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Sicurezza sul lavoro per ATECO 85.32: Istruzione secondaria tecnica e professionale

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 85.32.

Rischio medioFormazione lavoratoriLivello 1 o 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda istituti tecnici e professionali e centri di formazione professionale che preparano a mestieri tecnici, alberghieri, socio-sanitari e artigianali. I laboratori sono veri luoghi di lavoro: officine, cucine, saloni, laboratori chimici.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio medio (4 h generali + 8 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2 o 3, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 85.32 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Studenti nei laboratori e in azienda

Lo studente che usa macchine e attrezzature è equiparato al lavoratore: va formato, dotato di DPI e sorvegliato da un docente o tecnico che agisce da preposto. Le macchine dei laboratori devono essere conformi come in un'azienda. Per i periodi in azienda, la scuola forma lo studente sui rischi generali e l'azienda ospitante sui rischi specifici.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 85.32

  • DVR che comprenda ogni laboratorio, con regolamenti di laboratorio e DPI
  • Formazione degli studenti sulla sicurezza prima dell'uso dei laboratori e dei percorsi in azienda
  • Verifica della conformità di macchine e attrezzature dei laboratori
  • Convenzioni con le aziende ospitanti che chiariscono gli obblighi di sicurezza per gli studenti
  • Certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011, attività 67) e piano di emergenza

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 85.32: livello 1 o 2 o 3.

Le scuole con oltre 100 persone presenti sono soggette al DPR 151/2011 (attività 67) e richiedono addetti di livello 2; livello 3 per le scuole con oltre 1.000 persone presenti; livello 1 per le scuole più piccole.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 85.32. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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