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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro nei Centri di Formazione Professionale e negli Enti Formatori: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un CFP o ente formatore: DVR personalizzato per i laboratori pratici, tutela dei tirocinanti equiparati ai lavoratori, rischio incendio, formazione obbligatoria dei formatori e adempimenti amministrativi completi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un centro di formazione professionale o un ente formatore deve applicare il D.Lgs. 81/08 a tutti i lavoratori dipendenti e agli allievi che operano nei laboratori pratici, equiparati ai lavoratori dall'art. 2. Gli obblighi principali comprendono: DVR distinto per ciascun laboratorio (cucina, meccanica, estetica, informatica), valutazione del rischio VDT per docenti e amministrativi, formazione e informazione degli allievi prima dell'accesso alle attrezzature, piano di emergenza e prove di evacuazione almeno biennali, gestione sicura del tirocinio esterno in accordo con il soggetto ospitante.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e normativa specifica per la formazione

La sicurezza nei centri di formazione professionale (ATECO 85.59 — altri servizi di istruzione; 85.32 — istruzione e formazione professionale secondaria) si costruisce all'incrocio tra la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro e la normativa specifica del settore scolastico e formativo.

Il riferimento centrale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), applicabile a ogni datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Si interseca con il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (autonomia scolastica), la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ("Buona Scuola") che ha ridisegnato l'alternanza scuola-lavoro, e con l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che definisce i percorsi obbligatori di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.

Sul versante antincendio, il riferimento normativo essenziale è il D.M. 26 agosto 1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica), che si applica alle scuole di ogni ordine e grado e, per interpretazione estensiva consolidata, ai CFP e agli istituti di formazione professionale che ospitano attività assimilabili. Il D.M. 26/8/1992 definisce i requisiti strutturali degli edifici (reazione al fuoco dei materiali, resistenza al fuoco delle strutture), la larghezza minima dei corridoi e delle uscite di emergenza in funzione del numero di occupanti, il numero e la collocazione degli estintori, e i requisiti degli impianti di rilevazione e allarme. Il DPR 1 agosto 2011 n. 151 inserisce le scuole e le strutture formative con caratteristiche dimensionali specifiche tra le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco.

La normativa sul tirocinio formativo — D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 art. 45 e Circolare MLPS 24/2011 — regola gli obblighi di sicurezza che gravano sull'ente promotore e sul soggetto ospitante, con una ripartizione delle responsabilità che va chiaramente formalizzata nella convenzione di tirocinio.

2. DVR per enti di formazione: chi è il datore di lavoro

Nei centri di formazione professionale la corretta individuazione del datore di lavoro è il primo passo per un sistema di sicurezza efficace. L'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa."

Nella pratica degli enti di formazione, possono coesistere due figure: il soggetto giuridico gestore (ente religioso, associazione, cooperativa, fondazione, società) che è il datore di lavoro formale e titolare del rapporto contrattuale con i dipendenti, e il direttore del CFP a cui sono delegate le responsabilità operative quotidiane. Quando il direttore riceve delega scritta con poteri decisionali e di spesa sufficienti, può assumere le responsabilità datoriali ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08. Senza una delega formale, la responsabilità rimane in capo al soggetto giuridico gestore.

Il DVR deve essere redatto tenendo conto di tutte le aree e delle mansioni presenti: docenti di teoria (aule standard), formatori di laboratorio pratico (cucina, meccanica, elettrica, estetica, informatica), personale amministrativo e di segreteria, personale di pulizia e manutenzione, tirocinanti e allievi che operano nei laboratori. Per ogni tipologia di laboratorio il DVR deve contenere una sezione dedicata con la valutazione specifica dei rischi peculiari (attrezzature, sostanze, posture, rumore, microclima). Il documento va aggiornato a ogni variazione significativa: apertura di un nuovo laboratorio, acquisto di nuove attrezzature, cambiamento di mansioni, infortuni rilevanti.

