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FAQ sicurezza di stagisti e tirocinanti

Cosa deve fare l’azienda che ospita tirocinanti, stagisti o studenti in percorsi scuola-lavoro: formazione, DPI, visite, valutazione dei rischi e infortuni.

Risposta rapida

Tirocinanti e studenti in alternanza sono equiparati ai lavoratori (art. 2 del D.Lgs. 81/2008). Il soggetto ospitante deve valutarne i rischi, formarli prima dell’inizio, fornire i DPI e garantire la sorveglianza sanitaria quando la mansione la richiede.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2 e 37; L. 977/1967 per i minori; normativa regionale sui tirocini.

Domande frequenti su stagisti e tirocinantiFAQ

Stagisti e tirocinanti sono tutelati dal D.Lgs. 81/2008?
Sì. L’art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e l’allievo degli istituti di istruzione e universitari che fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro e agenti chimici, fisici o biologici, limitatamente ai periodi in cui vi è effettivamente applicato. Per gli studenti dei percorsi scuola-lavoro (ex alternanza, poi PCTO) l’equiparazione presso la struttura ospitante è ribadita dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti (DM 3 novembre 2017, n. 195). Valgono quindi le stesse tutele dei dipendenti per i rischi a cui sono esposti.
Chi è responsabile della sicurezza del tirocinante?
Il soggetto ospitante, che è il datore di lavoro del luogo in cui il tirocinio si svolge: valuta i rischi, fornisce formazione specifica, DPI e sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede, nomina un tutor. Il soggetto promotore (scuola, università, centro per l’impiego, ente accreditato) cura il progetto formativo e, nei casi previsti, l’assicurazione INAIL. La convenzione tra promotore e ospitante deve indicare con chiarezza chi fa cosa.
Il tirocinante deve fare la formazione prima di iniziare?
Sì, la formazione va fatta prima di esporlo ai rischi o comunque contestualmente all’inizio, come per i dipendenti (art. 37, comma 4). La formazione generale può essere già stata erogata dalla scuola o dall’università e riconosciuta se documentata; la formazione specifica sui rischi della mansione e del luogo spetta all’ospitante. Le durate seguono l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in base al livello di rischio.
Serve la visita medica?
Se il tirocinante svolge una mansione per cui la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria, sì: va effettuata la visita preventiva dal medico competente dell’ospitante prima di adibirlo all’attività. Per gli studenti in percorsi scolastici le modalità sono spesso definite negli accordi tra istituto e ospitante, ma l’obbligo dipende dai rischi, non dal tipo di contratto.
I tirocinanti vanno considerati nel DVR?
Sì. Il DVR deve considerare tutti i lavoratori e i soggetti equiparati, con attenzione ai rischi legati alla scarsa esperienza e, per i minori, ai divieti della L. 977/1967 sul lavoro minorile. Non serve un DVR separato, ma la valutazione deve dire quali attività possono svolgere e con quale supervisione.
Cosa succede in caso di infortunio?
Il tirocinante è di norma assicurato all’INAIL: l’obbligo assicurativo e la denuncia di infortunio fanno capo al soggetto indicato dalla normativa regionale e dalla convenzione (spesso il promotore, a volte l’ospitante). L’ospitante deve comunicare subito l’evento a chi deve fare la denuncia. Sul piano penale, le violazioni delle misure di prevenzione ricadono sul soggetto ospitante.

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