FAQ Stagisti e Tirocinanti — Obblighi di sicurezza del soggetto ospitante
Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi di sicurezza per stagisti e tirocinanti: equiparazione al lavoratore dipendente, formazione obbligatoria, DPI, sorveglianza sanitaria e DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Gli stagisti e i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro: il soggetto ospitante ha gli stessi obblighi che avrebbe nei confronti di un dipendente, inclusi formazione, DPI e sorveglianza sanitaria se esposti a rischi specifici. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare la documentazione in modo che sia adattato al caso specifico della vostra organizzazione.
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Domande frequenti sugli obblighi di sicurezza per stagisti e tirocinantiFAQ
Gli stagisti sono tutelati dal D.Lgs. 81/08?
Sì. L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. L'art. 3, comma 12-bis estende poi esplicitamente le tutele del Testo Unico ai tirocinanti e agli stagisti, equiparandoli ai lavoratori dipendenti ai fini della sicurezza sul lavoro. Ciò significa che il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei loro confronti l'intero corpus normativo: valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento e, ove necessario, sorveglianza sanitaria. L'equiparazione vale a prescindere dalla natura del tirocinio (curricolare o extracurriculare) e dalla presenza o meno di un rimborso spese. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR) deve contemplare anche i tirocinanti come categoria esposta, con analisi delle mansioni concretamente svolte e delle misure preventive adottate.
Chi è responsabile della sicurezza di un tirocinante: l'azienda ospitante o l'istituto scolastico/università?
La responsabilità principale spetta al soggetto ospitante, che assume nei confronti del tirocinante le stesse posizioni di garanzia previste per il datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08. L'istituto scolastico o l'università (ente promotore) ha invece obblighi di informazione preliminare: deve verificare che l'azienda ospitante abbia i requisiti minimi di sicurezza e che la convenzione di tirocinio preveda gli adempimenti normativi. In caso di tirocinio curricolare (PCTO — Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), le circolari del Ministero dell'Istruzione precisano che l'istituto scolastico è anch'esso corresponsabile della tutela degli studenti. Le Linee guida MLPS sui tirocini extracurriculari del 2017 attribuiscono al soggetto ospitante la gestione operativa della sicurezza, mentre all'ente promotore compete la verifica della correttezza della convenzione. In caso di infortunio, la responsabilità penale può coinvolgere entrambi i soggetti se le rispettive omissioni hanno contribuito causalmente all'evento. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico.
Il tirocinante deve ricevere la formazione sulla sicurezza prima di iniziare?
Sì, in modo assolutamente perentorio. L'art. 36 D.Lgs. 81/08 (informazione) e l'art. 37 (formazione) si applicano integralmente ai tirocinanti in virtù dell'equiparazione disposta dall'art. 3. La formazione deve avvenire prima dell'inizio del tirocinio o, al più tardi, prima dell'esposizione al rischio specifico. I contenuti minimi sono fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: formazione generale (4 ore) e formazione specifica commisurata al livello di rischio della mansione (4, 8 o 12 ore a seconda del rischio basso, medio o alto). L'Accordo del 7 luglio 2016 ha introdotto la possibilità che parte della formazione generale sia svolta dall'istituto scolastico per i tirocini curricolari, ma il soggetto ospitante rimane responsabile della formazione specifica. La mancata formazione prima dell'inizio dell'attività costituisce violazione grave e comporta le sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08. Il percorso formativo deve essere documentato e il tirocinante deve ricevere copia dell'attestato.
Il soggetto ospitante deve fornire i DPI al tirocinante?
Sì. L'art. 18, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro — e quindi al soggetto ospitante nei confronti dei tirocinanti — di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, acquisito il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove presente. La valutazione del rischio svolta nel DVR deve identificare le mansioni per le quali i DPI sono necessari; il soggetto ospitante ha l'obbligo di consegnare i DPI adeguati prima che il tirocinante inizi ad operare nelle aree o nelle attività a rischio. I DPI devono essere conformi ai requisiti del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 475/1992, essere mantenuti in efficienza e sostituiti quando non più idonei. Il tirocinante deve essere addestrato al corretto utilizzo dei DPI forniti (art. 37, comma 5 D.Lgs. 81/08). La consegna dei DPI deve essere documentata con modulo firmato dal tirocinante. In nessun caso il costo dei DPI può essere posto a carico del tirocinante.
La sorveglianza sanitaria si applica ai tirocinanti?