3. Rischi specifici nei laboratori pratici: meccanica, elettrica, cucina, estetica

I laboratori pratici sono il cuore formativo dei CFP e, al tempo stesso, gli ambienti con la maggiore concentrazione di rischi lavorativi. Ogni tipologia di laboratorio presenta un profilo di rischio specifico che richiede una valutazione puntuale nel DVR.

Nei laboratori di meccanica i rischi principali sono: rischio meccanico da attrezzature rotanti (torni, fresatrici, trapani a colonna, mole) con pericolo di impigliamento, proiezione di trucioli e frammenti; rischio chimico da lubrorefrigeranti, solventi e sgrassanti (valutazione ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08); rumore generato dalle macchine utensili (spesso superiore a 85 dB(A), con obbligo di DPI uditivi e sorveglianza sanitaria); polveri metalliche disperse nell'aria. Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale in italiano. Le protezioni fisse e mobili (ripari, deflettori, schermi) devono essere mantenute integre ed efficienti.

Nei laboratori di elettrica e elettronica il rischio principale è quello elettrico: lavori su impianti e dispositivi anche in tensione, uso di saldatori, banchi di misura con tensioni variabili. Le norme CEI applicabili (CEI EN 50110-1 per i lavori elettrici, CEI 11-27 per le qualifiche del personale) devono essere recepite nelle procedure operative. I banchi di lavoro devono avere adeguata protezione differenziale. Il rischio chimico è presente con i flussanti per saldatura (colofonia, acidi), i solventi per la pulizia dei circuiti e le batterie al piombo.

Nei laboratori di cucina professionale (si veda anche la FAQ dedicata) i rischi principali sono: taglio e puntura da utensili affilati, scottature e ustioni da superfici calde e liquidi bollenti, scivolamento su pavimenti unti, movimentazione manuale di carichi pesanti, rischio chimico da prodotti per la pulizia e sanificazione, rischio biologico da alimenti (manipolazione carni crude, pesce). I dispositivi di protezione individuale di base sono: grembiule in cotone resistente al calore, calzature antiscivolo S2 o S3 SRC, guanti termoresistenti per operazioni a caldo, guanti antitaglio per le lavorazioni a rischio.

Nei laboratori di estetica e parrucchieria il rischio chimico è dominante: tinture, decoloranti, prodotti per permanente e stiratura, solventi per unghie. La ventilazione adeguata (aspirazione localizzata o ricambi d'aria certificati), i guanti in nitrile monouso e le mascherine FFP2 per le operazioni più esposte sono misure irrinunciabili. Il rischio biologico deriva dal contatto con cute e mucose dei soggetti su cui si esercita.

4. Rischio VDT: aule informatiche e docenti con PC

Il rischio da videoterminali è disciplinato dal Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) e riguarda tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di VDT in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. In un CFP i soggetti esposti sono: i formatori e docenti che preparano materiali, correggono elaborati e gestiscono la didattica digitale mediante PC; il personale amministrativo e di segreteria; i tutor e i coordinatori; gli allievi che svolgono attività pratiche in aula informatica per periodi prolungati.

La valutazione del rischio VDT deve analizzare: l'ergonomia della postazione (posizione dello schermo, illuminazione naturale e artificiale con assenza di riflessi, altezza della sedia e del piano di lavoro, profondità della scrivania); le caratteristiche dell'attrezzatura (monitor con risoluzione adeguata, tastiera separata, mouse ergonomico); l'organizzazione del lavoro (pause regolamentari di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT, ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 81/08). Per i lavoratori esposti per più di 20 ore settimanali va attivata la sorveglianza sanitaria specifica per i VDT: visita oculistica preventiva e periodica (ogni 5 anni sotto i 45 anni, ogni 2 anni sopra), con possibile prescrizione di occhiali idonei a carico del datore di lavoro se indicato dal medico competente.

