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Lavoratore Equiparato: Definizione e Tutele ai sensi del D.Lgs. 81/08

Chi sono i lavoratori equiparati ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08: categorie incluse ed escluse, obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione e orientamenti giurisprudenziali recenti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il lavoratore equiparato è la persona che, pur non essendo legata al datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato in senso stretto, riceve dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 le medesime tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per i lavoratori dipendenti. La definizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, che — nell'ambito della definizione di "lavoratore" — include espressamente, oltre al prestatore di lavoro subordinato, "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente anche mediante l'instaurazione di un diverso rapporto di lavoro, nonché lo stagista, il tirocinante e l'apprendista". L'estensione della nozione di "lavoratore" è uno degli elementi di maggiore innovazione del Testo Unico rispetto alla normativa previgente.

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La definizione di "lavoratore" nell'art. 2 D.Lgs. 81/08

L'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 definisce il "lavoratore" come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari". La norma prosegue specificando che "al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente anche mediante l'instaurazione di un diverso rapporto di lavoro".

La ratio della disposizione è chiara: il legislatore del 2008 ha inteso superare la tradizionale identificazione della tutela antinfortunistica con il solo lavoro subordinato, estendendo le protezioni prevenzionistiche a tutti coloro che si trovano di fatto inseriti nell'organizzazione produttiva altrui e quindi esposti ai rischi dell'attività svolta, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto.

Categorie di lavoratori equiparati

La giurisprudenza e la prassi applicativa hanno consolidato le seguenti categorie di soggetti ricompresi nella nozione di lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/08:

  • Soci lavoratori di cooperative: il socio che presta attività lavorativa per la cooperativa — sia in forza del rapporto associativo che di un eventuale rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato instaurato contestualmente — è equiparato al lavoratore dipendente. Questa previsione riguarda in particolare i soci delle cooperative sociali di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di facchinaggio e trasporto.
  • Associati in partecipazione che prestano lavoro: l'associato in partecipazione che apporti prevalentemente lavoro (a differenza di quello che apporta prevalentemente capitale) è inserito nell'organizzazione dell'associante e va trattato come lavoratore equiparato per quanto riguarda gli obblighi prevenzionistici. La riforma del contratto di associazione in partecipazione (D.Lgs. 81/2015 — Jobs Act) ha ridimensionato l'utilizzo di questo istituto, ma esso permane nel codice civile (art. 2549 c.c.) e continua a trovare applicazione in alcune realtà produttive.
  • Stagisti e tirocinanti: i soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento (c.d. stage) ai sensi delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e della normativa regionale applicabile sono lavoratori equiparati per tutti gli effetti del D.Lgs. 81/08. Il soggetto ospitante (azienda, ente, studio professionale) è il datore di lavoro di riferimento per gli obblighi prevenzionistici, indipendentemente dal fatto che il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro e che il tirocinante percepisca un'indennità e non una retribuzione.
  • Apprendisti: espressamente inclusi nella definizione di lavoratore, gli apprendisti godono delle medesime tutele dei lavoratori subordinati, con l'ulteriore garanzia che la formazione professionale prevista dal contratto di apprendistato deve includere i contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Lavoratori a domicilio: ai sensi della Legge 18 dicembre 1973 n. 877, il lavoratore a domicilio svolge la propria attività presso il proprio domicilio o in un locale di sua scelta, ma per conto dell'imprenditore committente. Nonostante la peculiarità del luogo di lavoro, il D.Lgs. 81/08 si applica anche a questi lavoratori, con gli adattamenti necessari dettati dalla circostanza che il datore di lavoro non ha il controllo fisico del luogo di lavoro. Gli obblighi si concentrano sulla fornitura di macchine, attrezzature e materiali sicuri, sull'informazione sui rischi e sull'adeguata istruzione operativa.
  • Detenuti che lavorano nelle carceri: la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 23 maggio 2013 ha chiarito che anche i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari — sia per l'amministrazione penitenziaria che per imprese esterne — sono considerati lavoratori equiparati ai fini del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è l'amministrazione penitenziaria o l'impresa che utilizza la prestazione, a seconda della tipologia di lavoro svolto.
  • Lavoratori delle cooperative sociali di tipo B: le persone svantaggiate inserite tramite cooperativa sociale di tipo B (persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone in trattamento psichiatrico) sono lavoratori equiparati con piena applicazione del D.Lgs. 81/08. La loro condizione richiede spesso una valutazione specifica dei rischi connessa alle loro particolari condizioni di salute, in collaborazione con il medico competente.
  • Lavoratori somministrati (interinali): pur non essendo "equiparati" in senso stretto (hanno un contratto di lavoro subordinato con l'agenzia somministratrice), i lavoratori in somministrazione sono soggetti agli obblighi prevenzionistici dell'utilizzatore durante il periodo di missione, come espressamente previsto dall'art. 35 D.Lgs. 81/08 e dalla normativa in materia di somministrazione di lavoro.