La sorveglianza sanitaria si applica ai tirocinanti nelle stesse situazioni in cui si applicherebbe a un lavoratore dipendente che svolge le medesime mansioni. Non è un obbligo generalizzato: scatta solo quando il tirocinante è esposto a rischi specifici per i quali il D.Lgs. 81/08 la prevede esplicitamente (art. 41 e ss.), ad esempio: esposizione a sostanze chimiche pericolose (Titolo IX), agenti biologici (Titolo X), rumore (Titolo VIII, Capo II), vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi con elevata frequenza, videoterminali per oltre 20 ore settimanali, radiazioni ionizzanti. In questi casi il soggetto ospitante deve nominare il medico competente, farlo visitare il tirocinante prima dell'assegnazione alla mansione a rischio (visita preventiva) e ottenere il giudizio di idoneità prima che inizi a lavorare. L'omissione della sorveglianza sanitaria obbligatoria espone il soggetto ospitante alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08. Il giudizio del medico competente deve essere adattato al caso specifico del tirocinante.
Cosa succede in caso di infortunio di uno stagista?
In caso di infortunio di un tirocinante o stagista si attivano molteplici procedure. Sul piano assicurativo: i tirocinanti extracurriculari devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali tramite INAIL a cura del soggetto ospitante, ai sensi delle Linee guida MLPS e della L. 92/2012 (Legge Fornero). Per i tirocinanti curricolari scolastici, l'assicurazione INAIL è di norma gestita dall'istituto scolastico. Sul piano degli adempimenti formali: il soggetto ospitante deve comunicare l'infortunio all'INAIL entro i termini previsti dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 (48 ore in caso di prognosi superiore a 3 giorni, immediatamente in caso di morte o pericolo di morte). Sul piano delle responsabilità: se l'infortunio è riconducibile a omissioni del soggetto ospitante (mancata formazione, DPI non forniti, DVR inadeguato), possono configurarsi responsabilità penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), nonché responsabilità civile per il risarcimento del danno. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e la correttezza della documentazione.
I tirocinanti devono essere inseriti nel DVR dell'azienda ospitante?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 richiede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, incluse le categorie di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli connessi all'inesperienza, all'età giovane e all'essere neo-inseriti nell'ambiente di lavoro — caratteristiche tipiche dei tirocinanti. Il DVR deve pertanto: identificare la presenza di tirocinanti come categoria lavorativa, analizzare i rischi specifici derivanti dalle mansioni concretamente assegnate, indicare le misure preventive e protettive adottate (formazione, DPI, addestramento, supervisione del tutor aziendale), specificare il piano di sorveglianza sanitaria ove applicabile. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che inizia un tirocinio che prevede mansioni nuove o significativamente diverse da quelle già valutate. La Circolare INAIL sui tirocini raccomanda di includere nel DVR anche le procedure di gestione delle emergenze specifiche per i tirocinanti. Il documento deve essere adattato al caso specifico dell'azienda ospitante e delle mansioni assegnate.
Sì. L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. L'art. 3, comma 12-bis estende poi esplicitamente le tutele del Testo Unico ai tirocinanti e agli stagisti, equiparandoli ai lavoratori dipendenti ai fini della sicurezza sul lavoro. Ciò significa che il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei loro confronti l'intero corpus normativo: valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento e, ove necessario, sorveglianza sanitaria. L'equiparazione vale a prescindere dalla natura del tirocinio (curricolare o extracurriculare) e dalla presenza o meno di un rimborso spese. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR) deve contemplare anche i tirocinanti come categoria esposta, con analisi delle mansioni concretamente svolte e delle misure preventive adottate.
Chi è responsabile della sicurezza di un tirocinante: l'azienda ospitante o l'istituto scolastico/università?
La responsabilità principale spetta al soggetto ospitante, che assume nei confronti del tirocinante le stesse posizioni di garanzia previste per il datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08. L'istituto scolastico o l'università (ente promotore) ha invece obblighi di informazione preliminare: deve verificare che l'azienda ospitante abbia i requisiti minimi di sicurezza e che la convenzione di tirocinio preveda gli adempimenti normativi. In caso di tirocinio curricolare (PCTO — Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), le circolari del Ministero dell'Istruzione precisano che l'istituto scolastico è anch'esso corresponsabile della tutela degli studenti. Le Linee guida MLPS sui tirocini extracurriculari del 2017 attribuiscono al soggetto ospitante la gestione operativa della sicurezza, mentre all'ente promotore compete la verifica della correttezza della convenzione. In caso di infortunio, la responsabilità penale può coinvolgere entrambi i soggetti se le rispettive omissioni hanno contribuito causalmente all'evento. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico.
Il tirocinante deve ricevere la formazione sulla sicurezza prima di iniziare?
Sì, in modo assolutamente perentorio. L'art. 36 D.Lgs. 81/08 (informazione) e l'art. 37 (formazione) si applicano integralmente ai tirocinanti in virtù dell'equiparazione disposta dall'art. 3. La formazione deve avvenire prima dell'inizio del tirocinio o, al più tardi, prima dell'esposizione al rischio specifico. I contenuti minimi sono fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: formazione generale (4 ore) e formazione specifica commisurata al livello di rischio della mansione (4, 8 o 12 ore a seconda del rischio basso, medio o alto). L'Accordo del 7 luglio 2016 ha introdotto la possibilità che parte della formazione generale sia svolta dall'istituto scolastico per i tirocini curricolari, ma il soggetto ospitante rimane responsabile della formazione specifica. La mancata formazione prima dell'inizio dell'attività costituisce violazione grave e comporta le sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08. Il percorso formativo deve essere documentato e il tirocinante deve ricevere copia dell'attestato.