Nelle aule informatiche dei CFP l'illuminazione è un fattore critico: le finestre devono avere tende o veneziane regolabili per eliminare i riflessi sugli schermi. La disposizione delle postazioni deve garantire uno spazio sufficiente tra le scrivanie, un'illuminazione omogenea senza abbagliamenti e un'adeguata distanza occhio-schermo (generalmente 50-70 cm per monitor da 17-24 pollici). La temperatura e l'umidità dell'aula informatica richiedono impianti di climatizzazione adeguati: i server e i dispositivi generano calore aggiuntivo rispetto a una normale aula.

5. Rischio cadute e movimentazione attrezzature didattiche

Le cadute in piano e i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi sono spesso sottovalutati negli ambienti formativi, percepiti come meno pericolosi rispetto a contesti industriali. La realtà statistica degli infortuni nel settore istruzione e formazione smentisce questa percezione.

Le cadute in piano nei CFP avvengono principalmente in: corridoi e aule durante l'allestimento e il disallestimento delle attività didattiche, scale interne (rottura o usura dei gradini, assenza di corrimano adeguato), laboratori con cavi di alimentazione delle attrezzature a terra non protetti da canalette, magazzini e depositi con pavimentazioni non omogenee o scivolose, aule informatiche con cavi a terra. Le misure preventive comprendono: manutenzione regolare delle pavimentazioni, copertura dei cavi con protezioni a pavimento o canaline a soffitto, corrimano su entrambi i lati delle scale interne con altezza minima 1 metro, segnaletica di sicurezza adeguata, illuminazione sufficiente in tutti i percorsi.

La movimentazione manuale dei carichi riguarda: i formatori di laboratorio che spostano attrezzature didattiche, le consegne di materiali di consumo (carta, prodotti per laboratori), il riassetto degli spazi tra un corso e l'altro. La valutazione ai sensi del Titolo VI D.Lgs. 81/08 con metodo NIOSH è necessaria ogni volta che i carichi movimentati superino i 3 kg (soglia minima) in condizioni non ottimali, o i 25 kg in condizioni ottimali per gli uomini. Il DVR deve includere l'indicazione di ausili disponibili (carrelli, transpallet) e le istruzioni operative per la corretta movimentazione.

6. Sicurezza dei tirocinanti e allievi in stage (art. 2 D.Lgs. 81/08)

La disciplina della sicurezza per i tirocinanti e gli allievi in stage è uno degli ambiti di maggiore complessità per gli enti di formazione. L'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 equipara ai lavoratori "coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione."

Questa equiparazione produce conseguenze concrete: gli allievi che operano nei laboratori pratici del CFP devono essere inclusi nel DVR, devono ricevere informazione e formazione sui rischi specifici prima dell'accesso alle attrezzature, devono essere dotati dei DPI necessari per l'attività che svolgono. Il datore di lavoro dell'ente formatore risponde degli infortuni che accadono agli allievi durante le attività di laboratorio interno.

Per i tirocinanti inviati in stage esterno, la ripartizione degli obblighi tra ente formatore e soggetto ospitante è regolata dalla convenzione di tirocinio. In base alla Circolare MLPS 24/2011, il soggetto ospitante è tenuto a: includere il tirocinante nel proprio DVR, fornirgli formazione e informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro e dell'attività svolta, dotarlo dei DPI necessari, vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. L'ente formatore ha il dovere di verificare preventivamente che il soggetto ospitante abbia i requisiti di sicurezza, assicurare il tirocinante contro infortuni e malattie professionali (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi, monitorare lo svolgimento del tirocinio. Una verifica documentale (o una dichiarazione del soggetto ospitante) sulla conformità del proprio sistema di sicurezza è raccomandata prima dell'attivazione.

7. Rischio incendio: affollamento aule, percorsi di evacuazione, prove

Il rischio incendio nelle strutture formative è disciplinato principalmente dal D.M. 26 agosto 1992, che definisce i requisiti tecnici minimi per la prevenzione degli incendi nelle scuole e negli istituti assimilati. Le disposizioni riguardano: le caratteristiche costruttive dell'edificio (reazione al fuoco dei materiali, resistenza al fuoco delle strutture portanti), la compartimentazione antincendio, l'illuminazione di sicurezza, i sistemi di rilevazione e allarme, il numero e la posizione delle uscite di sicurezza e degli estintori.