Soggetti esclusi dalla nozione di lavoratore equiparato

Non rientrano nella nozione di lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08, e quindi non beneficiano dell'equiparazione:

  • Lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. senza dipendenti: il lavoratore autonomo che opera in modo genuinamente indipendente, senza essere inserito nell'organizzazione altrui e senza dipendenti o collaboratori propri, non è "lavoratore" ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma "lavoratore autonomo" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r). Nei cantieri e negli ambienti in cui opera in coordinamento con altri soggetti, il lavoratore autonomo è soggetto ad obblighi specifici (artt. 21 e 26 D.Lgs. 81/08) ma distinti da quelli del lavoratore dipendente.
  • Addetti ai servizi domestici e familiari: espressamente esclusi dalla definizione di lavoratore nell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, i colf, le badanti e gli altri lavoratori domestici non rientrano nell'ambito applicativo del Testo Unico (fatto salvo quanto previsto dalla L. 339/1958 e dai CCNL di settore).
  • Volontari in senso stretto: il volontario che presta la propria opera senza alcuna forma di retribuzione o di indennità, nell'ambito di organizzazioni di volontariato regolate dalla L. 266/1991, può non rientrare nella definizione di lavoratore del D.Lgs. 81/08, sebbene alcune categorie di volontari (es. vigili del fuoco volontari, protezione civile) siano specificamente disciplinate.

Obblighi del datore di lavoro verso i lavoratori equiparati

Nei confronti dei lavoratori equiparati, il datore di lavoro (inteso come il soggetto che li inserisce nella propria organizzazione e ne utilizza la prestazione lavorativa) è tenuto a rispettare tutti gli obblighi prevenzionistici previsti dal D.Lgs. 81/08, esattamente come per i lavoratori dipendenti:

  • Valutazione dei rischi: l'art. 28 D.Lgs. 81/08 prescrive che la valutazione dei rischi riguardi "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", senza distinzione in base alla tipologia contrattuale. Il DVR deve quindi considerare esplicitamente anche i lavoratori equiparati presenti nell'organizzazione.
  • Informazione e formazione: gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 si applicano pienamente ai lavoratori equiparati. Il datore di lavoro deve informarli sui rischi specifici della mansione e dell'ambiente di lavoro, e assicurare la formazione adeguata anche prima che inizino l'attività lavorativa. Per i tirocinanti, la formazione sulla sicurezza è un prerequisito che deve essere assolto dal soggetto ospitante prima o all'inizio del tirocinio.
  • Fornitura e consegna dei DPI: il datore di lavoro deve valutare la necessità di dispositivi di protezione individuale, fornirli gratuitamente e verificarne il corretto utilizzo da parte dei lavoratori equiparati, con la stessa diligenza prevista per i dipendenti.
  • Sorveglianza sanitaria: quando l'attività svolta dal lavoratore equiparato lo espone a rischi per i quali la legge prevede la sorveglianza sanitaria (es. esposizione a rumore, a sostanze chimiche pericolose, a videoterminali oltre soglia), il datore di lavoro deve includere il lavoratore equiparato nel protocollo sanitario del medico competente.
  • Gestione delle emergenze: i lavoratori equiparati devono essere informati sulle procedure di emergenza, sulle vie di esodo e sui nominativi degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, al pari dei dipendenti.

La Circolare MLPS n. 13/2013 sui lavoratori detenuti

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 23 maggio 2013 ha fornito chiarimenti applicativi sull'estensione del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari. La circolare ha precisato che:

  • quando i detenuti lavorano per imprese private che operano all'interno del carcere, il datore di lavoro è l'impresa, che risponde per tutti gli obblighi prevenzionistici del D.Lgs. 81/08;
  • quando i detenuti lavorano per l'amministrazione penitenziaria (attività lavorative interne), è l'amministrazione stessa ad assumere il ruolo di datore di lavoro;
  • le difficoltà pratiche legate alla specificità dell'ambiente carcerario (es. limitazioni alla presenza di determinati strumenti o materiali per ragioni di sicurezza penitenziaria) non esonerino il datore di lavoro dagli obblighi prevenzionistici, ma possono incidere sulle modalità concrete di adempimento.