Il soggetto ospitante deve fornire i DPI al tirocinante?
Sì. L'art. 18, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro — e quindi al soggetto ospitante nei confronti dei tirocinanti — di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, acquisito il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove presente. La valutazione del rischio svolta nel DVR deve identificare le mansioni per le quali i DPI sono necessari; il soggetto ospitante ha l'obbligo di consegnare i DPI adeguati prima che il tirocinante inizi ad operare nelle aree o nelle attività a rischio. I DPI devono essere conformi ai requisiti del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 475/1992, essere mantenuti in efficienza e sostituiti quando non più idonei. Il tirocinante deve essere addestrato al corretto utilizzo dei DPI forniti (art. 37, comma 5 D.Lgs. 81/08). La consegna dei DPI deve essere documentata con modulo firmato dal tirocinante. In nessun caso il costo dei DPI può essere posto a carico del tirocinante.
La sorveglianza sanitaria si applica ai tirocinanti?
La sorveglianza sanitaria si applica ai tirocinanti nelle stesse situazioni in cui si applicherebbe a un lavoratore dipendente che svolge le medesime mansioni. Non è un obbligo generalizzato: scatta solo quando il tirocinante è esposto a rischi specifici per i quali il D.Lgs. 81/08 la prevede esplicitamente (art. 41 e ss.), ad esempio: esposizione a sostanze chimiche pericolose (Titolo IX), agenti biologici (Titolo X), rumore (Titolo VIII, Capo II), vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi con elevata frequenza, videoterminali per oltre 20 ore settimanali, radiazioni ionizzanti. In questi casi il soggetto ospitante deve nominare il medico competente, farlo visitare il tirocinante prima dell'assegnazione alla mansione a rischio (visita preventiva) e ottenere il giudizio di idoneità prima che inizi a lavorare. L'omissione della sorveglianza sanitaria obbligatoria espone il soggetto ospitante alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08. Il giudizio del medico competente deve essere adattato al caso specifico del tirocinante.
Cosa succede in caso di infortunio di uno stagista?
In caso di infortunio di un tirocinante o stagista si attivano molteplici procedure. Sul piano assicurativo: i tirocinanti extracurriculari devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali tramite INAIL a cura del soggetto ospitante, ai sensi delle Linee guida MLPS e della L. 92/2012 (Legge Fornero). Per i tirocinanti curricolari scolastici, l'assicurazione INAIL è di norma gestita dall'istituto scolastico. Sul piano degli adempimenti formali: il soggetto ospitante deve comunicare l'infortunio all'INAIL entro i termini previsti dall'art. 53 D.P.R. 1124/1965 (48 ore in caso di prognosi superiore a 3 giorni, immediatamente in caso di morte o pericolo di morte). Sul piano delle responsabilità: se l'infortunio è riconducibile a omissioni del soggetto ospitante (mancata formazione, DPI non forniti, DVR inadeguato), possono configurarsi responsabilità penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), nonché responsabilità civile per il risarcimento del danno. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e la correttezza della documentazione.
I tirocinanti devono essere inseriti nel DVR dell'azienda ospitante?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 richiede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, incluse le categorie di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli connessi all'inesperienza, all'età giovane e all'essere neo-inseriti nell'ambiente di lavoro — caratteristiche tipiche dei tirocinanti. Il DVR deve pertanto: identificare la presenza di tirocinanti come categoria lavorativa, analizzare i rischi specifici derivanti dalle mansioni concretamente assegnate, indicare le misure preventive e protettive adottate (formazione, DPI, addestramento, supervisione del tutor aziendale), specificare il piano di sorveglianza sanitaria ove applicabile. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che inizia un tirocinio che prevede mansioni nuove o significativamente diverse da quelle già valutate. La Circolare INAIL sui tirocini raccomanda di includere nel DVR anche le procedure di gestione delle emergenze specifiche per i tirocinanti. Il documento deve essere adattato al caso specifico dell'azienda ospitante e delle mansioni assegnate.
Fonti normative
Art. 2 e art. 3 D.Lgs. 81/08 — Definizioni e campo di applicazione
Art. 28, 36, 37 e 41 D.Lgs. 81/08 — DVR, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
L. 92/2012 (Legge Fornero) — Riforma del mercato del lavoro, disciplina dei tirocini
Circolare INAIL sui tirocini — Assicurazione e tutele
Linee guida MLPS sui tirocini extracurriculari (2017)
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione sicurezza
Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — Aggiornamento formazione sicurezza
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