L'affollamento delle aule è il parametro chiave per il dimensionamento delle vie di esodo: il D.M. 26/8/1992 prevede che ogni aula scolastica possa avere al massimo 26 allievi e che la larghezza delle uscite sia proporzionata al numero massimo di persone presenti nella struttura. Per i CFP con laboratori che ospitano numeri inferiori di allievi ma con maggiore presenza di attrezzature ingombranti, i percorsi di esodo devono essere sgombri e segnalati con cartellonistica fotoluminescente. I corridoi di esodo non possono essere ostruiti da arredi, attrezzature o materiali didattici.

Le prove di evacuazione sono obbligatorie almeno due volte l'anno ai sensi del D.M. 26/8/1992 e del D.M. 2/9/2021. Ogni prova deve essere preceduta da una riunione preparatoria con i responsabili, deve testare il percorso completo dall'allarme all'evacuazione del punto di raccolta esterno, deve misurare il tempo di evacuazione e registrare eventuali criticità. I risultati devono essere verbalizzati e le criticità riscontrate risolte prima della prova successiva. Gli addetti antincendio devono avere ruoli chiari (azionamento allarme, apertura delle uscite di emergenza, controllo delle aule, guida degli allievi al punto di raccolta, appello).

Gli estintori devono essere installati, segnalati e mantenuti secondo la norma UNI 9994-1 (ispezione semestrale, collaudo sexennale). I CFP con impianti di cottura di potenza superiore a 35 kW nei laboratori di cucina possono essere soggetti a ulteriori prescrizioni dei VVF per le cappe di aspirazione e i sistemi di soppressione incendio integrati.

Documenti minimi per un CFP o ente formatore — checklist sintetica

  • DVR con sezioni dedicate per ogni tipologia di laboratorio pratico
  • Nomina RSPP (con attestato del corso obbligatorio) e RLS
  • Nomina medico competente con protocollo sanitario (se laboratori con rischi che la richiedono)
  • Attestati formazione lavoratori (12 ore rischio medio per formatori di laboratorio)
  • Registro di informazione e formazione degli allievi prima dell'accesso ai laboratori
  • Verbali di consegna DPI con firma di ricevuta per tutti i lavoratori e allievi
  • Piano di emergenza con planimetrie e ruoli degli addetti
  • Verbali delle prove di evacuazione (almeno 2 all'anno)
  • Registro manutenzione estintori e impianti antincendio (UNI 9994-1)
  • Schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici usati nei laboratori
  • Attestati formazione antincendio degli addetti designati (D.M. 2/9/2021)
  • Convenzioni di tirocinio con clausole di sicurezza e polizze assicurative INAIL
  • Registro infortuni aggiornato (anche per infortuni senza assenza)
  • Documentazione CE e registro manutenzioni delle attrezzature di laboratorio

8. Formazione dei formatori stessi: obblighi D.Lgs. 81/08 per il personale dipendente

Il personale dipendente degli enti di formazione — formatori di laboratorio, docenti, tutor, coordinatori, personale amministrativo — è soggetto agli stessi obblighi di formazione sulla sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per qualsiasi altro lavoratore subordinato.

La classificazione del rischio per i CFP con codice ATECO 85.59 o 85.32 è generalmente rischio medio, il che comporta un monte ore di formazione di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I formatori di laboratorio che lavorano con attrezzature particolari (torni, saldatrici, macchine per cucina professionale) devono ricevere formazione specifica sull'uso sicuro di quelle attrezzature, ai sensi dell'Allegato XIV D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 22/2/2012 per le attrezzature di lavoro.