Orientamenti giurisprudenziali recenti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sezione penale (competente per i reati in materia di sicurezza sul lavoro), ha progressivamente consolidato un'interpretazione estensiva della nozione di "lavoratore" ex D.Lgs. 81/08, con i seguenti orientamenti:

  • Prevalenza della sostanza sulla forma contrattuale: la Cassazione ha costantemente affermato che, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08, ciò che rileva è la situazione di fatto (inserimento nell'organizzazione altrui, svolgimento di attività lavorativa con i mezzi dell'imprenditore, soggezione al potere direttivo) e non la qualificazione giuridica del contratto. Un soggetto qualificato formalmente come "collaboratore autonomo" o "prestatore d'opera ex art. 2222 c.c." può essere considerato lavoratore equiparato se la sua prestazione è di fatto eterodiretta e inserita nell'organizzazione del committente (Cass. Pen. Sez. IV, diverse pronunce).
  • Responsabilità del committente per i tirocinanti: la Cassazione ha confermato che il soggetto ospitante uno stagista o tirocinante risponde, in caso di infortunio, degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, inclusa la formazione specifica sui rischi della mansione e la fornitura dei DPI necessari (Cass. Pen. Sez. IV).
  • Responsabilità verso i soci lavoratori di cooperativa: in diverse pronunce la Cassazione ha chiarito che la cooperativa risponde degli infortuni occorsi ai soci lavoratori con lo stesso regime di responsabilità applicabile al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, non potendo invocare a propria tutela la diversa qualificazione del rapporto associativo.
  • Lavoratori a domicilio e obblighi informativi: per i lavoratori a domicilio, la Cassazione ha sottolineato che il datore di lavoro non può ritenersi esonerato dagli obblighi di informazione e formazione solo perché la prestazione si svolge al di fuori dei propri locali. L'obbligo di fornire macchine e attrezzature conformi alle norme di sicurezza e di istruire adeguatamente il lavoratore rimane integro.

Implicazioni pratiche per le aziende

Per i datori di lavoro, l'ampia definizione di lavoratore introdotta dal D.Lgs. 81/08 comporta alcune implicazioni operative concrete:

  • Prima di avviare un tirocinio, è necessario predisporre una valutazione specifica dei rischi della mansione affidata al tirocinante, fornirgli la formazione sulla sicurezza e i DPI necessari, e notificarlo nel DVR come presenza in azienda.
  • I contratti con cooperative di servizi (pulizie, logistica, facchinaggio) devono includere clausole che definiscano chiaramente le responsabilità prevenzionistiche dell'appaltatore (obblighi principali) e del committente (obblighi di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08), con specifico riguardo ai soci lavoratori della cooperativa.
  • Nelle attività con associati in partecipazione che apportano lavoro, il datore di lavoro (associante) deve includere gli associati nel ciclo formativo e informativo sulla sicurezza e dotarli dei DPI necessari.
  • La presenza di lavoratori equiparati deve essere comunicata al RSPP e al RLS affinché possano essere considerati nella pianificazione delle misure preventive e nelle attività di sorveglianza.

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Domande frequentiFAQ

Un tirocinante che si infortuna durante lo stage può chiedere il risarcimento al soggetto ospitante?
Sì. Il tirocinante è considerato lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/08, pertanto il soggetto ospitante risponde degli obblighi prevenzionistici come un datore di lavoro. In caso di infortunio causato dalla violazione di tali obblighi, il tirocinante può agire per il risarcimento del danno in sede civile. La copertura assicurativa INAIL per i tirocinanti è a carico del soggetto promotore del tirocinio (università, agenzia per il lavoro, ente di formazione) ai sensi della normativa regionale applicabile.
I soci lavoratori di cooperative devono partecipare alla formazione sulla sicurezza come i dipendenti?
Sì. I soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti per tutti gli effetti del D.Lgs. 81/08, inclusi gli obblighi di formazione sulla sicurezza previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La cooperativa, in quanto datore di lavoro, deve assicurare che ogni socio lavoratore riceva la formazione generale e quella specifica per la mansione svolta, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa.
Un lavoratore a domicilio deve essere incluso nel DVR dell'azienda committente?
Sì. Il lavoratore a domicilio che svolge attività per conto di un'impresa è lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/08, e i rischi connessi alla sua attività devono essere valutati e documentati nel DVR dell'impresa committente. Gli obblighi si concentrano sulla conformità delle macchine e attrezzature fornite, sull'informazione sui rischi dei materiali (es. schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate) e sulla formazione sulle corrette procedure operative.
Quali sono le differenze tra 'lavoratore equiparato' e 'lavoratore autonomo' ai fini della sicurezza?
Il lavoratore equiparato è assimilato al dipendente e beneficia di tutti gli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro (valutazione rischi, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria). Il lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c., invece, è soggetto a obblighi propri (art. 21 D.Lgs. 81/08: uso di attrezzature conformi, uso dei DPI appropriati, cooperazione con il committente) ma non può far valere nei confronti del committente gli stessi obblighi del datore di lavoro. La distinzione ha rilevanza sia ai fini penali (in caso di infortunio) che civilistici (risarcimento del danno).

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