Codice ATECO 2025
Il codice 85.32 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischi dei laboratori: macchine utensili, saldatura, cucine, impianti elettrici, prodotti chimici
- Studenti equiparati ai lavoratori nell'uso di laboratori e attrezzature
- Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento presso aziende
- Stress lavoro-correlato del personale
- Gestione delle emergenze con molti studenti
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Studenti nei laboratori e in azienda
Lo studente che usa macchine e attrezzature è equiparato al lavoratore: va formato, dotato di DPI e sorvegliato da un docente o tecnico che agisce da preposto. Le macchine dei laboratori devono essere conformi come in un'azienda. Per i periodi in azienda, la scuola forma lo studente sui rischi generali e l'azienda ospitante sui rischi specifici.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 85.32
- DVR che comprenda ogni laboratorio, con regolamenti di laboratorio e DPI
- Formazione degli studenti sulla sicurezza prima dell'uso dei laboratori e dei percorsi in azienda
- Verifica della conformità di macchine e attrezzature dei laboratori
- Convenzioni con le aziende ospitanti che chiariscono gli obblighi di sicurezza per gli studenti
- Certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011, attività 67) e piano di emergenza
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli studenti come lavoratori equiparati, con durata secondo il rischio dei laboratori
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 85.32: livello 1 o 2 o 3.
Le scuole con oltre 100 persone presenti sono soggette al DPR 151/2011 (attività 67) e richiedono addetti di livello 2; livello 3 per le scuole con oltre 1.000 persone presenti; livello 1 per le scuole più piccole.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Ufficio scolastico regionale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Macchine dei laboratori vecchie e mai adeguate
- Studenti in azienda senza formazione sui rischi specifici