I preposti (coordinatori di laboratorio, responsabili di sede, responsabili di area didattica) seguono un percorso formativo aggiuntivo di 8 ore oltre alle 12 di base. I dirigenti (direttori di CFP con responsabilità organizzative e di budget) frequentano il corso da 16 ore. Il datore di lavoro che assume direttamente il ruolo di RSPP (ammesso per le strutture con le caratteristiche previste dall'art. 34 D.Lgs. 81/08) deve completare il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale.

La formazione antincendio degli addetti designati segue il D.M. 02/09/2021 con corso da 8 ore per la maggior parte dei CFP (rischio medio). La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003: 16 ore per le aziende del gruppo A (più di 3 lavoratori nel settore con rischi particolari), 12 ore per i gruppi B e C. La qualifica di formatore o di esperto in una disciplina tecnica non esonera dall'obbligo di formazione sulla sicurezza: sono percorsi distinti.

9. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria nei CFP

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti (art. 41 D.Lgs. 81/08). Per il personale di un CFP i principali trigger sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario per mansione, effettua le visite (preventive prima dell'assunzione o del cambio mansione, periodiche con frequenza definita dal protocollo) ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. I giudizi di idoneità con limitazioni o prescrizioni vanno recepiti nell'organizzazione del lavoro. In caso di inidoneità temporanea o permanente, il datore deve attivare un percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

10. Adempimenti amministrativi: RSPP, RLS, primo soccorso, antincendio

La gestione degli adempimenti amministrativi è la cornice entro cui si inserisce l'intero sistema di sicurezza. Per un CFP o ente formatore gli adempimenti principali sono:

