli: metallo fuso, fumi di saldatura, gas tecnici in bombole, radiazioni ottiche della saldatura ad arco.
  • Scenografia e pittura murale: lavoro in quota su trabattelli e ponteggi, che segue le regole del Titolo IV quando l’attività assume le caratteristiche di un cantiere.

Come si fa in pratica

Ogni laboratorio deve avere una scheda nel DVR con agenti presenti, misure tecniche, DPI e regole d’accesso, un inventario dei prodotti con le schede di sicurezza aggiornate e un regolamento affisso. Gli studenti accedono solo dopo la formazione: quella generale (4 ore) più una parte specifica commisurata ai rischi dei laboratori frequentati. Se nella valutazione emergono agenti cancerogeni (silice, legno duro, alcuni pigmenti) si applicano il Capo II del Titolo IX, con misure di riduzione al minimo, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria per chi è esposto.

Il DVR non ha una scadenza fissa: va rielaborato quando cambiano laboratori, attrezzature o materiali (art. 29, comma 3), per esempio quando si apre un nuovo corso di fonderia o si acquista un forno. Per gli spazi aperti al pubblico (mostre, eventi) il piano di emergenza deve considerare anche i visitatori, secondo il D.M. 2 settembre 2021.

Errori frequenti

  • DVR unico «da istituto scolastico» che non descrive i singoli laboratori.
  • Studenti ammessi ai laboratori prima della formazione specifica.
  • Aspiratori portatili o ventilatori al posto dell’aspirazione localizzata sulle lavorazioni a secco.
  • Acidi, solventi e ossidanti stoccati nello stesso armadio.
  • Docenti che di fatto fanno i preposti senza nomina e senza formazione.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Gli studenti che usano i laboratori sono lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/2008?
Sì, limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati ai laboratori o alle attrezzature. L’art. 2, comma 1, lett. a) equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici. Ne derivano obblighi di valutazione dei rischi, informazione, formazione, DPI e, se la valutazione lo richiede, sorveglianza sanitaria.
Chi è il datore di lavoro in un’accademia statale?
Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall’organo di vertice (art. 2, comma 1, lett. b). Se l’individuazione manca o non è conforme, la qualifica ricade sull’organo di vertice. Nelle accademie legalmente riconosciute non statali è il legale rappresentante o chi ha la responsabilità dell’organizzazione.
La polvere prodotta lavorando la pietra è un agente cancerogeno?
Sì, quando contiene silice cristallina respirabile: dal 2020 il D.Lgs. 81/2008 (Allegato XLII) include tra i processi cancerogeni i lavori che espongono a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Si applicano quindi il Capo II del Titolo IX, il registro degli esposti e la sorveglianza sanitaria. Lo stesso vale per le polveri di legno duro nei laboratori di scultura lignea.

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