Profilo del codice ATECO 85.32
Il codice ATECO 85.32 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di istruzione e formazione professionale secondaria. Si tratta di un’attività della categoria istruzione, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Comprende istituti professionali, centri di formazione professionale (CFP) e istituti tecnici con laboratori. Il rischio varia significativamente in base all'indirizzo (meccanico, elettrico, alberghiero, estetica, ecc.). La sicurezza in laboratorio deve essere valutata con DVR specifici per ogni area. Obbligo di prove di evacuazione semestrale ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio da laboratori pratici (chimico, elettrico, meccanico in base all'indirizzo), lavoro ai videoterminali per docenti e studenti, rischio ergonomico da posture statiche prolungate, scivolamento su pavimenti corridoi e aule, stress lavoro-correlato per il personale docente, rischio incendio in laboratori e cucine scolastiche, rischio biologico in ambienti affollati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 85.32
- DVR specifico per ogni laboratorio e area didattica
- Piano di emergenza ed evacuazione con prove periodiche
- Registro presenze e DPI per laboratori
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Protocollo sorveglianza sanitaria per il personale
- Documento valutazione rischio incendio (DVRI)
- Registro manutenzioni impianti
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 85.32: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale amministrativo | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione lavoratori 12h o 16h per personale di laboratorio | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 o 3 in base alle caratteristiche dell'edificio | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Prove di evacuazione semestrali obbligatorie | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 85.32 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) in funzione dell'affollamento e della presenza di laboratori
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 85.32 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) con aggiornamento ogni 3 anni; presenza obbligatoria di cassetta pronto soccorso. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 85.32 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Vigili del Fuoco per CPI
- Ministero dell'Istruzione e/o Regione (accreditamento CFP)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 85.32 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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