FAQ — Sicurezza CFP e enti di formazione professionaleFAQ

Un ente di formazione professionale deve nominare il medico competente?
La nomina del medico competente è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti dal D.Lgs. 81/08. Per un CFP o ente formatore gli scenari che la rendono necessaria sono: laboratori di cucina professionale con movimentazione manuale di carichi pesanti (pentoloni, vassoi, teglie da forno); laboratori di meccanica o elettrica con esposizione a rumore superiore a 80 dB(A) Lex,8h; laboratori di estetica e parrucchieria con uso continuativo di sostanze chimiche pericolose (tinture, prodotti per permanente, solventi per unghie) classificabili come rischio chimico non irrilevante; utilizzo prolungato di videoterminali da parte del personale docente e amministrativo per più di 20 ore settimanali. Il medico competente effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, definisce il protocollo sanitario in accordo con il DVR e partecipa alla riunione periodica annuale. In assenza di queste esposizioni — ad esempio in un piccolo ente con aule standard e nessun laboratorio pratico — l'obbligo può non sussistere, ma la valutazione deve essere documentata nel DVR.
Gli allievi dei corsi di formazione sono equiparati ai lavoratori?
Sì. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 estende la definizione di lavoratore a "colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari." Sulla base di questa formulazione, gli allievi dei corsi di formazione professionale che svolgono attività pratiche nei laboratori — e non soltanto attività teoriche in aula — sono equiparati ai lavoratori. Ne consegue che il datore di lavoro dell'ente formatore deve: includere gli allievi nella valutazione dei rischi, fornire loro i DPI necessari per l'attività di laboratorio, effettuare la formazione e l'informazione sui rischi specifici prima dell'accesso ai locali e alle attrezzature, vigilare sul corretto utilizzo dei DPI e sull'applicazione delle procedure di sicurezza. L'equiparazione si applica sia agli allievi che frequentano laboratori interni all'ente sia a quelli inseriti in stage esterno, con obblighi che si distribuiscono tra l'ente formatore e il soggetto ospitante ai sensi della Circolare MLPS 24/2011 e del D.Lgs. 81/08 art. 2.
Come si gestisce la sicurezza nei laboratori di cucina professionale degli istituti formativi?
I laboratori di cucina professionale di CFP e istituti formativi presentano una concentrazione elevata di rischi che richiedono misure specifiche. Il rischio taglio è il più frequente: l'uso di coltelli professionali, affettatrici, tritacarne e mandoline impone la dotazione di guanti antitaglio conformi alla UNI EN ISO 13997 per le operazioni con maggiore rischio, la formazione pratica sulle tecniche corrette di taglio e la manutenzione regolare delle lame. Il rischio scottatura e ustione origina da forni, piastre di cottura, pentoloni con liquidi bollenti e vapore: le misure preventive includono presine e guanti termoresistenti, procedure scritte per la movimentazione dei liquidi caldi, segnalazione delle superfici calde. Il rischio scivolamento nei laboratori di cucina è elevato a causa di grassi e liquidi sul pavimento: la pavimentazione deve avere coefficiente di attrito adeguato, il personale e gli allievi devono indossare calzature antiscivolo con suola resistente agli oli (S2 o S3 SRC). Il rischio chimico deriva dai prodotti per la pulizia e sanificazione: le SDS devono essere archiviate, i prodotti conservati in luogo idoneo, gli addetti dotati di guanti chimici. Il rischio da movimentazione di carichi pesanti (sacchi di farina, casse di prodotti, pentoloni pieni) richiede la valutazione con metodo NIOSH e l'adozione di ausili. Il laboratorio deve rispettare le prescrizioni del D.M. 26/8/1992 per la prevenzione incendi nelle strutture scolastiche e avere una cappa di aspirazione funzionante sopra ogni piano cottura.
Il DVR di un CFP deve coprire anche i laboratori di estetica e parrucchieria?
Sì, in modo assolutamente imprescindibile. I laboratori di estetica e parrucchieria presentano rischi specifici che devono essere analizzati e documentati nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. Il rischio chimico è quello più significativo: tinture per capelli (contenenti p-fenilendiammina, ammoniacale, persolfati), prodotti per permanente e stiratura (tioglicolati, formaldeide nei prodotti per la stiratura brasiliana), smalti e solventi per unghie (acetone, acetato di etile, monomeri acrilici), creme depilatorie e cerette. Tutti questi prodotti devono essere classificati ai sensi del Regolamento CLP, le SDS devono essere raccolte e aggiornate, il rischio chimico valutato con metodo qualitativo o quantitativo. Le misure preventive comprendono: ventilazione adeguata (aspirazione localizzata o ricambi d'aria sufficienti), DPI per le mani (guanti monouso in nitrile per tinture, guanti resistenti ai solventi per lavori con acetone), mascherine FFP2 o FFP3 per le operazioni più esposte (applicazione della polvere decolorante, lavorazioni con formaldeide). Il rischio biologico è presente nel contatto con cute, capelli e mucose dei clienti simulati negli esercizi pratici: i guanti monouso sono obbligatori per ogni contatto. Il rischio da postura e movimenti ripetitivi — stare in piedi per ore, movimenti ripetitivi degli arti superiori — richiede valutazione ergonomica. La sorveglianza sanitaria è spesso obbligatoria per il personale docente che svolge attività pratiche quotidiane.
Cosa deve fare un ente formatore prima di mandare un allievo in stage?
Prima di attivare un tirocinio o stage esterno, l'ente formatore deve adempiere a una serie di obblighi che derivano dalla normativa sul tirocinio (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 art. 45, Circolare MLPS 24/2011 e normative regionali) e dalla disciplina della sicurezza sul lavoro. Sul versante della sicurezza, l'ente formatore deve: (1) verificare che il soggetto ospitante abbia adempiuto ai propri obblighi di sicurezza (DVR aggiornato, formazione del proprio personale, nomine obbligatorie) — questa verifica può essere effettuata mediante apposita dichiarazione del soggetto ospitante; (2) informare il tirocinante sui rischi generali presenti nel luogo di lavoro in cui sarà inserito, anche se la formazione specifica sui rischi propri dell'attività è a carico del soggetto ospitante; (3) assicurare il tirocinante contro gli infortuni e le malattie professionali tramite INAIL e per la responsabilità civile verso terzi; (4) sottoscrivere con il soggetto ospitante una convenzione che definisca chiaramente la ripartizione degli obblighi di sicurezza. Il soggetto ospitante è a sua volta tenuto a: fornire al tirocinante formazione e informazione sui rischi specifici dell'attività, dotarlo dei DPI necessari, includerlo nel proprio DVR, vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. L'ente formatore mantiene un obbligo di monitoraggio e può essere chiamato in corresponsabilità in caso di infortuni se la verifica preventiva non è stata effettuata.
Quante persone devono essere formate come addetti antincendio in un CFP?
Il numero di addetti antincendio da formare in un Centro di Formazione Professionale dipende dalla classificazione del rischio incendio della struttura ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (che ha sostituito il D.M. 10/3/1998) e dalla presenza o meno dell'obbligo di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ai sensi del DPR 151/2011. I CFP con superficie superiore a 500 m² adibiti a istruzione con più di 100 persone presenti rientrano nell'attività n. 67 (scuole) del DPR 151/2011 e sono soggetti a CPI, il che implica in generale un rischio incendio medio o elevato con un corso di formazione antincendio da 8 ore (rischio medio) o da 16 ore (rischio elevato) per ogni addetto designato. La norma non fissa un numero minimo assoluto di addetti antincendio, ma richiede che siano sufficienti a garantire la gestione dell'emergenza in tutti i turni di lavoro: in pratica, per una struttura con presenze durante tutto l'orario scolastico occorrono almeno 2-3 addetti formati per turno. Il piano di emergenza (obbligatorio per strutture con più di 10 lavoratori o con obbligo di CPI) indica il numero di addetti necessari per presidiare le uscite di sicurezza, gestire l'evacuazione degli allievi e operare con gli estintori. Le prove di evacuazione devono essere effettuate almeno due volte l'anno.
Quali sanzioni per un ente di formazione senza RSPP nominato?
La mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da parte del datore di lavoro di un ente di formazione professionale costituisce una violazione dell'art. 17 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08, che impone la designazione dell'RSPP come obbligo non delegabile ad altri soggetti. La sanzione prevista dall'art. 55 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'organo di vigilanza competente (ASL/PSAL o INL) può emettere una prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994, assegnando un termine per la regolarizzazione: se il datore ottempera alla prescrizione entro il termine indicato e paga un quarto del massimo dell'ammenda (1.600 euro), il procedimento penale viene estinto. In caso di inottemperanza alla prescrizione, il procedimento penale riprende il suo corso. Si ricorda che il datore di lavoro di un ente formativo può assumere direttamente il ruolo di RSPP — se sussistono i requisiti dimensionali e di rischio previsti dall'art. 34 D.Lgs. 81/08 — completando il percorso formativo obbligatorio (32 ore per rischio medio). La mancanza cumulata di DVR, RSPP e formazione dei lavoratori in un'unica ispezione può comportare sanzioni che si sommano e, in caso di infortuni gravi, l'aggravamento con profili di responsabilità penale ex art. 589-590 c.p.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 18, 28, 36-37, 41, 55, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X)
  • D.M. 26 agosto 1992 — Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (applicabile a CFP e strutture formative assimilate)
  • DPR 8 marzo 1999 n. 275 — Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
  • Legge 13 luglio 2015 n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "Buona Scuola")
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 art. 45 — Tirocinio formativo e di orientamento
  • Circolare MLPS 24 del 12 settembre 2011 — Tirocini formativi e di orientamento: chiarimenti applicativi
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di prevenzione incendi (attività soggette a CPI, fra cui scuole e istituti di istruzione)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (formazione antincendio)
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione ex D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 172-179 — Attrezzature munite di videoterminali (VDT)
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (laboratori estetica/chimica)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, valutazione dei rischi specifici, piano di emergenza e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Supportiamo la gestione documentale e formativa per CFP ed enti di formazione professionale su tutto il territorio nazionale.

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